Modificazioni del regolamento regionale 1° aprile 2008, n. 2, concernente «Disposizioni di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2007, n. 4 (Disciplina in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio)».(GU n.8 del 20-2-2010)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 25 del 3 giugno 2009) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'art. 39, comma 1 dello statuto regionale. LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Emana il seguente regolamento: Art. 1 Modificazioni all'art. 3 1. Il comma 6 dell'art. 3 del regolamento regionale 1º aprile 2008, n. 2 (Disposizioni di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2007, n. 4 - Disciplina in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio) e' sostituito dal seguente: «6. I titolari delle piscine classificate A/2 e B/1 possono derogare dall'obbligo della presenza dell'assistente bagnanti, ai sensi dell'art. 9, comma 6 della legge regionale, qualora ricorrano le seguenti condizioni: a) piscina con vasca di superficie non superiore a 180 mq avente profondita' non superiore a 150 cm calcolata dal livello dell'acqua; b) piscina con vasca di superficie di qualunque dimensione avente profondita' non superiore a 120 cm calcolata dal livello dell'acqua.». 2. Dopo il comma 6 dell'art. 3 del r.r. 2/2008 sono aggiunti i seguenti: «6-bis. Nei casi di cui al comma 6, in assenza di assistenti bagnanti, sono obbligatorie le seguenti misure preventive: a) la presenza di attrezzature per il soccorso in acqua quali salvagenti, pertiche allungabili ed altre disponibili a bordo vasca; b) divieto di accesso alla piscina ai minori di 12 anni se non accompagnati da un adulto. 6-ter. I titolari delle piscine classificate B/1, nonche' delle piscine classificate A/2 limitatamente a quelle inserite in strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e agrituristiche, per le quali non ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 6, possono derogare dall'obbligo della presenza dell'assistente bagnanti ai sensi dell'art. 9, comma 6 della legge regionale, qualora vengano messe in atto le seguenti misure preventive obbligatorie: a) informazione agli utenti dell'assenza del servizio di assistente bagnanti; b) recinzione o altre forme di delimitazione che impediscano il libero accesso alla piscina; c) linee galleggianti in vasca o altre soluzioni atte a favorire l'autosalvataggio; d) segnalazione di dislivello di profondita' del fondale; e) sistemi in grado di informare tempestivamente il determinarsi di situazioni di emergenza; f) divieto di accesso alla piscina ai minori di dodici anni se non accompagnati da un adulto; g) presenza di attrezzature per il soccorso in acqua quali salvagenti, pertiche allungabili ed altre, disponibili a bordo vasca.». Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria. Perugia, 28 maggio 2009 LORENZETTI