REGIONE UMBRIA

REGOLAMENTO REGIONALE 28 maggio 2009, n. 5 

  Modificazioni del regolamento  regionale  1°  aprile  2008,  n.  2,
concernente «Disposizioni di  attuazione  della  legge  regionale  13
febbraio  2007,  n.   4   (Disciplina   in   materia   di   requisiti
igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio)». 
(GU n.8 del 20-2-2010)

 
         (Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 
                   Umbria n. 25 del 3 giugno 2009) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
    La  Commissione  consiliare  competente  ha  espresso  il  parere
previsto dall'art. 39, comma 1 dello statuto regionale. 
 
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
 
                      Modificazioni all'art. 3 
 
    1. Il comma 6 dell'art. 3 del  regolamento  regionale  1º  aprile
2008, n. 2 (Disposizioni  di  attuazione  della  legge  regionale  13
febbraio  2007,  n.  4  -  Disciplina   in   materia   di   requisiti
igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio) e'  sostituito  dal
seguente: 
    «6. I titolari delle  piscine  classificate  A/2  e  B/1  possono
derogare dall'obbligo della  presenza  dell'assistente  bagnanti,  ai
sensi dell'art. 9, comma 6 della legge regionale,  qualora  ricorrano
le seguenti condizioni: 
      a) piscina con vasca di  superficie  non  superiore  a  180  mq
avente profondita' non superiore  a  150  cm  calcolata  dal  livello
dell'acqua; 
    b) piscina con vasca di superficie di qualunque dimensione avente
profondita'  non  superiore  a   120   cm   calcolata   dal   livello
dell'acqua.». 
    2. Dopo il comma 6 dell'art. 3 del r.r. 2/2008  sono  aggiunti  i
seguenti: 
    «6-bis. Nei casi di cui al comma  6,  in  assenza  di  assistenti
bagnanti, sono obbligatorie le seguenti misure preventive: 
    a) la presenza di attrezzature per il  soccorso  in  acqua  quali
salvagenti, pertiche allungabili ed altre disponibili a bordo vasca; 
    b) divieto di accesso alla piscina ai minori di 12  anni  se  non
accompagnati da un adulto. 
    6-ter. I titolari delle piscine classificate B/1,  nonche'  delle
piscine classificate A/2 limitatamente a quelle inserite in strutture
ricettive alberghiere, extralberghiere e agrituristiche, per le quali
non ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma  6,
possono derogare dall'obbligo della presenza dell'assistente bagnanti
ai sensi dell'art. 9, comma 6 della legge regionale, qualora  vengano
messe in atto le seguenti misure preventive obbligatorie: 
    a)  informazione  agli  utenti  dell'assenza  del   servizio   di
assistente bagnanti; 
    b) recinzione o altre forme di delimitazione che  impediscano  il
libero accesso alla piscina; 
    c) linee galleggianti in vasca o altre soluzioni atte a  favorire
l'autosalvataggio; 
    d) segnalazione di dislivello di profondita' del fondale; 
    e) sistemi in grado di informare tempestivamente il  determinarsi
di situazioni di emergenza; 
    f) divieto di accesso alla piscina ai minori di  dodici  anni  se
non accompagnati da un adulto; 
    g) presenza di  attrezzature  per  il  soccorso  in  acqua  quali
salvagenti,  pertiche  allungabili  ed  altre,  disponibili  a  bordo
vasca.». 
    Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione. 
    E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare come regolamento della Regione Umbria. 
      Perugia, 28 maggio 2009 
 
                             LORENZETTI