REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 16 settembre 2008, n. 48 

  Modifica del regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento del
commercio. 
(GU n.36 del 19-9-2009)

   (Pubblicato nel Supplemento n. 1 al Bollettino ufficiale della 
       Regione Trentino-Alto Adige n. 44 del 28 ottobre 2008) 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
    Vista la deliberazione della Giunta provinciale n.  3316  del  15
settembre 2008; 
                                Emana 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
    1. Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto del  Presidente  della
Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e' cosi' sostituito: 
      «3. Nei trentasei mesi successivi alla chiusura  della  vendita
di liquidazione, il venditore  o  il  titolare  dell'esercizio  o  il
rilevatario dell'attivita' fallimentare  non  puo'  effettuare  nello
stesso esercizio alcuna  vendita  straordinaria,  di  liquidazione  e
fallimentare, salvo il caso di gravi calamita', chiusura dell'azienda
e giubileo aziendale. Tale disposizione non si applica al subentrante
in caso di cessione d'azienda, che non rientri nelle tipologie di cui
al precedente comma.» 
    2. Il comma 8 dell'articolo 12 del decreto del  Presidente  della
Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e' cosi' sostituito: 
      «8. Le vendite di liquidazione non  possono  essere  effettuate
nei 20 giorni antecedenti le vendite di fine stagione e nel  mese  di
dicembre.» 
    3. Il comma 9 dell'articolo 12 del decreto del  Presidente  della
Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e' cosi' sostituito: 
      «9.  Le  comunicazioni  devono  essere  presentate  al   comune
competente per territorio prima della data  d'inizio  della  vendita,
accompagnate da una autocertificazione del richiedente attestante  la
veridicita'  di  una  delle  circostanze  indicate  al  comma  1.  La
comunicazione deve riportare: 
        a) l'indirizzo dell'esercizio di vendita; 
        b) la data di inizio e del termine della vendita; 
        c)  le  merci  poste  in   vendita   distinte   per   settori
merceologici, con l'indicazione della quantita'  nonche'  del  prezzo
praticato prima della vendita straordinaria e la misura  dei  ribassi
per le singole  merci  o  per  gruppi  omogenei  di  merci  poste  in
vendita.». 
          
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e  di
farlo osservare. 
      Bolzano, 16 settembre 2008 
                             DURNWALDER 

(Registrato alla Corte dei conti il  14  ottobre  2008,  registro  1,
foglio 23)