REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 21 luglio 2009, n. 23 

  Modificazione della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi
regionali per lo sviluppo delle imprese industriali ed artigiane). 
(GU n.18 del 8-5-2010)

 
     (Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma 
               Valle d'Aosta, n. 31 del 4 agosto 2009) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 Modificazione dell'art. 8 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 
 
    1. Il comma 3 dell'art. 8 della legge regionale 31 marzo 2003, n.
6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali  ed
artigiane), e' sostituito dal seguente: 
      «3. Gli interventi sottoposti ad  istruttoria  automatica  sono
concessi anche con riferimento alle spese sostenute nei  ventiquattro
mesi antecedenti la presentazione della domanda, a condizione che  si
tratti di interventi finanziati in regime de minimis.». 
    La presente legge sara' pubblicata sul Bollettino ufficiale della
Regione. 
    E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta. 
      Aosta, 21 luglio 2009 
 
                              ROLLANDIN 
 
    (Omissis).