ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

COMUNICATO

Modificazioni  allo statuto della "Gan Italia - Societa' per azioni -
Compagnia  italiana di assicurazioni e riassicurazioni" (in breve Gan
Italia S.p.a.), in Roma.
(GU n.169 del 21-7-2000)

    Con  provvedimento  n.  01589 del 5 luglio 2000 l'Istituto per la
vigilanza  sulle  assicurazioni  private e di interesse collettivo ha
approvato,  ai  sensi  dell'art. 40, comma 4, deI decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Gan
Italia  societa'  per  azioni  Compagnia  italiana di assicurazioni e
riassicurazioni  (in  breve  Gan  Italia  S.p.a.)  con  le  modifiche
deliberate  in data 27 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli
azionisti  relative  ai  seguenti  articoli:  art.  11  (Introduzione
dell'obbligo di convocazione dell'assemblea "anche" ogni qualvolta ne
sia  fatta  richiesta,  altresi',  "da almeno due membri del Collegio
Sindacale");  art.  22  (Introduzione  dell'obbligo di informativa al
Collegio  sindacale,  da parte degli amministratori a cui siano state
conferite  cariche o poteri, sull'attivita' svolta e sulle operazioni
di maggior  rilievo  economico, finanziario e patrimoniale effettuate
dalla societa' o dalle societa' controllate ed, in particolare, sulle
operazioni  in potenziale conflitto di interesse: modalita'); art. 23
(Introduzione della possibilita', anche per due sindaci, di convocare
il   Comitato   esecutivo  previa  comunicazione  al  Presidente  del
Consiglio  di amministrazione); art. 26 (Riformulazione dell'articolo
in   materia   di   elezione   e  compenso  del  Collegio  sindacale:
"L'assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale costituito da tre
Sindaci  effettivi  e  due supplenti ... e determina il compenso loro
spettante"   -  in  luogo  della  precedente  previsione  statutaria:
"L'Assemblea  ordinaria  elegge,  secondo  la  legge  in  vigore,  il
Collegio  Sindacale,  costituito  da  tre  Sindaci  effettivi  e  due
supplenti  e  determina  il  compenso  da  corrispondersi  ai Sindaci
effettivi ....". Nuova disciplina in materia di: a) scelta dei membri
del  Collegio  sindacale:  criteri;  b)  nomina  del  Presidente  del
Collegio sindacale e dei sindaci effettivi e supplenti: modalita'; e)
limiti al cumulo degli incarichi per i membri del Collegio sindacale.
Soppressione dell'ex comma finale: "Il primo Collegio Sindacale viene
nominato nell'atto costitutivo").