LEGGE 12 novembre 2009, n. 162 

Istituzione della «Giornata del ricordo dei Caduti militari e  civili
nelle missioni internazionali per la pace». (09G0173) 
(GU n.265 del 13-11-2009)
 
 Vigente al: 14-11-2009  
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
  1. La Repubblica riconosce  il  12  novembre  quale  «Giornata  del
ricordo dei Caduti militari e civili  nelle  missioni  internazionali
per la pace», considerata solennita' civile ai sensi dell'articolo  3
della legge 27 maggio 1949, n.  260.  Essa  non  determina  riduzioni
dell'orario di lavoro degli uffici  pubblici  ne',  qualora  cada  in
giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di
orario per  le  scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  ai  sensi  degli
articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54. 
  2. Le amministrazioni pubbliche, in occasione della Giornata di cui
al comma 1, possono organizzare cerimonie commemorative e celebrative
e possono favorire, in particolare nelle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado, la promozione e l'organizzazione di studi, di  convegni  e  di
momenti comuni di narrazione dei fatti e  di  riflessione  su  quanto
accaduto e sul valore del sacrificio dei  Caduti  militari  e  civili
nelle missioni internazionali per la pace. 
  3. In occasione della celebrazione della Giornata di cui  al  comma
1, il Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,  premia
i  venti  migliori  lavori  realizzati  da  studenti  degli  istituti
superiori di secondo grado, ciascuno in rappresentanza di una regione
italiana, e aventi ad  oggetto  i  temi  del  sacrificio  dei  Caduti
militari e civili nelle missioni internazionali per  la  pace,  della
fratellanza e  della  cooperazione  trai  popoli.  I  lavori  possono
consistere in saggi, componimenti e rappresentazioni artistiche. 
  4. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 12 novembre 2009 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri 
 
                                      La Russa, Ministro della difesa 
Visto, il Guardasigilli: Alfano