AVVISO DI RETTIFICA

   Decreto del Presidente della Regione 10 novembre 2008, n. 14/R.

   Regolamento  regionale recante: «Nuova disciplina degli interventi
   a sostegno della realizzazione, del recupero, della trasformazione
   e  dell'ammodernamento  di sedi destinate ad attivita' culturali e
   dello  spettacolo,  di cui alla legge regionale 28 agosto 1978, n.
   58 (promozione della tutela e dello sviluppo delle attivita' e dei
   beni culturali)».
(GU n.10 del 7-3-2009)

    (Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte -
             parte I e II - n. 48 del 27 novembre 2008)

   Nel  regolamento  regionale  in oggetto, pubblicato nel Bollettino
ufficiale n. 46 - parte I - del 13 novembre 2008, e' stata riportata,
per mero errore materiale, una erronea numerazione delle disposizioni
richiamate all'interno dei seguenti articoli:
    all'art. 9, comma 1: comma 4 anziche' 7;
    all'art. 10, comma 1: comma 8 anziche' 3;
    all'art. 11, comma 1: comma 4 anziche' 7;
    all'art. 11, comma 3: comma 4 anziche' 8.
   Si  provvede pertanto, ai soli fini di una migliore leggibilita' e
comprensione, alla ripubblicazione del testo corretto del regolamento
di cui all'oggetto:
    Regolamento regionale recante: «Nuova disciplina degli interventi
a  sostegno della realizzazione, del recupero, della trasformazione e
dell'ammodernamento  di sedi destinate ad attivita' culturali e dello
spettacolo,  di  cui  alla  legge  regionale  28  agosto  1978, n. 58
(promozione  della tutela e dello sviluppo delle attivita' e dei beni
culturali)».

                               Art. 1.


                              Finalita'

   1.  Al  fine  di  perseguire  gli  obiettivi  definiti dalla legge
regionale  n.  28 agosto 1978, n. 58 (promozione della tutela e dello
sviluppo  delle  attivita'  e  dei  beni  culturali) e in particolare
quelli  stabiliti  all'art. 1, primo comma, la Regione Piemonte attua
una  politica  di sostegno indirizzata a interventi di realizzazione,
recupero,  trasformazione  e  ammodernamento  di  sedi  destinate  ad
attivita'   culturali   e   dello  spettacolo,  anche  attraverso  il
riutilizzo e l'adattamento di strutture in precedenza non destinate a
tali funzioni.

                               Art. 2.


                        Ambiti di intervento

   1.  Le  finalita'  generali  individuate  dalla legge regionale n.
58/1978 si esplicano attraverso l'assegnazione di contributi in conto
capitale   a  sostegno  di  progetti  volti  alla  realizzazione,  al
recupero, alla trasformazione ed all'ammodernamento di sedi destinate
ad attivita' culturali e dello spettacolo, aperte al pubblico accesso
nei  limiti  delle  vigenti  norme  di sicurezza, e rientranti tra le
seguenti tipologie di attivita':
    a)  sedi  destinate  in  via esclusiva o prioritaria ad attivita'
teatrali, cinematografiche, coreutiche e musicali;
    b)  spazi  polifunzionali  destinati  ad attivita' culturali e di
spettacolo;
    c)  centri  polifunzionali  per  attivita' culturali, educative e
aggregative destinate ai giovani.
   2.  I  contributi in conto capitale di cui al presente regolamento
sono assegnati, nell'ambito degli specifici stanziamenti previsti dal
bilancio  annuale  e dal bilancio pluriennale della Regione Piemonte,
secondo le seguenti tipologie di intervento:
    a) contributi per l'acquisto di attrezzature e arredi;
    b)  contributi  a  favore  di interventi per la realizzazione, la
manutenzione  straordinaria  e  la trasformazione strutturale di sedi
destinate ad attivita' culturali e dello spettacolo.

                               Art. 3.


         Presentazione delle istanze e criteri di ammissione

   1.  Possono  essere  ammesse  ai  benefici  previsti  nel presente
regolamento,  le  amministrazioni  pubbliche come definite all'art. 1
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165, come modificato
dall'art.  1  della  legge  15  luglio  2002,  n.  145  e  gli enti e
associazioni  senza  fini  di lucro che alla data indicata al comma 2
siano  legalmente  costituite  da almeno dodici mesi e che abbiano la
disponibilita'  del  patrimonio  pubblico  o di immobili sottoposti a
tutela  quale  bene  culturale  ai  sensi  del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio).
   2.  Le  istanze di contributo sono presentate entro il 15 marzo di
ogni   anno   alla  struttura  regionale  competente  in  materia  di
spettacolo  direttamente  o  tramite invio per posta o via fax, a tal
fine   utilizzando  la  specifica  modulistica  reperibile  sul  sito
internet   regionale.   Le   richieste   sono   corredate  da  idonea
documentazione  integrativa  come dettagliata, per ciascuna tipologia
di intervento, nei capi II e III.
   3.  Qualora il soggetto richiedente non sia in grado di presentare
la  documentazione  completa unitamente alla richiesta di contributo,
essa deve essere integrata entro il 30 aprile successivo.
   4.   Qualora  il  richiedente  non  detenga  la  proprieta'  della
struttura,  la  domanda deve essere accompagnata da una dichiarazione
di accettazione dell'intervento da parte del soggetto proprietario.
   5.  L'atto  costitutivo  e  lo  statuto  dei  soggetti richiedenti
prevedono:
    a) l'assenza di fini di lucro;
    b) l'elettivita' delle cariche associative;
    c) l'obbligo di formazione del bilancio.
   6.  I soggetti devono avere la propria sede legale nell'ambito del
territorio della Regione Piemonte ovvero, ove trattasi di strutture a
carattere   nazionale,  svolgere  la  loro  attivita'  nel  territoro
regionale tramite una loro sezione operativa.
   7. Per quanto concerne le istanze relative ai centri per i giovani
di  cui  all'art.  2,  comma  1,  lettera  c), sono ammessi alla fase
istruttoria,  oltre  alle  amministrazioni  pubbliche, i soggetti che
perseguono  finalita'  a  favore  dei  giovani  chiaramente  indicate
nell'atto  costitutivo e nello statuto e i cui organi direttivi siano
composti  per  almeno  l'80  per  cento  dei  soci da giovani di eta'
compresa tra i 18 e i 35 anni.
   8.  Non sono ammissibili a finanziamento le voci di spesa relative
a  spazi  e  attrezzature  non  attinenti le attivita' culturali e di
spettacolo,   seppure   inserite   nello   stesso   edificio  oggetto
dell'intervento  (sedi  operative,  uffici, servizi di ristorazione e
ospitalita',  aree  pertinenziali  esterne,  ecc.), con eccezione dei
progetti  relativi ai centri destinati ai giovani, di cui all'art. 2,
comma 1, lettera c).
   9.   Non  sono  ammissibili  le  spese  relative  all'acquisto  di
strumenti musicali.
   10.  Non  sono  ammissibili spese effettuate precedentemente al 1°
gennaio dell'anno per il quale viene richiesto il contributo.

                               Art. 4.


                Criteri di valutazione delle istanze

   1.  Ai fini dell'assegnazione del contributo regionale, le istanze
relative  alle  sedi  di  cui  all'art.  2, comma 1, lettere a) e b),
devono rientrare fra le seguenti tipologie:
    a) teatri storici;
    b)  sale  di  capienza  non inferiore a 90 posti destinate in via
esclusiva o prioritaria ad attivita' teatrali, musicali, coreutiche e
cinematografiche;
    c)   saloni   e  centri  culturali  polifunzionali,  di  capienza
complessiva  non  inferiore  a  90 posti, destinati prevalentemente a
spettacolo e a attivita' e culturali;
    d) arene per spettacoli all'aperto;
    e) sedi destinate ad attivita' espositive temporanee.
   2.  Per  quanto  concerne  i  centri  destinati  ai giovani di cui
all'art.  2,  comma  1,  lettera c), le istanze di contributo vengono
valutate sulla base dei seguenti criteri preferenziali:
    a)  realizzazione  di  centri  per  i  giovani  i cui spazi siano
destinati a una pluralita' di attivita' (sale per concerti, ascolto e
prove musicali, per rappresentazione e prove teatrali, per proiezioni
cinematografiche e audiovisive, per studio, lettura e incontri, spazi
per  attivita' ludico-ricreative, sportelli informativi, strutture di
ospitalita');
    b)   realizzazione  di  spazi  polifunzionali  destinati  in  via
esclusiva  ai  giovani,  che  prevedano la possibilita' di effettuare
attivita'  culturali, aggregative e ludico-ricreative, in particolare
se  situati  in  comuni  di  ridotte dimensioni, di cui costituiscano
l'unico centro di aggregazione giovanile;
    c)  continuita'  ed efficacia dell'azione a favore dei giovani da
parte   del   soggetto   richiedente,   comprovata   dalla  pregressa
attivazione  di  iniziativa  in  tale  ambito  e  sua possibilita' di
sviluppo futuro;
    d)  coinvolgimento  nella progettazione e nella realizzazione del
centro  e  delle  sue  future attivita' di una pluralita' di soggetti
attivi nel settore;
   3.  Fatta  salva  la  completezza della documentazione integrativa
richiesta  ai  sensi  degli  articoli  8  e  10,  le  istanze vengono
esaminate  tenendo  conto  in  primo  luogo  dei  seguenti fattori di
priorita':
    a)  istanze  rispetto  alle quali vi e' un coinvolgimento diretto
della  Regione  Piemonte  (sottoscrizione  di  protocolli  d'intesa o
convenzioni,  presenza  in  qualita'  di socio della Regione Piemonte
nell'ente  richiedente)  o  si  rileva  una esplicita coerenza con le
linee  di  programmazione  e gli strumenti di intervento regionale in
materia di attivita' culturali;
    b)  istanze  conseguenti  a  una  programmazione degli interventi
suddivisa  in  piu'  lotti  o  fasi di intervento, che richiedono una
continuita' di sostegno per la loro regolare e piena realizzazione;
    c)  sedi teatrali e di spettacolo di particolare pregio storico e
architettonico.
   4. E' inoltre considerata elemento di priorita', in subordine alle
tipologie  elencate al comma 1, la reiterazione da parte dello stesso
soggetto   della   stessa  istanza  presentata  l'anno  precedente  e
risultata  gia'  allora  completa e ammissibile ma non finanziata per
insufficiente  disponibilita'  di  risorse  sull'apposito capitolo di
bilancio.
   5.  Ai soggetti a cui e' gia' stato assegnato un contributo per la
stessa  o analoga struttura nel corso del biennio precedente, salvo i
casi di cui al comma 3 lettera a), puo' essere assegnato un ulteriore
contributo   solo  previa  verifica  della  disponibilita'  di  fondi
sufficienti per le nuove istanze.
   6.  Non  si  procede  all'assegnazione di contributo, pur a fronte
della completezza della documentazione integrativa richiesta ai sensi
degli articoli 8 e 10, nei seguenti casi:
    a)  il  soggetto  non  ha  provveduto  a  rendicontare precedenti
contributi  nei  termini stabiliti agli articoli 9 e 11, salvo i casi
di cui al comma 3 lettera a);
    b)  il  soggetto  non  prevede, a fronte del preventivo di spesa,
un'adeguata copertura finanziaria;
    c)  dalla  relazione  sulle  attivita'  svolte  nel luogo oggetto
dell'intervento  le attivita' culturali e di spettacolo non risultano
prevalenti,  ovvero  la  tipologia  degli  acquisti non e' pertinente
rispetto allo svolgimento di attivita' culturali e di spettacolo;
    d)  il  crono  programma  degli interventi da eseguirsi nel luogo
oggetto   della   richiesta  di  intervento  regionale  non  riguarda
l'esercizio finanziario in corso;
    e)  dalla  documentazione  presentata si evince la non competenza
del   settore   competente  in  materia  di  spettacolo  sull'oggetto
dell'istanza.
   7.  Un soggetto puo' essere beneficiario di un solo contributo nel
corso di uno stesso anno solare.

                               Art. 5.


             Assegnazione e liquidazione dei contributi

   1.1 contributi vengono definiti, con provvedimento della struttura
regionale  competente,  secondo  gli ambiti di intervento e i criteri
individuati dal presente regolamento.
   2.  L'importo dei contributi varia, compatibilmente con le risorse
disponibili  sul  bilancio  regionale,  dal  20 al 50 per cento della
spesa complessiva prevista e ritenuta ammissibile.
   3.  I  contributi assegnati ai sensi del presente regolamento sono
compatibili  con  contributi assegnati da altri settori della Regione
Piemonte  per lo stesso progetto, nel limite massimo del 70 per cento
di   incidenza  del  contributo  regionale  complessivo  sulla  spesa
prevista e ritenuta ammissibile.
   4.  Ai  sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 29 giugno 2007,
n.  15 (misure di sostegno a favore dei piccoli Comuni del Piemonte),
la  concessione  di  contributi  a  comuni  con  popolazione  pari  o
inferiore   a   1000   abitanti   e'   subordinata   a  un  onere  di
cofinanziamento   a  carico  degli  stessi  soggetti  in  misura  non
inferiore al 10 per cento dell'importo totale della spesa complessiva
prevista e ritenuta ammissibile.
   5. E' ammessa l'assegnazione di contributi a favore della medesima
sede, anche con prenotazione sul bilancio pluriennale, per un massimo
di  tre  anni  consecutivi,  in corrispondenza dell'articolazione del
progetto  su  piu'  anni,  fatta salva la verifica di cui all'art. 4,
comma 5.
   6.  Il  limite di cui al comma 5 e' elevato a cinque anni nel caso
di istanze di cui all'art. 4, comma 3, lettera a).
   7.  La  liquidazione  dei contributi e' articolata in una quota in
acconto  e  una  quota  a  saldo,  a fronte del rispetto da parte del
soggetto  beneficiario  delle  condizioni  specificate,  per ciascuna
tipologia di intervento, nei capi II e III.
   8.   I   soggetti   beneficiari   sono   tenuti  a  presentare  la
documentazione  consuntiva  sotto  forma di dichiarazione sostitutiva
dell'atto  di  notorieta'  di  cui all'art. 47 del decreto Presidente
della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445  (testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa).
   9.  Ai  sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 17/2005, per la
rendicontazione  di  contributi  di  importo  non  superiore  a  euro
20.000,00  erogati  a  comuni  con  popolazione  pari  o  inferiore a
cinquemila  abitanti  e'  sufficiente  la presentazione, da parte del
responsabile  del  servizio  che  ha utilizzato il contributo, di una
certificazione  attestante l'ammontare totale delle spese sostenute e
la loro coerenza con le finalita' del finanziamento concesso.

                               Art. 6.


                   Controlli, decadenza e sanzioni

   1.     La     Regione     Piemonte     procede     a     verifiche
amministrativo-contabili,  anche  a campione, al fine di accertare la
veridicita' dei dati forniti, la regolarita' dei bilanci e l'avvenuta
realizzazione  dell'attivita'  sovvenzionata,  a  tal  fine accedendo
anche alla documentazione conservata presso il beneficiario.
   2.  E'  disposta,  con  provvedimento  della  struttura  regionale
competente, la riduzione del contributo assegnato, in proporzione del
minor   costo  nella  realizzazione  degli  interventi  previsti  dal
soggetto  beneficiario,  qualora  la  spesa  complessiva a rendiconto
risulti  inferiore  di  oltre  il  20  per  cento  rispetto  a quanto
preventivato.
   3.  Anche a fronte di tale diminuzione, e' comunque fatto salvo il
limite  massimo,  stabilito  all'art.  5, comma 2, dell'incidenza del
contributo  complessivo  assegnato  ai sensi del presente regolamento
rispetto al costo complessivo dell'intervento.
   4.  E'  disposta  la  decadenza  dal  contributo e si provvede, se
necessario, al recupero totale o parziale delle somme gia' liquidate:
    a)  a  fronte  del mancato avvio degli interventi o della mancata
conclusione  degli  stessi  nei tempi e nei modi previsti, cosi' come
specificati,  per  ciascuna  tipologia  di intervento, nei successivi
capi  II  e III, salvo motivata richiesta di proroga, che deve essere
accolta dalla struttura regionale competente;
    b)  in  caso  di  presentazione  di documentazione consuntiva non
veritiera  o  dalla  quale  risulti una modificazione di destinazione
d'uso  del  contributo  regionale,  senza  che  la  stessa  sia stata
preventivamente   comunicata  e  motivata  alla  struttura  regionale
competente e da questa accolta.
   5.   L'avvio   del   procedimento   di   decadenza  e'  comunicato
all'interessato  ai  sensi  dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n.
241  (nuove  norme in materia di procedimento e diritto di accesso ai
documenti  amministrativi),  con  la  fissazione  del  termine per la
presentazione delle controdeduzioni.
   6.  Sono  esclusi  dai contributi, per un triennio, i soggetti che
abbiano reso dichiarazioni o presentato documentazioni non veritiere,
o comunque difformi dal contenuto del bilancio.

                               Art. 7.


                   Trattamento dei dati personali

   1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice
in materia di protezione dei dati personali), il trattamento dei dati
personali  che vengono comunicati alla struttura regionale competente
e'    unicamente    finalizzato   all'espletamento   delle   funzioni
istituzionali  di  informazione,  documentazione  e  promozione delle
politiche e delle attivita' realizzate dalla Regione Piemonte.

                               Capo II


          Contributi per acquisto di attrezzature e arredi


                               Art. 8.


                     Documentazione integrativa

   1.  Entro  i termini stabiliti all'art. 3, commi 2 e 3, i soggetti
richiedenti presentano, ad integrazione della domanda di contributo e
pena  esclusione  dai  benefici del presente regolamento, la seguente
documentazione:
    a)   atto   costitutivo   e   statuto,   con   esclusione   delle
amministrazioni pubbliche e degli organismi religiosi;
    b)  copia  del  contratto  d'uso dello spazio, nel caso in cui il
richiedente non ne sia proprietario;
    c)  dichiarazione  di  accettazione  dell'intervento da parte del
soggetto proprietario;
    d)  relazione  descrittiva  delle caratteristiche della struttura
(cenni  storici,  articolazione  degli  spazi, capienza, modalita' di
gestione);
    e) documentazione fotografica;
    f)  relazione descrittiva delle prevalenti attivita' svolte o che
si  intendono  svolgere  a  intervento  effettuato  all'interno della
struttura  e  del  ruolo  da  essa  rivestito  nell'ambito della vita
culturale e sociale della citta' e del territorio circostante;
    g)  elenco  delle  attrezzature  e  degli arredi che si intendono
acquistare, corredato da dettagliato preventivo rilasciato da aziende
o da computo metrico a firma di professionisti abilitati;
    h) piano economico articolato in entrate e uscite;
    i) dichiarazione in merito al regime IVA;
    l)  eventuale  dichiarazione di interesse culturale rilasciata ai
sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 42/2004;
    m)  elenco  dei  componenti  dell'organo direttivo e dei relativi
dati  anagrafici nel caso l'istanza sia presentata da un'associazione
e  concerna i centri destinati ai giovani di cui all'art. 2, comma 1,
lettera c);
    n) copia del documento di identita' del legale rappresentante del
soggetto richiedente e, ove previsto, del soggetto proprietario della
sede dell'intervento.
   2.  Nei casi in cui il progetto preveda una spesa superiore a euro
100.000,00  e  qualora  il  richiedente  non  sia  proprietario della
struttura    oggetto   dell'intervento,   la   disponibilita'   d'uso
dell'immobile  deve  avere  una  durata  pari  ad almeno dieci anni a
decorrere dall'anno nel quale viene presentata istanza di contributo.

                               Art. 9.


                     Liquidazione dei contributi

   1.  I  contributi assegnati vengono liquidati secondo le modalita'
stabilite all'art. 5, comma 7, con la seguente articolazione:
    a)   il   50   per   cento  in  acconto,  ad  esecutivita'  della
determinazione dirigenziale che assegna il contributo;
    b)  il  50  per  cento a saldo, dietro presentazione da parte del
beneficiario  delle  copie  delle  fatture quietanzate per un importo
pari  all'entita'  del  contributo  assegnato  comprovanti l'avvenuto
acquisto   di  quanto  finanziato  con  contributo  regionale  e  del
rendiconto   generale  di  quanto  previsto  nell'istanza  ammessa  a
contributo,  redatto  utilizzando  la  modulistica  predisposta dalla
struttura regionale competente in materia di' spettacolo.
   2.  Sugli originali delle fatture presentate ai sensi del comma 1,
lettera  b) la struttura regionale che riceve il rendiconto appone un
timbro   attestante   l'utilizzo   del  documento  contabile  per  la
rendicontazione   del  contributo  ottenuto  ai  sensi  del  presente
regolamento.
   3.  Gli  acquisti  delle  attrezzature  e degli arredi oggetto del
contributo  regionale  devono  essere effettuati e rendicontati entro
centoventi   giorni   dalla   data  di  assegnazione  del  contributo
regionale.
   4. I comuni con popolazione pari o inferiore ai 5.000 abitanti cui
sia  stato  assegnato  un  contributo  non superiore a euro 20.000,00
presentano  la  rendicontazione  secondo quanto stabilito all'art. 5,
comma 9.

                              Capo III


Contributi  a favore di interventi per la realizzazione, manutenzione
             straordinaria e trasformazione strutturale


                              Art. 10.


                     Documentazione integrativa

   1.  Entro  i termini stabiliti all'art. 3, commi 1 e 3, i soggetti
richiedenti presentano, ad integrazione della domanda di contributo e
pena  esclusione  dai  benefici del presente regolamento, la seguente
documentazione:
    a)   atto   costitutivo   e   statuto,   con   esclusione   delle
amministrazioni pubbliche e degli organismi religiosi;
    b)  copia  del  contratto d'uso dell'immobile, nel caso in cui il
richiedente non ne sia proprietario;
    c)  dichiarazione  di  accettazione  dell'intervento da parte del
soggetto proprietario;
    d)  relazione  tecnico-descrittiva  delle  caratteristiche  della
struttura   (cenni  storici,  articolazione  degli  spazi,  capienza,
modalita' di gestione);
    e) documentazione fotografica;
    f)  relazione descrittiva delle prevalenti attivita' svolte o che
si  intendono  svolgere  a  intervento  effettuato  all'interno della
struttura  e  del  ruolo  da  essa  rivestito  nell'ambito della vita
culturale  e  sociale  della citta' e del territorio circostante. Per
quanto  concerne  i  progetti  per  i centri destinati ai giovani, la
relazione  descrittiva  e'  articolata  secondo le indicazioni di cui
all'art. 4, comma 2;
    g)  progetto  definitivo e computo metrico estimativo, a firma di
professionista  abilitato,  redatto  utilizzando  il prezziario della
Regione  Piemonte,  articolato  per  importi  relativi  a  interventi
strutturali,  rinnovo e adeguamento impianti, acquisto attrezzature e
arredi  e  spese  di  progettazione e direzione dei lavori, corredato
dall'atto   di   approvazione   del   medesimo   da  parte  dell'ente
richiedente;
    h)   dichiarazione   con  la  quale  il  richiedente  indichi  la
sussistenza  di  tutte  le autorizzazioni, concessioni, approvazioni,
nulla-osta,  pareri e ogni altro atto di assenso previsto dalle leggi
vigenti per l'esecuzione dei lavori;
    i)  indicazione  del  periodo  entro il quale verranno avviate le
opere e crono programma di esecuzione dei lavori;
    l) piano economico articolato in entrate e uscite;
    m) dichiarazione in merito al regime IVA;
    n)  eventuale  dichiarazione di interesse culturale rilasciata ai
sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 42/2004;
    o)  elenco  dei  componenti  dell'organo direttivo e dei relativi
dati  anagrafici nel caso l'istanza sia presentata da un'associazione
e  concerna i centri destinati ai giovani di cui all'art. 2, comma 1,
lettera o);
    p) copia del documento di identita' del legale rappresentante del
soggetto  richiedente  e, ove previsto, del soggetto proprietario che
sottoscrive per accettazione.
   2.  Qualora  l'istanza sia presentata da un soggetto diverso dalle
amministrazioni  pubbliche e qualora l'importo complessivo dei lavori
previsti sia superiore a euro 1.000.000,00 di cui una quota superiore
al  50  per cento sia finanziata con contributi pubblici, deve essere
corredata  dal  parere  favorevole  della  struttura tecnica prevista
dall'art.  18  della  legge  regionale  21  marzo  1984,  n. 18, come
sostituito dall'art. 1 della legge regionale 4 febbraio 2008, n. 6.
   3.  Nei casi in cui il progetto preveda una spesa superiore a euro
100.000,00  e  qualora  il  richiedente  non  sia  proprietario della
struttura  oggetto dell'intervento, il contratto di concessione d'uso
dell'immobile  deve  avere  una  durata  pari  ad almeno dieci anni a
decorrere dall'anno nel quale viene presentata istanza di contributo.

                              Art. 11.


                     Liquidazione dei contributi

   1.  I  contributi  assegnati  sono  liquidati secondo le modalita'
stabilite all'art. 5, comma 7, con la seguente articolazione:
    a)  il 50 per cento in acconto, dietro presentazione da parte del
direttore  dei  lavori  o,  in  sua  assenza,  da  parte  del  legale
rappresentante   del   soggetto   beneficiario   del  contributo,  di
dichiarazione   sostitutiva   dell'atto   di   notorieta'  attestante
l'avvenuto inizio dei lavori;
    b)  il  50  per cento a saldo, dietro presentazione, da parte del
direttore  dei  lavori  o,  in  sua  assenza,  da  parte  del  legale
rappresentante   del   soggetto   beneficiario   del  contributo,  di
dichiarazione   sostitutiva   dell'atto   di   notorieta'  attestante
l'avvenuta  conclusione  degli interventi previsti nella richiesta di
contributo  e  dietro  presentazione  da parte del beneficiario delle
copie  delle fatture quietanzate relative agli interventi oggetto del
contributo assegnato per un importo pari all'entita' del contributo e
del  rendiconto  generale  delle spese complessive di quanto previsto
nell'istanza ammessa a contributo, redatto utilizzando la modulistica
predisposta dalla struttura competente.
   2.  Sugli  originali delle fatture quietanzate presentate ai sensi
del  comma  1  lettera  b)  la  struttura  regionale  che  riceve  il
rendiconto  appone  un  timbro  attestante  l'utilizzo  del documento
contabile per la rendicontazione del contributo ottenuto ai sensi del
presente regolamento.
   3.  I  lavori  devono essere avviati entro centoventi giorni dalla
data di assegnazione del contributo regionale e devono concludersi ed
essere  rendicontati,  con  le  modalita' di cui all'art. 5, comma 8,
entro  la  fine  dell'anno  successivo  alla data di approvazione del
contributo   regionale.   Per   quanto  riguarda  le  amministrazioni
pubbliche  il  termine per l'avvio dei lavori e' esteso a centottanta
giorni.
   4. I comuni con popolazione pari o inferiore ai 5.000 abitanti cui
sia  stato  assegnato  un  contributo  non superiore a euro 20.000,00
presentano  la  rendicontazione  secondo quanto stabilito all'art. 5,
comma 9.
   5.  Per  quanto  concerne  i  progetti,  articolati  su piu' anni,
oggetto  di  contributo  regionale  tramite assegnazione di fondi sul
bilancio  pluriennale, la struttura regionale competente procede alla
conferma  degli  stanziamenti  a  favore  degli interventi successivi
previa verifica del rispetto del crono programma dei lavori sui quali
e' gia' stato attivato l'intervento della Regione Piemonte.

                               Capo IV


                         Disposizioni finali


                              Art. 12.


                          Norma transitoria

   1.  Le  istanze  destinatarie di contributo assegnato ai sensi del
regolamento  7  febbraio 2003, n. 3/R per le quali e' stato stabilito
l'impegno  di  una  quota  di  contributo  a valere sulle risorse del
bilancio regionale per l'anno 2009, sono soggette alle norme previste
dal regolamento medesimo.

                              Art. 13.


                             Abrogazione

   1.  Il  regolamento regionale 7 febbraio 2003, n. 3/R (regolamento
regionale   degli   interventi   a   sostegno   del  recupero,  della
trasformazione  e  dell'ammodernamento di sedi destinate ad attivita'
culturali  e  dello spettacolo, di cui alla legge regionale 28 agosto
1978, n. 58 «Promozione della tutela e dello sviluppo delle attivita'
e dei beni culturali») e' abrogato.

                              Art. 14.


                               Urgenza

   1.   Il  presente  regolamento  e'  dichiarato  urgente  ai  sensi
dell'art.  27  dello statuto ed entra in vigore il giorno dopo la sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
   Il  presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
   E'   fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare.
    Torino, 10 novembre 2008

                               BRESSO