Regolamento di modifica al decreto 15 gennaio 2002, n. 5, recante: «Norme per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato». (09G0070)(GU n.137 del 16-6-2009)
Vigente al: 1-7-2009
IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; Visto l'articolo 2, comma 92, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha disposto la soppressione della qualifica di Dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B e delle corrispondenti posizioni di organico di livello B, nonche' l'inquadramento dei dirigenti in possesso della predetta qualifica alla data del 31 dicembre 2007, nella qualifica di prefetto, con decorrenza 1° gennaio 2008; Visto l'articolo 2, comma 95, lettera f) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha disposto all'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, la sostituzione delle parole «e dai dirigenti generali di livello B» con le parole «e dai prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza»; Visto l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, recante il regolamento sull'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno; Visto il decreto legislativo n. 334 del 2000, recante il riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, ed in particolare l'articolo 59 che prevede l'istituzione, da adottarsi con regolamento del Ministro dell'interno, della Commissione per la progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, concernente l'ordinamento del personale dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato; Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 2002, n. 5, recante norme per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dipendenti della Polizia di Stato ed in particolare l'articolo 3, comma 2, che sancisce, ai fini della regolarita' delle riunioni, la necessaria presenza di almeno sette dei componenti della Commissione medesima; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Considerato che alla luce delle modifiche introdotte dall'articolo 2, comma 95, lettera f), della legge n. 244 del 2007, la composizione della Commissione potrebbe non risultare sufficiente a garantire la validita' delle riunioni; Ritenuto di dover modificare, al fine di garantire la funzionalita' della Commissione, le disposizioni dell'articolo 3, comma 2, del predetto decreto del Ministro dell'interno n. 5 del 2002, commisurando il numero legale utile ai fini della regolarita' delle sedute ad una previsione frazionaria rispetto al numero dei componenti; Udito il parere n. 4706/08 del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 17 settembre 2008, le cui osservazioni sono state recepite integralmente nel presente regolamento; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; A d o t t a il seguente regolamento: Modifica al decreto del Ministro dell'interno 15 gennaio 2002, n. 5, recante «Norme per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dipendenti della Polizia di Stato»; Art. 1. 1. All'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 15 gennaio 2002, n. 5, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per la validita' delle riunioni e' necessaria, di norma, la presenza di due terzi e, comunque, di almeno quattro dei componenti». Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 19 gennaio 2009 Il Ministro : Maroni Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2009 Ministeri istituzionali, registro n. 4 Interno, foglio n. 1