REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2009, n. 1 

  Modifiche  all'art. 34 della legge regionale 29/2005 riguardante la
disciplina delle vendite di fine stagione.
(GU n.30 del 1-8-2009)

             (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
      Regione Friuli-Venezia Giulia n. 7 del 18 febbraio 2009)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga

   la seguente legge:

                               Art. 1.

       Modifiche all'art. 34 della legge regionale n. 29/2005

   1.  Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 34 della legge regionale
5  dicembre  2005,  n. 29 (Normativa organica in materia di attivita'
commerciali  e  di  somministrazione  di alimenti e bevande. Modifica
alla  legge  regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del
turismo»),   come  sostituito  dall'art.  7,  comma  1,  della  legge
regionale  n.  13/2008,  le  parole «2 gennaio» sono sostituite dalle
seguenti: «3 gennaio».
   2.  Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 34 della legge regionale
n.  29/2005  le  parole  «15  giugno» sono sostituite dalle seguenti:
«primo sabato di luglio».
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.

    Trieste, 12 febbraio 2009

                                TONDO