LEGGE 10 luglio 2009, n. 93 

  Modifica  dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2001,
n.  82, in materia di arruolamento dei congiunti di appartenenti alle
Forze armate vittime del dovere. (09G0103)
(GU n.168 del 22-7-2009)
 
 Vigente al: 6-8-2009  
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.



  1.  All'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28
febbraio  2001,  n. 82, e successive modificazioni, le parole: "fermo
restando l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica ed attitudinale,"
sono  sostituite  dalla  seguenti: "fermi restando sia l'accertamento
dell'idoneita'  psico-fisica ed attitudinale, ad eccezione del limite
di altezza che e' stabilito in misura non inferiore a metri 1,50, sia
il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c),
e), g) e h), della legge 23 agosto 2004, n. 226,".
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 10 luglio 2009

                             NAPOLITANO

                                           Berlusconi, Presidente del
                                             Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Alfano