Modifica alla legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale) e successive modificazioni ed integrazioni.(GU n.39 del 10-10-2009)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 8 del 20 maggio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Modifica alla legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (norme in materia di trasporto pubblico locale) e successive modificazioni ed integrazioni) 1. Dopo il comma 2 dell'art. 18-bis della legge regionale n. 31/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 422/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione puo' avviare le procedure concorsuali per l'affidamento di servizi di trasporto ferroviario aventi le caratteristiche di cui all'art. 18-ter, anche nelle more del perfezionamento delle procedure di trasferimento dei beni mobili ed immobili strumentali al servizio medesimo, trasferiti alla Regione ai sensi del decreto legislativo n. 422/1997. 2-ter. Per le funzioni istruttorie di carattere tecnico-amministrativo finalizzate al perfezionamento delle procedure di cui al comma 3, la Regione si avvale del soggetto aggiudicatario del servizio di trasporto ferroviario, ferma restando l'adozione dei provvedimenti amministrativi da parte degli enti pubblici competenti.». La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 11 maggio 2009 BURLANDO