Modifica del regolamento sull'ampliamento di esercizi pubblici e sulla previsione di zone per strutture turistiche - decreto del Presidente della Provincia 18 ottobre 2007, n. 55.(GU n.27 del 11-7-2009)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 29 del 15 luglio 2008) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1488 del 5 maggio 2008; Emana il seguente regolamento: Art. 1. Il comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 ottobre 2007, n. 55, e' cosi' sostituito: «1. Gli esercizi ricettivi, quelli di somministrazione di pasti e bevande e quelli di somministrazione di bevande siti in zone edificabili, in caso di ampliamento dei rispettivi edifici possono raggiungere le superfici lorde di piano indicate negli artt. 7, 10 e 11, anche in deroga alla densita' edilizia prevista dal piano urbanistico. Vanno osservate le seguenti prescrizioni: a) altezza dell'edificio ammessa: quella prescritta dal piano di attuazione. Se non e' prescritto un piano di attuazione oppure se le determinazioni del piano di attuazione riferite all'altezza sono incomplete, vale l'altezza dell'edificio prescritta dal piano urbanistico. In ogni caso puo' essere mantenuta o raggiunta l'altezza massima dell'edificio esistente. Qualora cio' comporti il superamento dell'altezza prescritta dal piano urbanistico o dal piano di attuazione, deve essere osservato un indice di visuale libera di 0,5 verso il confine di proprieta'; b) superficie coperta: quella indicata nel piano di attuazione; se non e' prescritto un piano di attuazione, il 50 per cento dell'area di pertinenza funzionalmente utilizzabile ed in ogni caso la superficie coperta esistente; c) distanza dal confine: la distanza indicata nel piano di attuazione; se non e' prescritto un piano di attuazione, valgono le disposizioni del piano urbanistico, salvo il caso di costruzione in aderenza; d) distanza dai fabbricati: quella indicata nel piano di attuazione; se non e' prescritto un piano di attuazione, valgono le disposizioni del piano urbanistico, salvo il caso di costruzione in aderenza; e) distanze dalle strade pubbliche: edifici in fregio a strade o piazze pubbliche devono mantenere dai confini di zona rispettivamente dagli edifici prospicienti le distanze indicate nel piano di attuazione. Se non e' prescritto un piano di attuazione oppure se le determinazioni del piano di attuazione riferite alla distanza dai fabbricati sono incomplete, l'ampliamento puo' essere effettuato osservando l'allineamento esistente. Qualora cio' comporti distanze inferiori a quelle prescritte dal piano urbanistico, deve essere osservato un indice di visuale libera di 1,0 verso edifici prospicienti.». Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 19 maggio 2008 Durnwalder Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2008, registro n.1, foglio n.11