MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 26 luglio 2000 

Modificazioni  al  decreto  ministeriale 31 maggio 1999 in materia di
stipula di convenzioni attuative di programmi di sviluppo da parte di
societa' beneficiarie di contributi.
(GU n.193 del 19-8-2000)

          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

  Visto  il  decreto-legge  20  maggio  1993, n. 148, convertito, con
modificazioni,   con  la  legge  19  luglio  1993,  n.  236,  recante
"Interventi  urgenti  a  sostegno dell'occupazione" ed in particolare
l'art. 1-ter riguardante l'istituzione presso il Ministero del lavoro
e della previdenza sociale di un apposito "Fondo per lo sviluppo" per
consentire   la  realizzazione  nelle  aree  di  intervento  e  nelle
situazioni   individuate   ai   sensi   dell'art.   1   dello  stesso
decreto-legge   di   nuovi  programmi  di  reindustrializzazione,  di
interventi  per  la  creazione  di  nuove  iniziative produttive e di
riconversione  industriale, nonche' per promuovere azioni di sviluppo
a livello locale;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
3 novembre 1994, n. 773, con il quale sono stati definiti i criteri e
le  modalita'  di  utilizzo  delle  disponibilita'  del  Fondo per lo
sviluppo;
  Visto  in  particolare  l'art.  4,  comma 2, del citato decreto del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri secondo il quale l'erogazione
dei contributi a valere sul Fondo per lo sviluppo e' subordinata alla
stipula,  con  il  soggetto  responsabile  del programma, di apposita
convenzione;
  Visto  il  decreto  ministeriale  31 maggio 1999, con il quale sono
stati  approvati  i  programmi  di sviluppo a valere sulla terza fase
dell'art.  1-ter  della legge n. 236/1993 e, per ciascuno di essi, e'
stato determinato il contributo a carico del Fondo per lo sviluppo;
  Visto,  in particolare, l'art. 2 del precitato decreto ministeriale
31 maggio  1999  che  prevede  che la stipula delle convenzioni con i
soggetti  responsabili dell'attuazione dei programmi di sviluppo deve
essere effettuata entro 15 mesi dalla data del decreto medesimo;
  Considerato  che i contributi di cui al punto precedente sono stati
concessi,  in relazione alla disponibilita' finanziaria del Fondo per
lo  sviluppo,  in  misura  ridotta  rispetto  a  quella  inizialmente
richiesta  e  che, conseguentemente, si rende necessario rimodulare i
programmi  approvati,  ridimensionandoli rispetto a quelli presentati
originariamente al Ministero;
  Considerato,   pertanto,  che  il  termine  per  la  stipula  delle
convenzioni  previsto  nel citato decreto ministeriale 31 maggio 1999
risulta,  per  i  soggetti  attuatori  dei programmi, insufficiente a
causa  della  complessita'  di  rimodulazione dei programmi medesimi,
derivante  dalla  necessita' di assicurare con il contributo concesso
la  fattibilita'  degli  interventi  e  le  capacita' dei medesimi di
apportare i previsti risultati occupazionali;
  Considerato, inoltre, che al 31 dicembre 1999 e' scaduto il termine
relativo al regime degli aiuti di Stato a finalita' regionale fissato
dalla  Comunita'  europea  per  il periodo 1994/1999 e che i soggetti
beneficiari   del   contributo   non   hanno   potuto  effettuare  la
riprogrammazione  degli  interventi nel primo semestre 2000 in quanto
sono  tuttora  in  attesa  di  conoscere  i  nuovi orientamenti della
Commissione  europea  in  materia  di  aiuti  di  Stato  a  finalita'
regionale per il periodo 2000/2006;
  Ritenuto,  pertanto,  che  occorre  modificare l'art. 2 del decreto
ministeriale  31 maggio  1999  al  fine  di  consentire alle societa'
beneficiarie   del   contributo   la  possibilita'  di  stipulare  le
convenzioni  attuative  dei  programmi di sviluppo successivamente al
termine indicato nel precitato decreto ministeriale 31 maggio 1999;
                              Decreta:
  Per  i motivi di cui in premessa, l'art. 2 del decreto ministeriale
31 maggio 1999 e' modificato come segue:
  "L'erogazione  dei  contributi  e'  subordinata  alla stipula con i
soggetti  responsabili  dell'attuazione  dei  programmi,  di apposite
convenzioni,  redatte, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 3 novembre 1994, n. 773, da
effettuarsi entro il 31 agosto 2001".
    Roma, 26 luglio 2000
                                                   Il Ministro: Salvi