MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 giugno 2009, n. 109 

   Regolamento  recante  modifiche alle dotazioni organiche del Ruolo
tecnico  logistico  amministrativo  degli  ufficiali  del Corpo della
Guardia  di  finanza,  in applicazione dell'articolo 59, comma 1, del
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69. (09G0114)
(GU n.182 del 7-8-2009)
 
 Vigente al: 22-8-2009  
 

              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  il  decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  69,  recante
«Riordino  del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli   ufficiali  del  Corpo  della  Guardia  di  finanza,  a  norma
dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», e, in particolare,
l'articolo  59,  comma  1,  il  quale  stabilisce che con decreto del
Ministro  delle  finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio   e   della   programmazione  economica,  emanato  ai  sensi
dell'articolo  17,  comma  3,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, le
dotazioni  organiche  dei singoli ruoli previste dal medesimo decreto
legislativo possono essere modificate, senza oneri aggiuntivi e fermi
restando  il  volume organico complessivo e i profili di carriera dei
ruoli  stessi,  al  fine di adeguarne la consistenza al piu' efficace
soddisfacimento  delle  esigenze  operative  e  di  funzionalita' del
sostegno tecnico-logistico;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  legge  23 aprile 1959, n. 189, e successive modifiche ed
integrazioni, recante ordinamento del Corpo della Guardia di finanza;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999,
n.   34,   e   successive   modifiche  ed  integrazioni,  concernente
regolamento  recante  norme  per  la  determinazione  della struttura
ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo
27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300, recante
riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a norma dell'articolo 11
della  legge  15 marzo 1997, n. 59, e in particolare gli articoli 2 e
23;
  Visto  il  decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  68,  recante
adeguamento  dei  compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma
dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78;
  Considerata  la  necessita' di incrementare le unita' organiche del
grado  di  colonnello  previste  dalla  tabella 4 allegata al decreto
legislativo      n.      69     del     2001     per     il     ruolo
tecnico-logistico-amministrativo,  al  fine di adeguare l'assetto del
predetto  ruolo  alle  esigenze  funzionali e organizzative del Corpo
della Guardia di finanza, scaturenti dalla necessita' di fronteggiare
a  un livello ottimale gli impegni di direzione e di funzionamento di
talune strutture amministrative, logistiche e di supporto tecnico che
per  specificita' e tipologia non possono essere affidate a ufficiali
di altri gradi;
  Ritenuto  di  compensare  i  maggiori oneri connessi all'incremento
delle  suddette dotazioni organiche riducendo le unita' organiche dei
gradi    inferiori    a    quelli    di    colonnello    del    ruolo
tecnico-logistico-amministrativo  previste dalla predetta tabella 4 e
rinunciando al reclutamento di unita' di personale del medesimo ruolo
autorizzato ai sensi della normativa vigente;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 aprile 2009;
  Effettuata   la  comunicazione  al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri,  ai  sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.



  1. Alla tabella 4 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n.
69, sono apportate le seguenti modifiche:
   a)  nella  colonna  2,  «specialita'  sanita'»,  la  parola «1» e'
sostituita dalla seguente: «5»;
   b)  nella  colonna 5, «specialita' amministrazione», la parola «2»
e' sostituita dalla seguente: «6»;
   c)  nella colonna 6, «specialita' commissariato», la parola «1» e'
sostituita dalla seguente: «2»;
   d)  nella  colonna «Organico», la parola «222» e' sostituita dalla
seguente: «209».
  2. In conseguenza di quanto previsto dal comma 1, la nota (c) della
tabella  4  allegata  al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e'
sostituita   dalla   seguente:  «(c)  Dall'anno  2009,  per  ciascuna
specialita',  eccetto  quella  di  psicologia,  ciclo  di sei anni: 0
promozioni, nel 1°, 2°, 3°, 4° e 5° anno; 1 promozione nel 6° anno».
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 22 giugno 2009

                                               Il Ministro : Tremonti

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2009
Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  4
   Economia e finanze, foglio n. 205