Provvedimenti urgenti e indifferibili.(GU n.10 del 7-3-2009)
(Pubblicata nel supplemento straordinario al Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 8 del 26 novembre 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE VICARIO DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge Art. 1. Provvedimenti urgenti e indifferibili 1. Alla lettera j) del comma 13 dell'art. 1 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 47 concernente «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2008 e pluriennali 2008-2010 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2008)» dopo le parole «capitolo 12485 - UP.B. 02.02.008 denominato «Interventi per opere inferiori a 5 miliardi - L. 1° marzo 1986, n. 64 - piano annuale di attuazione» «sono inserite le seguenti parole «ad eccezione di una quota pari ad Euro 2.137.749, 13 attribuita alla Direzione LL.PP., Aree Urbane, Servizio Idrico Integrato, Manutenzione Programmata del Territorio - Gestione Integrata dei Bacini Idrografici, Protezione Civile, Attivita' di relazione politica con i Paesi del Mediterraneo». 2. L'art. 43 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennali 2005-2007 della Regione Abruzzo - legge finanziaria regionale 2005), cosi' come successivamente modificato dall'art. 3 della legge regionale 3 marzo 2005, n. 23 (Modifiche alla legge regionale n. 6/2005 recante: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005) e' sostituito nei seguenti termini: «Art. 43 - Modifiche alla L.R. 13 ottobre 1998, n. 118.- 1. All'art. 1 (Finalita' della legge) della legge regionale 13 ottobre 1998, n. 118 (Riconoscimento agli effetti economici della anzianita' di servizio prestato presso lo Stato, Enti Pubblici, Enti Locali e Regioni, nei confronti del personale inquadrato nel ruolo regionale a seguito di pubblici concorsi ed estensione dei benefici previsti dalla L. n. 144 del 1989 al personale ex L. n. 285 del 1977) sono aggiunti i seguenti commi: «2-bis. Ai dipendenti che alla data del 1989 erano inquadrati in ruolo in una delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e' riconosciuto, ai fini perequativi, lo stesso trattamento economico di anzianita' attribuito ai dipendenti appartenenti alla medesima qualifica ai quali e' stato applicato il comma 1, quantificato tenendo conto dell'ammontare maggiore percepito, a parita' di anzianita' di servizio, al momento dell'in quadramento in ruolo regionale, nella qualfica attualmente ricoperta. 2-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 2-bis, comprese le competenze pregresse a far data dal 24 gennaio 1998, presuntivamente quantificate per 1'esercizio 2008 in € 400.000,00, trovano copertura finanziaria nell'ambito della UPB 02.01.005 con le risorse iscritte nei pertinenti capitoli di spesa dei rispettivi bilanci». 3. Al Prospetto «C» Parte Spesa - Variazione in termini di competenza e cassa per capitoli - allegato alla legge regionale 29 luglio 2008 n. 12 recante «Modifiche ed integrazioni di norme vigenti» la variazione in diminuzione di Euro 125.000,00 relativa al capitolo di spesa 121543 - UPB 14.01.005 - denominato «Contributi ai piccoli Comuni per applicazione ICI agevolata a favore dei residenti» e' eliminata. 4. Il comma 51 dell'art. 1 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 47 concernente Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2008) e' eliminato. Alla tabella «Allegato 3» di cui al comma 11 dell'art. 1 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 47 la destinazione dello stanziamento pari ed € 8.000.000,00 delle economie vincolate riprogrammate iscritte sul capitolo 172334 -UPB 06.02.002 e' sostituita dalla seguente destinazione: a) per la quota pari ad € 1.000.000,00 al capitolo i 1464 - UPB 14.01.002 denominato «Oneri per la realizzazione di Unioni e Fusioni tra Comuni e del Programma di Riordino Territoriale di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge regionale n. 143 del 27 dicembre 1997»; b) per la quota pari ad € 1.000.000,00 al capitolo 12490 - UPB 02.02.010 denominato «Oneri per interventi di Cofinanziamento di Programmi Comunitari e Nazionali e di Interventi di programmazione negoziata»; c) per la quota pari ad € 3.000.000,00 al capitolo 152303 - UPB 10.02.001 denominato «Cofinanziamento interventi di manutenzione straordinaria e messa a norma degli Edifici Scolastici»; d) per la quota pari ad € 1.400.000,00 al capitolo 182351 - UPB 06.02.001 denominato «Interventi nel campo dei trasporti per spese di investimento»; e) per la quota pari ad € 1.300.000,00 al capitolo 282454 - UPB 08.02.020 denominato «Partecipazione al Programma Galileo legge regionale 25 agosto 2006, n. 29, art. 42»; f) per la quota pari ad € 300.000,00 al capitolo 282455 - UPB 08.02.002 denominato «Interventi per il consolidamento di siti produttivi legge regionale 25 agosto 2006, n. 29 art. 44». 5. Per il perseguimento delle finalita' previste dal Protocollo di Kyoto relativamente alla riduzione delle emissioni climatizzanti, e' istituito su tutto il territorio regionale il Bollino Blu di cui all'art. 2, comma 2 del Decreto Ministeriale 28 febbraio 1994 «Individuazione delle imprese abilitate ai controlli delle emissioni inquinanti». 6. Il Bollino Blu di cui al comma 5 si applica, ai fini della circolazione sul territorio regionale, a tutti i veicoli a motore di proprieta' di persone, imprese od enti aventi residenza o sede legale nella Regione Abruzzo. 7. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione a disciplinare i criteri per la definizione delle modalita' operative di applicazione del Bollino Blu sul territorio regionale. 8. L'applicazione della disciplina di cui al comma 5 e' rimessa alla competenza dei Comuni. 9. Il comma 5 dell'art. 6 (Autorizzazione Integrata ambientale) della legge regionale 9 agosto 2006, n. 27 concernente «Disposizioni in materia ambientale» e' sostituito dal seguente: «5. Le entrate previste dal presente articolo confluiscono sul capitolo di entrata di nuova istituzione 31130 UPB 03.03.001 denominato «Entrate derivanti da diritti di istruttoria per il rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo n. 59/2005 e successive modifiche ed integrazioni, nonche' da altri costi istruttori relativi al procedimento e dalle sanzioni». 10. All'art. 3, comma 1, lettera i) della L.R. 19 dicembre 2007, n. 45 concernente «Norme per la gestione integrata dei rifiuti» le parole «non costituisce attivita' di stoccaggio» e le parole «con provvedimento sindacale» sono soppresse. 11. All'art. 3, comma 1, lettera j) della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 le parole «isola ecologica» sono sostituite dalla parola «ecopunto». 12. All'art. 3, comma 1, lettera m) della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 le parole «comunque per non oltre 48 ore, senza che cio' costituisca attivita' di stoccaggio» sono soppresse. 13. All'art. 4, comma 1, lettera v) della L.R. 19 dicembre 2007, n. 45 le parole «art. 5, comma 6» sono sostituite dalle parole «art. 34, comma 4». 14. All'art. 4 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 il comma 3 e' sostituito dal seguente comma 3: «3. L'adozione degli atti di cui al comma 1, lettere a), b), f), e g), e' di competenza del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale; 1'adozione degli atti di cui al comma 1, lettere c), d), e), h), 1), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), e' attribuita alla competenza della Giunta regionale e del Presidente della Giunta regionale; gli atti di cui al comma 1, lettere i), j) e k) sono adottati dalla Direzione competente in materia della Giunta Regionale, secondo quanto disciplinato dalla presente legge e secondo i principi ed i criteri stabiliti dalla legge regionale 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo) e successive modfiche». 15. All'art. 5, comma 3, lettera d) della L.R. 19 dicembre 2007, n. 45 le parole «15» sono sostituite con «151». 16. All'art. 7, comma 1, della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 le parole «art. 6, comma 1» sono sostituite con «art. 15, comma 1». 17. All'art. 7, comma 5, della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 le parole «15» sono sostituite con «15, comma 4». 18. All'art. 7, comma 5, della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 le parole «comma 2» sono sostituite con «commi 3 e 4». 19. All'art. 7, comma 7, della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 le parole «art. 3, comma 1» sono sostituite con «art. 4, comma 1, lettera p)». 20. All'art. 9, comma 1, della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 le parole «art. 7, comma 1» sono sostituite con «art. 15, comma 1». 21. All'art. 23, comma 2, della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 le parole «art. 51» sono sostituite con «articoli 52 e 53». 22. All'art. 24, comma 4, lettera a) della L.R. 19 dicembre 2007, n. 45 le parole «all'art. 20» sono sostituite con «all'art. 22». 23. All'art. 52, comma 1, lettera a) della L.R. 19 dicembre 2007, n. 45 le parole «o impone la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento» sono soppresse. 24. All'art. 53, comma 1, della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 il periodo contente le parole «A tal fine puo', tra l'altro, individuare impianti di smaltimento esistenti, localizzare nuovi siti per realizzare impianti di gestione dei rifiuti e disporre la realizzazione diretta, da parte della Regione, di interventi per lo smaltimento dei rifiuti in deroga, sostituzione o integrazione delle previsioni del piano di gestione dei rifiuti, e' soppresso. 25. All'art. 53 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 i commi 2 e 3 sono abrogati. 26. All'art. 55, comma 4, della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 le parole «i costi degli interventi, compresi gli oneri per l'esproprio delle aree da bonificare» sono sostituite con le parole «tutti i costi connessi alla bonifica» e alla fine del comma aggiungere le seguenti parole «e recuperate ai sensi delle normative vigenti». 27. All'art. 55 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 il comma 5 e' abrogato. 28. All'art. 64, comma 1, lettera a) della L.R. 19 dicembre 2007, n. 45 le parole «art. 5, comma 8» sono sostituite con «art. 5, comma 7». 29. All'art. 64, comma 1, lettera e) della L.R. 19 dicembre 2007, n. 45 le parole «art. 7, comma 15» sono sostituite con «art. 7, comma 13». 30. All'art. 64, comma 1, lettera d) della L.R. 19 dicembre 2007, n. 45 le parole «art. 23, commi 1, 10, 11» sono sostituite con «art. 23, commi l, 2, 9, 10 dell». 31. All'art. 64, comma 1, lettera g) della L.R. 19 dicembre 2007, n. 45 le parole «art. 34, comma 6» sono sostituite con «art. 43, comma 3». 32. All'art. 64, comma 1, della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 le parole «art. 56, comma 4» sono sostituite con «art. 56, comma 5». 33. All'art. 64, comma 5, della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 le parole «art. 5, comma 8» sono sostituite con «art. 5, comma 7». 34. All'art. 64, comma 5, della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 le parole «art. 7, comma 15» sono sostituite con «art. 7, comma 13». 35. L'art. 67 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 e' abrogato. 36. Il comma 3 dell'art. 15 (Fondo ambientale) della legge regionale 16 giugno 2006, n. 17 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) e' sostituito dai seguenti commi: «3. Per le finalita' di cui all'art. 3, comma 2 7, della legge statale e per gli altri interventi previsti e disciplinati «dall'art. 57, comma 2, della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 ( Norme per la gestione integrata dei rifiuti), il 35% del gettito annuo del tributo, al netto di quanto gia' destinato alle Province, ai sensi del comma 2, e' iscritto sui seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale: a) capitolo 292210 - UPB 05.02.010 ridenominato: «Fondo regionale di parte capitale per gli interventi di prevenzione dagli inquinamenti e risanamento ambientale»; b) capitolo 291410 - UP.B. 05.01.011 denominato: «Fondo regionale di parte corrente per gli interventi di prevenzione dagli inquinamenti e risanamento ambientale». 3-bis. Gli stanziamenti di cui al capitolo 292210 - UPB 05.02.010 e al capitolo 291410 - UPB 05.01.011 sono determinati ed iscritti dalle annuali leggi di bilancio, ai sensi della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo), ed impegnati previo accertamento della relativa entrata.» 37. All'art. 15, comma 5, della L.R. 2006, n. 17 dopo le parole «per l'esercizio delle funzioni delegate dalla» le parole «L.R. 83/2000» sono sostituite con «L.R. 45/2007 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)». 38. All'art. 6, comma 1, della L.R.16 giugno 2006, n. 17 concernente «Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi» e' inserito il seguente comma: «1-bis. Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni sul trattamento obbligatorio dei rifiuti urbani di cui all'art. 17 del decreto legislativo 36/03 e successive modifiche ed integrazioni, le riduzioni di cui al comma 1, lettera a) e b), si applicano anche ai rifiuti di cui all'art. 5, comma 2, lettera e).» 39. Al fine di consentire l'integrazione e 1'internazionalizzazione delle politiche regionali di sviluppo nel settore delle attivita' produttive e favorire il raggiungimento anche degli obiettivi strategici previsti nel Piano di Sviluppo Regionale, la Regione Abruzzo partecipa ad Organismi, anche di natura associativa, di livello regionale, nazionale ed internazionale, portatori di interessi pubblici e/o collettivi non a fini di lucro. 40. Agli oneri derivanti dal comma 39 si provvede, annualmente, mediante finalizzazione di quota parte del capitolo 251530, UPB 08.01.012 denominato «Interventi per lo sportello regionale per 1'internazionalizzazione del sistema delle imprese». Per l'anno 2008, tali oneri sono quantificati in € 10 mila. 41. La Regione Abruzzo provvede al cofinanziamento dei progetti in favore dei distretti produttivi in attuazione dell'art. 1, comma 890, della legge n. 296/2006, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)». 42. Agli oneri derivanti dal comma 41, quantificati per l'esercizio 2008 nell'importo di € 1.076.000,00 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle economie vincolate accertate relative al capitolo di spesa 282451 UPB 08.02.002 denominato «Fondo unico per le agevolazioni alle imprese - D. Lgs. n. 112/98». 43. Sino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica, di cui alla legge regionale 21 luglio 1 999, n. 44 recante: «Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica», ai componenti delle commissioni per la formazione delle graduatorie di assegnazione previste dall'art. 7 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 recante: «Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione», continua ad applicarsi il trattamento economico previsto dall'art. 7, comma 2 1, della citata legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96, cosi' come modificato dalla legge regionale 20 aprile 2000, n. 63 recante «Norme correttive legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96, gia' modificata con legge regionale 10 luglio 1998, n. 56». 44. All'art. 93 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 concernente «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003)» dopo il comma 8-bis sono aggiunti i seguenti commi 8-ter e 8-quater: «8-ter. A partire dall'esercizio 2008 le percentuali del capitolo di entrata 32107, destinate a finanziare i due capitoli di spesa 152108 (UPB 05.02.012) «Interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico ordinari e straordinari», e 151402 (UPB 05.01.002) «Attivita' di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee e quelle inerenti gli studi e le indagini per 1'assetto idrogeologico sono cosi' ripartite: a) 70% del correlato capitolo di entrata e' destinato al capitolo di spesa 152108; b) 30% del correlato capitolo di entrata e' destinato al capitolo di spesa 151402. 8-quater. Per l'esercizio 2008 la previsione di incasso da iscrivere sul capitolo di entrata 32107 e' pari ad € 7.285.000,00». 45. Dopo il comma 7 dell'art. 49 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 concernente «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005» e' inserito il seguente comma 7-bis: «7-bis. Per i piani di ammortamento con decorrenza dal 1° gennaio 2008 i contributi sono corrisposti in semestralita' costanti, comprensive di capitali ed interessi, direttamente ed irrevocabilmente ai comuni beneficiari che si impegnano a prestare delegazione di pagamento a favore dell'istituto mutuante». 46. Dopo il comma 7 dell'art. 7 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 115 concernente «Nuove norme per l'edilizia scolastica» e' inserito il seguente comma 7-bis: «7-bis. Per i piani di ammortamento con decorrenza dal 1° gennaio 2008 i contributi sono corrisposti in semestralita' constanti, comprensive di capitali ed interessi, direttamente ed irrevocabilmente agli Enti beneficiari che si impegnano a prestare delegazione di pagamento a favore dell'istituto mutuante». 47. Dopo il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 27 dicembre 2001, n. 84 concernente «Norme per la concessione di contributi regionali per il completamento della metanizzazione in Abruzzo» e' inserito il seguente comma 2-bis: «2-bis. Per i piani di ammortamento con decorrenza dal 1° gennaio 2008 i contributi sono corrisposti in semestralita' constanti, comprensive di capitali ed interessi, direttamente ed irrevocabilmente agli Enti beneficiari che si impegnano a prestare delegazione di pagamento a favore dell'istituto mutuante». 48. Dopo il comma 5 dell'art. 2 della legge regionale 23 dicembre 1999, n. 141 concernente «Contributi regionali per la realizzazione delle cabine di decompressione delle condotte di collegamento alle reti urbane di distribuzione del gas metano» e' inserito il seguente comma 5-bis: «5-bis. Per i piani di ammortamento con decorrenza dal 1° gennaio 2008 i contributi sono corrisposti in semestralita' constanti, comprensive di capitali ed interessi, direttamente ed irrevocabilmente agli Enti beneficiari che si impegnano a prestare delegazione di pagamento a favore dell'istituto mutuante». 49. Dopo il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 23 dicembre 1999, n. 141 concernente «Contributi regionali per la realizzazione delle cabine di decompressione delle condotte di collegamento alle reti urbane di distribuzione del gas metano» e' inserito il seguente comma 2-bis: «2-bis. Per i piani di ammortamento con decorrenza dal 1° gennaio 2008 i contributi sono corrisposti in semestralita' constanti, comprensive di capitali ed interessi, direttamente ed irrevocabilmente agli Enti beneficiari che si impegnano a prestare delegazione di pagamento a favore dell'istituto mutuante». 50. Dopo l'art. 13 della legge regionale 14 settembre 1999, n. 72 concernente «Finanziamento regionale della mobilita' ciclistica e attuazione della legge n. 366/1998» e' inserito il seguente art. 13-bis: «Art. 13-bis. - 1. Per i piani di ammortamento con decorrenza dal 1° gennaio 2008 i contributi assegnati agli Enti beneficiari sono corrisposti in semestralita' constanti, comprensive di capitali ed interessi, direttamente ed irrevocabilmente agli Enti beneficiari che si impegnano a prestare delegazione di pagamento a favore dell'istituto mutuante». 51. In applicazione dell'art. 11 dell'Intesa Istituzionale relativa al «Patto per la sicurezza», e' stabilito al 31 dicembre 2009 il nuovo termine di scadenza per il completamento, da parte dei competenti Enti locali, delle opere di messa in sicurezza ed adeguamento a norma degli edifici scolastici previste sia nei Piani formulati ai sensi della legge n. 23/1996, che in altri Piani di intervento eventualmente predisposti, per le medesime finalita', direttamente dagli Enti locali con risorse proprie, regionali o comunque diverse da quelle indicate nella presente Intesa, fermo restando che la mancata ultimazione delle opere programmate nel termine indicato nei singoli Piani di riferimento comportera', per l'Ente inadempiente, la decadenza dalla proroga». 52. La Regione Abruzzo, nell'ambito delle sue finalita' di sviluppo socio-economico e di riassetto territoriale, nonche' per il miglioramento, l'integrazione e la razionalizzazione dei servizi pubblici di trasporto, partecipa all'aumento del capitale sociale della S.A.G.A. S.p.A. - Societa' Abruzzese Gestione Aeroporto, deliberato in data 7 marzo 2007. 53. Per le finalita' di cui al comma 52 e' autorizzata la sottoscrizione da parte della Giunta Regionale di un aumento del capitale sociale della Societa' S.A.G.A. S.p.A. per un importo massimo di € 1.400.000,00. 54. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui ai commi 52 e 53 si provvede mediante utilizzo, per l'esercizio finanziario 2008, dello stanziamento iscritto nell'ambito della UPB 06.02.001 Cap. 182351 denominato: «Interventi nel campo dei trasporti per spese di investimento». 55. L'art. 6 (Interventi strategici di natura infrastrutturale nel settore della viabilita') della legge regionale 15 novembre 2006, n. 39 concernente «Disposizioni in materia di trasporti e viabilita'» e' cosi' sostituito: «art. 6. Interventi strategici di natura infrastrutturale nel settore della viabilita'. - 1. La Regione Abruzzo ritiene strategicamente rilevante procedere alla realizzazione di interventi di natura strutturale nel settore della viabilita' finalizzati: a) alla messa in sicurezza della viabilita' locale; b) al decongestionamento del traffico delle aree altamente antropizzate del territorio abruzzese mediante interventi da attuarsi dai Comuni capoluogo di provincia nelle stesse ricadenti attribuiti secondo la popolazione residente al 31 dicembre 2007; c) al completamento degli interventi ricompresi negli Atti Aggiuntivi all'Intesa Generale Quadro tra il Governo Nazionale e la Regione Abruzzo del 20 dicembre 2002 ed alla realizzazione di interventi di viabilita' strategicamente rilevante prevista in nuovi accordi o protocolli d'intesa, nei quali sia prevista una compartecipazione finanziaria della Regione. 2. La Giunta Regionale procede alla individuazione degli interventi da realizzare per le finalita' di cui al precedente comma 1 ed alla ripartizione, tra gli stessi, dell'importo stanziato. L'importo globale stimato per 1'anno 2008 in € 12.468.000,00, e' cosi' destinato: a) € 1.435.000,00 per la lettera a); b) € 5.733.000,00 per la lettera b); c) € 5.300.000,00 per la lettera c). 3. Al fine della copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2, la Giunta Regionale e' autorizzata a reiscrivere sul capitolo di spesa 182304 - U.P.B. 06.02.002 denominato «Interventi per grandi opere infrastrutturali legge regionale 15 novembre 2006, n. 39», previo accertamento delle somme effettivamente riscrivibili, quota parte pari ad un importo di € 12.468.000,00, delle economie vincolate relative al capitolo di spesa del bilancio regionale 172334 - U.P.B. 06.02.001». 56. Dopo il comma 4 dell'art. 5 della legge regionale 17 luglio 2007 n. 25, recante «Disciplina dell'attivita' di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente», sono aggiunti i seguenti commi: «4-bis. L'impresa non puo' immettere, in aggiunta al proprio parco macchine iscritto o da iscrivere al Registro Regionale di cui all'art. 6, autobus con vetusta' superiore a quindici anni. Derogano al limite di vetusta' solo i mezzi gia' in disponibilita' dell'impresa e muniti delle relative licenze comunali rilasciate prima del nuovo regime autorizzatorio. 4-ter. L'impresa che all'atto della domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 abbia una percentuale di licenze comunali, presso regioni diverse dalla Regione Abruzzo, pari o superiore al 50% non puo' ottenere il rilascio della autorizzazione a meno che abbia la sede legale nella Regione Abruzzo». 57. In attuazione dell'art. 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» convertito nella L. 6 agosto 2008 n. 133, qualora non si proceda entro il 31 dicembre 2008 all'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, l'esercizio dei medesimi servizi e' prorogato fino alla data del 31 dicembre 2010 e la loro programmazione e' disciplinata dall'art. 2, comma 2, lettera a), a-bis), b), c), d-bis), comma 2-bis) della legge regionale 9 agosto 1999, n. 59 e successive modifiche e integrazioni. Tale proroga si applica anche agli affidamenti della gestione dei servizi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 11 novembre 1997, n. 422 «Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale a norma dell'art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59». 58. In caso di proroga di cui al comma 57, il termine del 31 dicembre 2008 previsto nelle disposizioni della legge regionale 29 maggio 2007, n. 11 «Disciplina dei servizi automobilistici commerciali di trasporto pubblico di persone di competenza regionale» e' prorogato al 31 dicembre 2010 e i termini del 3 1 luglio 2008 e del 1° gennaio 2009, indicati nel 1° e 2° comma dell'art. 10 della medesima legge, sono rispettivamente prorogati al 31 luglio 2010 e al 1° gennaio 2011. 59. Ai soggetti ammessi a fruire dei benefici in materia di regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati prima del 31 agosto 1998 previsti dall'art. 130 della legge regionale 26 aprile 2004 n. 1 5 concernente «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria regionale 2004) e' concessa la possibilita' di rateizzare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria da corrispondere all'Amministrazione regionale con le seguenti modalita': a) fino ad un massimo di 6 mesi, qualora l'importo sia superiore ad € 1.000,00; b) fino ad un massimo di 12 mesi, qualora l'importo sia superiore ad € 2.500,00; c) fino ad un massimo di 24 mesi, qualora l'importo sia superiore ad € 5.000,00. 60. Le domande di rateizzazione devono essere presentate alla Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca - Servizio Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, competente per territorio e responsabile dell'istruttoria di regolarizzazione vigneti ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettere a) e c) del Regolamento (CE) 1493/99. 61. La rateizzazione di cui ai commi 59 e 60 comporta la corresponsione di interessi in misura pari a quella legale. 62. La Regione Abruzzo, al fine di organizzare e sviluppare 1' attivita' di ricerca, innovazione e qualificazione del sistema agro-alimentare, agro-industriale ed agro-ambientale regionale, ai sensi dell'art. 14 del codice civile e dell'art. 57 dello Statuto, promuove la Fondazione «Abruzzo ricerca in Agricoltura» e concorre, attraverso l'ARSSA, alla sua costituzione e gestione. 63. L'ARSSA e' autorizzata, nel rispetto del dettato di cui ai commi da 62 a 68, al compimento degli atti necessari alla costituzione della Fondazione «Abruzzo ricerca in Agricoltura», con sede legale in Avezzano, e all'adesione in qualita' di socio fondatore. 64. Nello Statuto della Fondazione deve essere previsto che: a) gli scopi della stessa siano corrispondenti alle finalita' indicate al comma 62; b) sia consentito agli Enti di ricerca regionali CRAB, COTIR e CRIVEA di poter confluire nella Fondazione; Possono partecipare alla Fondazione: a) le Universita'; b) Enti di ricerca pubblici e privati; c) Enti, pubblici e privati, nazionali ed internazionali; d) Fondazioni bancarie e il sistema delle imprese. 65. Lo statuto della Fondazione e le eventuali modifiche sono sottoposte all'approvazione della Giunta regionale. 66. La Giunta regionale, per il tramite delle Direzione regionali competenti, provvede agli adempimenti necessari a consentire il subentro della Fondazione, previa richiesta della stessa, nella titolarita' dei contratti di comodato d'uso dei beni regionali concessi al CRAB, COTIR e CRIVEA gia' in essere alla data della pubblicazione della presente legge. 67. La Regione Abruzzo, anche in deroga ai limiti previsti dalla legge regionale 31 dicembre 2007, n. 47, art. 1, commi 14 e 1 5, atteso il carattere prioritario dell'intervento, concede all'ARSSA, per l'anno 2008, un contributo straordinario di € 2.000.000,00 per costituire la necessaria provvista finanziaria dell'istituenda Fondazione ed € 3.000.000,00 per il finanziamento dei progetti di ricerca. 68. L'onere finanziario derivante dal comma 67 trova copertura nello stanziamento iscritto alla UPB 07.02.011 capitolo 102489 «Interventi nel settore agricolo e agro-alimentare legge regionale 53/97» del bilancio regionale 2008. 69. La Regione Abruzzo riconosce, al fine di favorire l'interscambio culturale tra le giovani generazioni, il valore dell'iniziativa scolastica denominata progetto «PANGEA», concernente l'integrazione di studenti provenienti da aree geografiche diverse dal territorio regionale. 70. L'Agenzia regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo (ARSSA) puo' contribuire al finanziamento del progetto di cui al comma 69 nell'ambito delle risorse iscritte nel proprio bilancio. 71. Nei periodi caratterizzati da perdurante stato di calamita', tale da rendere necessario il ricorso a limitazioni o turnazioni nella erogazione della risorsa idrica, i Consorzi di Bonifica sono autorizzati ad emettere le relative ordinanze. 72. Il comma 2, dell'art. 12, della legge regionale 3 marzo 2005, n. 16, recante: «Disciplina organica in materia di riordino del sistema Associazioni Allevatori d'Abruzzo e potenziamento delle attivita' connesse al miglioramento genetico delle specie animali d'interesse zootecnico» e' cosi' sostituito: «2. L'anticipazione di cui al comma 1 e' erogata su apposito conto corrente bancario vincolato, in via prioritaria, al pagamento dei costi fissi». 73. Per le finalita' e gli interventi di cui all'art. 2 lettera B), D), E), F) e G) della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 15 concernente «Interventi a sostegno delle aziende zootecniche della Regione Abruzzo a seguito di emergenze zootecniche, sanitarie e veterinarie» sono utilizzate le economie vincolate pari ad € 600.000,00 accertate sul capitolo di spesa 102424, UPB 07.02.009 - denominato «Interventi per il finanziamento delle azioni organiche n. 7 (allevamenti zootecnici), n. 8 (coltivazioni tipiche regionali), n. 9 (forestazione produttiva) previste dalla L. 1° mar-zo 1986, n. 64» per le quali la Giunta regionale e' autorizzata a disporre la iscrizione sul capitolo 102419, UPB 07.02.009 - denominato «Fondo per le emergenze zootecniche e sanitarie nella Regione Abruzzo - Art. 2 -lett. B), D), E), F) e G) della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 15». 74. Per le finalita' e gli interventi di cui alle leggi regionali 7 giugno 1996, n. 36 e 12 agosto 1998, n. 70 in materia di finanziamento ai Consorzi di Bonifica per l'irrigazione, per la manutenzione delle opere di bonifica di interesse pubblico e per il risanamento degli stessi enti, sono utilizzate le economie vincolate accertate per la somma di Euro 300.000,00 sul capitolo di spesa 102424, UPB 07.02.009 - denominato «Interventi per il finanziamento delle azioni organiche n. 7 (allevamenti zootecnici), n. 8 (coltivazioni tipiche regionali), n. 9 (forestazione produttiva) previste dalla L. 1° marzo 1986, n. 64» e per la somma di € 1 .200.000,00 sul capitolo di spesa 111591, UPB 07.01 .002 - denominato «Interventi per la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e di sistemazione idraulico-agrario-forestale e per l'ordinaria coltura e gestione dei vivai forestali - Titolo II legge regionale 7 luglio 1982, n. 38, legge regionale 12 aprile 1994, N. 28 e successive modificazioni». 75. Per le economie vincolate di cui al comma 74 la Giunta regionale e' autorizzata a disporre la iscrizione per la complessiva somma di € 1.500.000,00 sul capitolo 102396, UPB 07.02.005 - denominato «Finanziamento ai Consorzi di Bonifica per l'irrigazione, per la manutenzione delle opere di bonifica di interesse pubblico e per il risanamento degli stessi enti - legge regionale 7 giugno 1996, n. 36 - e legge regionale 12 agosto 1998, n. 70». 76. Per le finalita' e gli interventi di cui alle L.R. 10 marzo 2008, n. 3 concernente: «Interventi urgenti per lo stato di emergenza irrigua per il territorio del Fucino», sono utilizzate le economie vincolate pari ad € 280.000,00 accertate sul capitolo di spesa 07.01.002 - 111591 denominato «Interventi per la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e di sistemazione idraulico-agrario-forestale e per l'ordinaria coltura e gestione dei vivai forestali - Titolo II legge regionale 7 luglio 1982, n. 38, legge regionale 12 aprile 1994, n. 28 e successive modificazioni» per le quali la Giunta regionale e' autorizzata a disporre la iscrizione sul capitolo 101302, UPB 07.01.002 - denominato «Intervento per la gestione liquidatoria dei beni ex Casmez - L.R. 10 marzo 2008, n. 3» 77. Al fine di sostenere gli oneri per il personale e le spese di funzionamento inerenti l'Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo A.RSSA sono utilizzate le economie vincolate pari ad € 300.000,00 accertate sul capitolo di spesa 111591, UPB 07.01.002 - denominato «Interventi per la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e di sistemazione idraulico-agrario-forestale e per l'ordinaria coltura e gestione dei vivai forestali - Titolo II legge regionale 7 luglio 1982, n. 38, legge regionale 12 aprile 1994, n. 28 e successive modificazioni» per le quali la Giunta regionale e' autorizzata a disporre la iscrizione sul capitolo 101580, UPB 07.01.015 - denominato «Erogazione all'A.R.S.S.A. (Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo) - ex ERSA - dei fondi per la spesa del personale e per le spese di funzionamento». 78. Al comma 2 dell'art. 35 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 48 recante: «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 -Bilancio pluriennale 2008 - 2010» lo stanziamento di € l3.229.000,00 iscritto sul capitolo di spesa 101580, UPB 07.01.015, e' sostituito dallo stanziamento di € 13.529.000,00. 79. E' disposta la riprogrammazione delle economie vincolate riportate nell' «Allegato 1» alla presente legge ed e' autorizzata l'iscrizione delle stesse sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 per competenza e cassa per gli importi indicati. 80. Al Consorzio di Bonifica Ovest di Avezzano e' concesso un contributo straordinario per il corrente esercizio finanziario di € 350.000,00 per lo svolgimento degli interventi ordinari e straordinari espletati nel corso dell'anno 2008. Agli oneri di cui alla presente disposizione si provvede mediante le economie riscritte di cui al precedente comma 79 sul capitolo di spesa 101530, UPB 07.01.014 - denominato «Finanziamento al Consorzio di Bonifica del Fucino per la definizione di un organico minimo di gestione per far fronte alle attivita' ordinarie e straordinarie». 81. Ai fini di cui ai precedenti commi 79 e 80, e' autorizzata la ridenominazione e l'istituzione dei seguenti capitoli con lo stanziamento di competenza e cassa riportato nell'allegato «1»: a) U.P.B. 07.02.016 Cap. 102403 ridenominato «Programma di sviluppo Rurale 2007/2013 quota a carico della Regione»; b) U.P.B. 07.02.016 Cap. 142342, di nuova istituzione, denominato «Programma Operativo F.E.P. Italia - Cofinanziamento Regionale». 82. Al fine di incentivare ed economizzare la stipula di contratti assicurativi contro i danni alla produzione ed alle strutture agricole dovuti a calamita' naturali o eventi eccezionali cosi' come definite dagli orientamenti comunitari, Si ritiene urgente e necessario promuovere la costituzione di un unico Consorzio Regionale di Difesa. 83. Per le finalita' di cui al comma 87, la Regione concede al Consorzio di Difesa di Chieti e Pescara un contributo di euro 400.000,00 mediante le risorse iscritte nella UPB 07.02.003 capitolo 102401 «Interventi per l'abbattimento costi assicurativi a carico dei produttori». 84. Al comma 5 dell'art. 17 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 53, la percentuale «0,5%» e' sostituita dalla percentuale «1,5%». 85. Il capitolo di spesa 51643, UPB 11.01.003, e' cosi' ridenominato: «Finanziamento quota Associativa CIAPI e disposizioni a favore dell'associazione CIAPI - legge regionale 25 agosto 2006, n. 29, art. 33». 86. Le modalita' di utilizzo del personale dipendente dell'Associazione CIAPI temporaneamente in servizio presso la Direzione Regionale «Politiche Attive del Lavoro, Sistema Integrato Regionale di Formazione ed Istruzione» sono disciplinate, nei limiti degli stanziamenti annualmente previsti nella legge di bilancio, da apposita convenzione tra la Regione Abruzzo e l'Associazione CIAPI, previa approvazione da parte della Giunta Regionale del relativo schema. Nello stato di previsione della spesa del Bilancio corrente, fermi restando gli stanziamenti gia' in esso iscritti, il capitolo di spesa 51611 e' per tanto cosi' ridenominato: «Contributo al Ciapi per spese inerenti prestazioni rese alla regione in regime di convenzione». 87. Al fine di consentire che la necessaria attivita' di Rendicontazione degli interventi realizzati a valere sul Programma Operativo Obiettivo 3 - 2000/2006 per il Fondo Sociale Europeo sia esperita in tempo utile per la chiusura dello stesso Programma, la Direzione Politiche Attive del Lavoro, Sistema Integrato regionale di Formazione e Istruzione e' autorizzata a destinare quota parte dello stanziamento iscritto sul capitolo di spesa 52428 del Bilancio corrente, denominato «Attivita' formative di competenza regionale e provinciale ed altri interventi ascrivibili a titolo dell'obiettivo 3 per il periodo di programmazione 2000-2006 - legge regionale 17 maggio 1995, n. 111», UPB n. 11.01.004. A tal fine la predetta Struttura organizzativa potra' attingere l'importo di Euro centottantamila, da destinare al reperimento, mediante procedure di evidenza pubblica, di un Prestatore di Servizi di Assistenza tecnica dotato di specifica professionalita'. 88. Allo scopo di consentire l'implementazione del Sistema di Gestione e Controllo del Programma Operativo Abruzzo 2007/2013 per il Fondo Sociale Europeo in conformita' alle prescrizioni dettate dalla Ragioneria Generale dello Stato - I.G.R.U.E. per il rilascio del parere positivo alla Certificazione di cui all'art. 71 del Regolamento (CE) 11/7/2006 n. 1083, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 Pubblicato nella G.U.U.E. 31 luglio 2006, n. 210, la Struttura Speciale di Supporto «Controllo Ispettivo Contabile» ed il Servizio «Autorita' di Certificazione» della Direzione Programmazione Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali sono autorizzati ad utilizzare quota parte dello stanziamento iscritto sul capitolo di spesa 52428 del Bilancio corrente, denominato «Attivita' formative di competenza regionale e provinciale ed altri interventi ascrivibili a titolo dell'obiettivo 3 per il periodo di programmazione 2000-2006 - legge regionale 17 maggio 1995, n. 111», UPB n. 11.02.004. A tal fine ciascuna delle predette Strutture organizzative potra' attingere 1'importo di Euro centoventimila, da destinare al reperimento, mediante procedure di evidenza pubblica, di Prestatori di Servizi dotati delle necessarie professionalita'. 89. La Giunta regionale e' autorizzata a disporre le variazioni di bilancio, necessarie per il rispetto delle disposizioni riguardanti il Sistema Informativo delle operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE) istituito ai sensi della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per l'attuazione di quanto disposto nei commi 87 e 88. 90. La Giunta regionale, per il tramite della Direzione Qualita' della Vita, Beni ed Attivita' Culturali, Sicurezza e Promozione Sociale, Politiche Giovanili, Immigrazione, Economia Solidale, Partecipazione e Consumo Critico, Politiche per la Pace, e' autorizzata alla predisposizione degli atti conseguenti all' erogazione e destinazione del contributo di Euro 30.000,00 concesso dall'Istituto di Credito BNL per l'evento culturale «Mostra Visioni & Illusioni - Progetto Sensi Contemporanei». 91. La Giunta regionale per l'attuazione del comma 90 e' altresi' autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3. 92. Al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 28 aprile 2000, n. 77 recante «Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo», le parole «operanti alla data del 31 dicembre 1999» sono sostituite dalle parole «operanti alla data del 31 dicembre 2001». 93. All'art. 30, comma 1, della legge regionale 26/04/2004, n. 15, recante: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004/2006 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2004) le parole «Euro 10.000,00» sono sostituite con le parole «Euro 30.000,00». 94. All'art. 31-bis, comma 1 e 2, della legge regionale 26/04/2004, n. 15, recante: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004/2006 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2004) le parole «Euro 10.000,00» sono sostituite con le parole «Euro 50.000,00». 95. L'allegato sub. A (Planimetria ed elenco dei Comuni) di cui al comma 9 dell'art. 1 della legge regionale n. 37/2007 recante «Riforma del Sistema Idrico Integrato nella Regione Abruzzo» e' modificato come segue: a) nell'elenco dei Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 «Pescarese e' soppressa la parola «Pineto»; b) nell'elenco dei Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 «Teramano e' aggiunta la parola «Pineto». 96. Dopo il primo comma dell'art. 46 della L.R. 60/1996 (Testo Unico delle norme che regolano la materia dell'artigianato nella Regione Abruzzo) e' aggiunto il seguente comma: «1-bis. Sono ammesse a fruire, altresi', dei benefici previsti nel presente titolo, le Cooperative Artigiane di Garanzia che risultino da processi di fusione di Consorzi e Cooperative aventi sede in piu' province, che hanno competenza territoriale regionale, che rispettano quanto stabilito all'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, ed in possesso dei seguenti requisiti: a) siano iscritte alla separata sezione dell'albo delle imprese artigiane della Provincia in cui hanno sede ed operano su tutto il territorio regionale; b) il numero delle imprese artigiane associate, al momento della richiesta del contributo, non sia inferiore a 250; c) abbiano prestato garanzie, a favore di imprese artigiane associate, nel corso dell'esercizio precedente a quello nel quale viene chiesto il contributo, per operazioni di credito bancario a breve termine, o di esercizio per un ammontare non inferiore al 50% del capitale sociale.» 97. Alla legge regionale n. 60/1996 sono apportate le seguenti modifiche: a) Al comma 6 dell'art. 48 dopo le parole «nel proprio ambito territoriale» sono aggiunte le parole «ad eccezione delle Cooperative interessate da processi di fusione fra strutture aventi sede in piu' province le quali possono accogliere domande di iscrizione di imprese artigiane operanti sull'intero territorio regionale. Possono partecipare alla fusione le Cooperative artigiane di garanzia, i Consorzi di garanzia fidi ed i Consorzi regionali come individuati rispettivamente dal Titolo I, Art. 45 e segg, dal Titolo II, art. 50 e segg., e dal Titolo III, Art. 62 e segg. della presente legge, oggi definiti Confidi di I e II grado dall'art. 1 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326». b) Alla fine del comma primo dell'art. 55 il punto e' sostituito dal punto e virgola ed e' aggiunta la seguente frase «non rientrano in queste casistiche le cooperative che risultino da processi di fusione di Consorzi e Cooperative aventi sede in piu' province.» c) Al comma secondo dell'art. 56, dopo le parole «riconfermati alla scadenza una sola volta» sono aggiunte le parole «non rientrano in questa casistica le cooperative che risultino da processi di fusione tra Consorzi e Cooperative aventi sede in piu' province». 98. E' rifinanziato per l'anno 2008 il contributo di cui all'art. 40 della legge regionale n. 15/2004 per l'importo di Euro 165.000,00; nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2008 sono apportate le Seguenti modifiche per competenza e cassa; a) Cap. 242396 U.P.B. 09.02.001 in diminuizione Euro 165.000,00; b) Cap. ----------- U.P.B. 13 F. 0.01, di nuova istituzione ed iscrizione, denominato «Contributo alla Cooperativa Trisomia 21» in aumento Euro 165.000,00. 99. La Regione Abruzzo riconosce l'importanza dell'attivita' svolta nel campo agonistico dalla Societa' L'Aquila Rugby 1936, che milita nel campionato nazionale serie A, erogando un finanziamento straordinario, per l'anno 2008, di €. 200.000,00 alla Societa' L'Aquila Rugby 1936. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede mediante parte dello stanziamento del capitolo di spesa 91504, UPB 10.01.003 - denominato «Contributo per le societa' abruzzesi di basket, rugby, pallavolo e palla-nuoto militanti in serie A». 100. La Regione Abruzzo concede, per l'anno 2008, un contributo straordinario ai seguenti Comuni: Comune di Campli, €. 60.000,00, per la realizzazione dei lavori di completamento della piazza in Frazione Floriano; Comune di Nereto, €. 40.000,00, per la realizzazione dei lavori di completamento dei Centro Ricreativo Circolo Anziani 2001. Agli oneri derivanti da presente comma si provvede con l'aumento delle entrate di cui al Cap. 35001. 101. Il termine per la definizione automatica della posizione tributaria in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'art. 32 della legge regionale 8 giugno 2006, n. 16 concernente «Disposizioni di razionalizzazione della finanza regionale e funzionamento delle strutture», e' prorogato a 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 102. Per i soggetti beneficiari della disposizione di cui al comma 101 le scadenze delle quattro rate di versamento del tributo sono fissate rispettivamente al 30 settembre 2009, 30 settembre 2010, 30 settembre 2011 e 30 settembre 2012. 103. L'art. 4 della legge regionale 12 agosto 1993, n. 37 e' cosi' modificato: a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. La richiesta d'iscrizione, da presentare al Presidente della Giunta Regionale deve essere corredata della copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti recante una data di registrazione non inferiore a tre mesi». b) Al comma 5 dell'art. 4 della legge regionale 12 agosto 1993, n. 37, al terzo rigo le parole «e svolte negli ultimi due anni solari nell'ambito del territorio regionale» sono sostituite dalle seguenti «per l'anno in corso». 104. Dopo il comma 5 dell'art. 8 della legge regionale 25 giugno 2007, n. 17, e' aggiunto il seguente comma 5-bis: «5-bis Il disposto del comma 5 del presente articolo non si applica ai seguenti casi: a) per le domande di derivazione idroelettrica per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, e' stato sottoscritto il disciplinare di cui all'art. 11 del regio decreto 1775/193, ancorche' non sia stato emesso il provvedimento di concessione; b) per le domande di derivazione idroelettrica che prevedono la costruzione di piu' centrali, poste in serie nell'alveo del medesimo corso d'acqua, la cui potenza nominale complessiva, sommatoria delle potenze nominali delle singole centrali, supera i 3.000 kw. Le domande di cui alle lettera a) e b) sono dichiarate sospese. L'Autorita' Concedente, con provvedimento espresso, dichiara la procedibilita' delle domande, dichiarate sospese, che risultino conformi allo studio di cui al comma 1, anche nel caso in cui lo studio non venga approvato nel termine prescritto al comma 1 ». 105. E' inserita la variazione in aumento dello stanziamento del capitolo di spesa 71614 U.P.B. 13.01.007 - denominato «Contributo ai cittadini abruzzesi portatori di handicap psicofisici che applicano «Metodo “Doman “ per l'importo di Euro 50.000,00; la variazione in aumento dello stanziamento del capitolo di entrata 35016 U.P.B. 03.05.001, denominato «Entrate derivanti da sanzioni amministrative relative a violazioni di norme comunitarie, statali e regionali, nel comparto dell'agricoltura» e' incrementata di Euro 50.000,00. 106. Al fine di agevolare il diritto di accesso e di informazione dei consiglieri e dei cittadini, come presupposto indispensabile alla garanzia di trasparenza e di buona amministrazione, e di dare attuazione al comma 4 dell'art. 14 dello Statuto della Regione Abruzzo, in aggiunta alle informazioni pubblicate sul BURA, il Consiglio Regionale e la Giunta Regionale rendono disponibili sul proprio sito, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le seguenti informazioni: a) per ciascuno eletto al Consiglio Regionale, per il Presidente e ciascun componente la Giunta: 1) Nome e cognome, luogo e data di nascita; 2) Il numero di codice fiscale, dato identificativo al fine di disporre di un'anagrafe pubblica degli eletti e, di ciascuno, gli incarichi elettivi ricoperti nel tempo; 3) Ruolo svolto in Consiglio regionale (Presidente, vicepresidente o segretario del Consiglio o di Commissione, Capogruppo, Assessore, Presidente o membro di Consulte, Comitati, Enti e simili nominati dal Consiglio Regio-nale); 4) L'indennita', i rimborsi e/o i gettoni di presenza percepiti a qualsiasi titolo dalla Regione; 5) Dichiarazione dei redditi, propria e del coniuge, e degli interessi finanziari relativi all'anno precedente l'assunzione dell'incarico, degli anni in cui ricopre l'incarico e dell'anno successivo; 6) Atti presentati con relativi iter fino alla loro conclusione (progetti di legge, emendamenti a progetti di legge presentati, risoluzioni, ordini del giorno, interpellanze e interrogazioni); 7) Il quadro delle presenze ai lavori della Giunta, del Consiglio, delle Commissioni di cui fa parte e i voti espressi sui provvedimenti adottati dagli stessi; 8) Registro delle spese comprensive delle spese per lo staff, spese per gli uffici, spese per i viaggi comprensive di quelle dello staff, spese telefoniche e dotazione informatica, spese varie; b) per il Consiglio e la Giunta regionale: 1) L'elenco delle proprieta' immobiliari della Regione e loro destinazione d'uso 2) Un elenco in merito all'intera attivita' degli incarichi esterni (incarichi, studi, progettazioni, contratti a tempo determinato); per ogni incarico devono risultare in maniera omogenea le seguenti voci: ufficio proponente, soggetto assegnatario, tipologia dell'incarico (studio, progetto, prestazione, contratto a tempo determinato), ammontare pecuniario riconosciutogli, data di conferimento e di scadenza dello stesso, se trattasi di nuovo incarico, viceversa data di rinnovo se l'assegnatario ha gia' usufruito precedentemente di un incarico nella stessa istituzione regionale, comprensivo delle attribuzioni attualmente in essere o assegnate da essa stessa; obbligo di dichiarare se i consulenti hanno rapporti di consulenza con le societa' controllate o partecipate dalla Regione e per quali importi, obbligo di dichiarare che i consulenti non hanno condizioni di incompatibilita' (ad esempio dipendenti di enti pubblici che per legge o per regolamento stabiliscono alcune incompatibilita' tra funzione pubblica e lavoro autonomo); 3) Per ogni Societa' controllata o ente strumentale della Regione, la ragione sociale, i dati essenziali di bilancio, i nominativi dei consiglieri di amministrazione ed i relativi emolumenti; 4) Pubblicita' dei lavori consiliari, con relativa pubblicizzazione delle sedute e degli argomenti in discussione nelle commissioni e in Consiglio e archiviazione fruibile, attraverso resoconto stenografico e/o audio/video con indicizzazione e/o audio con indicizzazione; 5) Il Bilancio annuale dei Gruppi politici. c) Al fine di rendere maggiormente trasparente e pubblico il ruolo di ciascun consigliere regionale e' fatto obbligo all'Ufficio di Presidenza del Consiglio di verbalizzare i voti espressi da ciascun consigliere su tutti i provvedimenti in discussione nelle sedute consiliari. 107. La Regione Abruzzo concede un contributo straordinario di € 35.000,00 per l'attivita' convegnistica all'Associazione Culturale «Giustizia Sociale» di Chieti. A tal fine e' diminuito di €. 35.000,00 il capitolo 24.23.96 UPB 09.02.001 ed istituito un nuovo capitolo in aumento di €. 35.000,00 denominato «Contributo straordinario all'Associazione Culturale Giustizia Sociale». 108. La Regione Abruzzo, al fine di combattere l'emergenza abitativa, intende effettuare una programmazione pluriennale degli interventi in materia di edilizia residenziale pubblica, comunque denominata. 109. Per l'ottenimento di quanto disposto dal comma 108, la Regione Abruzzo provvede alla compilazione di graduatorie sulla base della disponibilita' dei Comuni ad ospitare interventi di edilizia residenziale pubblica. 110. Con delibera di Consiglio, i Comuni individuano le aree di loro proprieta' destinate ad ospitare gli edifici e ne comunicano la disponibilita' alla Regione entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul BURA. Nei successivi novanta giorni gli enti dovranno consegnare le proposte con allegati uno studio di inquadramento territoriale e ambientale, uno studio di fattibilita', un progetto di massima, una bozza di convenzione per la cessione degli alloggi in locazione a canone calmierato (sociale), un piano economico-finanziario, un crono programma per la realizzazione degli interventi. 111. I Comuni e le Province che avranno dato la disponibilita' delle aree e corredato le proposte con gli allegati di cui al comma 110, avranno priorita' nella ripartizione dei fondi derivanti da leggi statali, comunitarie e regionali, anche rispetto a proposte d'intervento ad iniziativa privata o mista. 112. La Regione Abruzzo concede al Comune di Pescara in comodato d'uso l'area di risulta della ex avicolo per la realizzazione di un parco agro-didattico. A tal fine concede al Comune di Pescara un contributo, per l'anno 2008, di Euro 200.000,00. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 2008 sono apportate le seguenti modifiche in termini di cassa: a) Cap. 242396 U.P.B.09.02.001 Denominato: Interventi per la promozione turistica abruzzese - legge regionale 4 giugno 1980, n. 50 e successive modificazioni - in diminuzione Euro 200.000,00. b) Cap. U.P.B. F.O. di nuova istituzione ed iscrizione, denominato «Contributo al Comune di Pescara per la realizzazione di un parco agro - didattico sull'area di risulta della ex avicolo di Pescara», - in aumento Euro 200.000,00. 113. Il comma 9 dell'art. 8 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 63 «Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo», e' cosi' sostituito: «9. L'accesso al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, per via informatica, e' consentito gratuitamente a tutti i cittadini, i dati acquisiti non rivestono carattere di ufficialita' e legalita'». 114. E' concesso un contributo di €. 150.000,00 al Comune di Avezzano per il completamento del Centro Socio Culturale a valere con aumento del capitolo 152302 istituito con legge regionale n. 29 del 25 agosto 2006 115. All'«Allegato 2» sono apportate le seguenti integrazioni in termini di competenza e di cassa di seguito riportate: - la variazione in aumento dello stanziamento del capitolo di spesa 14.01.002 - 11419, denominato «Spese per l'espletamento delle elezioni regionali» e' ridotta di Euro 4 milioni; - e' inserita la variazione in aumento dello stanziamento del capitolo di spesa 01.01.005 - 11102, denominato «Funzionamento del Consiglio regionale», per l'importo di Euro 4 milioni. 116. L'art. 1, comma 1 della legge regionale 17 agosto 2006 n. 28 «Trattamento economico del personale trasferito alle Province» e' cosi' modificato: dopo le parole «e' corrisposto, dagli Enti di appartenenza,», le parole «un assegno ad personam riassorbibile» sono sostituite con le parole «un assegno ad personam non riassorbibile». 117. Per l'anno 2008 e' autorizzata la finalizzazione della somma di € 200.000,00 a valere sullo stanziamento del Cap. 71520 «Fondo sociale regionale per l'espletamento dei servizi ed interventi in materia sociale e socio-assistenziale» per la prosecuzione del progetto sperimentale realizzato dalla ASL di Teramo e dalla Comunita' montana Zona M per la riabilitazione di portatori di handicap attraverso l'Ippoterapia presso la struttura di Monte Fanum di Torricella Sicura. La direzione qualita' della vita e' autorizzata a stipulare apposita convenzione con la Comunita' montana Zona M. 118. Per l'anno 2008 e' autorizzata la finalizzazione della somma di € 80.000,00 a valere sullo stanziamento del Cap. 71520 «Fondo sociale regionale per l'espletamento dei servizi ed interventi in materia sociale e socio-assistenziale» per lo svolgimento di un progetto educativo concernente l'integrazione di utenti in stato di poverta' estrema negli asili nido. La Direzione qualita' della vita autorizza l'attuazione di tale progetto individuando come ente attuatore la IPAB Castorani di Giulianova. 119. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti iscritti sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008. 120. Allo stato di previsione della spesa, di cui alla legge regionale 31 dicembre 2007, n. 48 recante: «Bilancio di' previsione per l'esercizio finanziario 2008 - Bilancio pluriennale 2008-2010», sono apportate per l'esercizio in corso le variazioni in termini di competenza e di cassa elencate nell”Allegato 2» - Parte Entrata - Variazioni in termini di competenza e di cassa - e Parte Spesa - Variazioni in termini di competenza e di cassa, allegato alla presente legge. 121 . La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. Pescara, 21 novembre 2008 Il presidente vicario: Paolini (Omissis).