LEGGE 10 luglio 2009, n. 93
Modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, in materia di arruolamento dei congiunti di appartenenti alle Forze armate vittime del dovere. (09G0103)(GU n.168 del 22-7-2009)
Vigente al: 6-8-2009
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. All'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, e successive modificazioni, le parole: "fermo restando l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica ed attitudinale," sono sostituite dalla seguenti: "fermi restando sia l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica ed attitudinale, ad eccezione del limite di altezza che e' stabilito in misura non inferiore a metri 1,50, sia il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), e), g) e h), della legge 23 agosto 2004, n. 226,". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 10 luglio 2009 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Alfano