Disposizioni in materia di programmazione negoziata e modifiche alle delibere n. 16 del 15 febbraio 2000 e n. 31 del 17 marzo 2000. (Deliberazione n. 69/2000).(GU n.195 del 22-8-2000)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti
del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica
nazionale con le politiche comunitarie, nonche' l'art. 5 che ha
istituito il fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative del predetto fondo di rotazione e successive modifiche
ed integrazioni;
Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142
(legge comunitaria 1991), e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n.
52 (legge comunitaria 1994);
Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge, 19 dicembre 1992, n. 488; recante
modifiche alla legge 1o marzo 1986, n. 64 in tema di disciplina
organica dell'intervento nel Mezzogiorno;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n.
284, con il quale e' stato emanato il regolamento recante procedure
di attuazione della legge n. 183/1987 e il decreto legislativo
3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica
nazionale con quella comunitaria;
Vista la legge 20 dicembre 1996, n. 641, di conversione del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, recante fra l'altro interventi
finanziari a favore delle aree depresse;
Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
Visto l'art. 14, comma 4-bis della legge 30 marzo 1998, n. 61 di
conversione del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6 che prevede un
iter amministrativo preferenziale per i patti territoriali e per i
contratti di area relativi alle zone terremotate dell'Umbria e delle
Marche;
Visto l'art. 1 della legge 30 giugno 1998, n. 208, recante risorse
per interventi nelle aree depresse;
Visti i regolamenti CEE del Consiglio delle Comunita' europee in
vigore in materia di fondi strutturali;
Visto il programma operativo multiregionale "Sviluppo locale -
Patti territoriali per l'occupazione" inoltrato alla Commissione
europea in data 8 giugno 1998, per richiederne l'approvazione e
l'intervento concorrente dei contributi dei vari fondi comunitari
(FSE, FESR, FEOGA-Orientamento) e dello SFOP;
Vista la decisione della Commissione europea del 29 dicembre 1998
con la quale e' stato approvato il programma operativo multiregionale
di cui sopra ed e' stato reso disponibile un contributo finanziario
comunitario di 140 Meuro, pari a 271,600 miliardi di lire a carico
dei fondi e dello SFOP sopra citato, con esclusione del patto
territoriale "Sangro Aventino" il cui finanziamento e' assicurato
interamente da risorse nazionali;
Vista la decisione C(1999) n. 3851 del 2 dicembre 1999 che adotta
le modifiche definite dal Comitato di sorveglianza del programma;
Visto il comunicato del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
29 luglio 1998, n. 175), volto ad assicurare trasparenza e
pubblicita' alle modalita' e ai criteri relativi alle attivita' di
assistenza tecnica e di istruttoria dei patti territoriali e dei
contratti d'area, come regolamentati con le convenzioni stipulate tra
societa' di servizi e Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e 31 luglio 1997, n. 319, e
9 marzo 2000, n. 133, attuativi della legge n. 488/1992;
Viste le proprie delibere 10 maggio 1995, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 220 del 20 settembre 1995, 20 novembre 1995 pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1996 e 12 luglio 1996,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 marzo 1997, n. 70, in materia
di criteri e procedure per la realizzazione dei patti territoriali;
Viste le proprie delibere 21 marzo 1997 n. 29, (Gazzetta Ufficiale
8 maggio 1997, n. 105), 9 luglio 1998 n. 70 (Gazzetta Ufficiale
22 agosto 1998, n. 195), 11 novembre 1998 n. 127 (Gazzetta Ufficiale
7 gennaio 1999, n. 4), 9 giugno 1999, n. 77 (Gazzetta Ufficiale 20
luglio 1999, n. 183), in materia di programmazione negoziata;
Viste le delibere CIPE 18 dicembre 1996 (Gazzetta Ufficiale
2 giugno 1997, n. 126), 23 aprile 1997 (Gazzetta Ufficiale 31 luglio
1997 n. 177) e 26giugno 1997 (Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 1997, n.
240, e 24 novembre 1997 n. 274) con le quali sono stati approvati i
dodici patti territoriali relativi ad Enna, Siracusa, Benevento,
Brindisi, Caserta, Lecce, Madonie, Nuoro, Vibo Valentia,
Caltanissetta, Miglio d'Oro, Palermo;
Vista la propria delibera n. 71/1998 del 9 luglio 1998, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1998 con la quale, per
l'attuazione dei patti territoriali per l'occupazione compresi nel
citato programma operativo multiregionale:
e' stato autorizzato il cofinanziamento nazionale pubblico per il
periodo 1998-1999, pari a 271,600 miliardi di lire a valere sulle
risorse del fondo di rotazione ex legge n. 183 del 1987;
e' stato altresi' autorizzato il finanziamento di un programma
aggiuntivo di 256,800 miliardi di lire, stabilito a titolo
programmatico a valere sulle risorse recate dall'art. 1 della legge
30 giugno 1998 n. 208, da utilizzarsi nel rispetto delle date limite
per gli impegni e i pagamenti previste dalla decisione comunitaria.
Vista la propria delibera n. 50/1999 del 21 aprile 1999, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 1999 con la quale e'
stato stabilito, tra l'altro, che per l'attuazione dei sottoprogrammi
in cui si articola il programma operativo multiregionale "Sviluppo
locale - Patti territoriali per l'occupazione" saranno seguite le
disposizioni e le procedure contenute nel documento dello stesso POM
approvato dalla Commissione europea con decisione del 29 dicembre
1998;
Vista la propria delibera n. 206/1999 del 21 dicembre 1999,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2000, con
la quale, in ordine al patto territoriale dell'appennino centrale,
riconosciuto come patto territoriale per l'occupazione dalla
Comunita' europea, e' stata stabilita l'applicabilita' delle
disposizioni e delle procedure comunitarie previste per gli altri
patti territoriali per l'occupazione, inseriti nel P.O.M;
Vista la propria delibera n. 14 del 15 febbraio 2000;
Vista la propria delibera n. 31 del 17 marzo 2000 (Gazzetta
Ufficiale 31 maggio 2000);
Considerato che i requisiti di efficacia di cui alla citata
delibera n. 31/2000 del 17 marzo 2000, sono venuti in essere in data
posteriore al termine stabilito per la conclusione delle istruttorie
in corso;
Ritenuto opportuno, per sanare la situazione originata dalla
tardiva conoscenza della sospensione dell'avvio di nuove istruttorie,
prorogare i termini previsti;
Considerato che, in seguito a provvedimenti di rideterminazione del
finanziamento, si potranno rendere disponibili risorse finanziarie,
gia' incluse nella finanza del patto territoriale o del contratto
d'area, e che e' opportuno autorizzare l'impiego, dettando una
disciplina organica della possibilita' di rimodulazione delle risorse
assegnate, anche consentendo la selezione di nuovi interventi;
Ritenuto opportuno che, ai fini della revoca delle iniziative non
avviate, si consideri il periodo di tempo che decorre dal momento in
cui, con la trasmissione alla Cassa depositi e prestiti dell'elenco
delle iniziative agevolate, si sia verificato il presupposto
legittimante le richieste di erogazione;
Rilevato che il programma operativo multiregionale sopra citato,
che' si articola, al suo interno, in 10 distinti sottoprogrammi
operativi, deve essere realizzato conformemente alle disposizioni del
diritto comunitario e nel rispetto dei ruoli e delle procedure
definiti nello stesso documento proposto dal Governo italiano e
approvato dalla Commissione europea;
Considerata la necessita' rappresentata anche dai Soggetti
intermediari locali (SIL), gestori dei sottoprogrammi, di fruire di
una proroga del termine per la realizzazione della totalita' degli
impegni giuridicamente vincolanti sul programma aggiuntivo,
finanziato interamente con le risorse nazionali, come stabilito dalla
citata delibera CIPE n. 71/1998 del 9 luglio 1998, e di procedere a
talune deroghe, puntuali e limitate a fattispecie determinate;
Considerato che l'attivita' dei SIL e' stata prioritariamente
orientata agli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria al
fine di assicurare la puntuale osservanza delle modalita' e dei
termini per l'assunzione degli impegni sia del programma operativo
che del programma aggiuntivo;
Considerato altresi' che non si e' reso possibile portare a
compimento talune particolari procedure relativamente ad alcune
attivita', afferenti al programma aggiuntivo, per difficolta'
applicative o impercorribilita' di tempi e modalita';
Considerata l'esigenza di utilizzare risorse riservate a favore
delle attivita' produttive per il finanziamento dei contratti d'area
previsti per legge (Avellino e Salerno), dei protocolli aggiuntivi
dei contratti d'area di Agrigento, Gela, Messina, Porto-Torres,
Sulcis, Torrese-Stabiese e dei patti territoriali le cui istruttorie
siano state concluse dopo la scadenza del precedente bando; nonche'
di riservare alle aree relative a contratti d'area gia' approvati una
quota delle risorse resesi disponibili in seguito a provvedimenti di
revoca o rideterminazione dei contributi per gli interventi di cui al
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito dalla legge
19 dicembre 1992, n. 488;
Ritenuto opportuno modificare di conseguenza la ripartizione di cui
alla tabella allegata al punto 1 della citata delibera n. 14 del
15 febbraio 2000, nonche' di modificare il medesimo punto 1 e di
sopprimere il punto 2.2 della propria delibera n. 31 del 17 marzo
2000;
Ritenuto necessario disciplinare in modo organico le modalita' di
erogazione delle agevolazioni relative a beni acquisiti in locazione
finanziaria;
Ritenuto altresi' necessario adottare disposizioni in ordine al
riconoscimento quali spese ammissibili degli oneri per le
fidejussioni e per gli accertamenti finali sulle iniziative
realizzate;
Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
Delibera:
1. Patti territoriali e contratti d'area.
1.1. Conclusione delle istruttorie dei patti territoriali.
Il termine di scadenza di cui al punto 1 della propria delibera n.
31 del 17 marzo 2000 per la conclusione delle istruttorie e'
prorogato al 30 settembre 2000 purche' le stesse siano state avviate
entro il 31 maggio 2000.
Alle istruttorie di patti non specializzati concluse dopo la
scadenza del bando di cui alla propria delibera 9 giugno 1999
(Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1999) si applica il regime di
aiuti relativo al periodo di programmazione dell'utilizzazione dei
fondi strutturali 2000-2006.
1.2. Revoche di iniziative non avviate inserite in patti
territoriali o contratti d'area.
A parziale modifica di quanto stabilito al punto 3, secondo
capoverso, della propria delibera n. 31 del 17 marzo 2000, il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
provvede alla revoca delle iniziative imprenditoriali che non siano
state avviate entro sedici mesi dalla trasmissione alla Cassa
depositi e prestiti dell'elenco degli interventi di ciascun patto
prevista al punto 2.11 della delibera 21 marzo 1997 n. 29. Qualora
per una iniziativa si sia resa necessaria la notifica alla
Commissione europea ai sensi della disciplina comunitaria in materia
di aiuti di Stato il termine decorre dalla ricezione
dell'autorizzazione.
1.3. Patti territoriali di prima generazione.
Il termine di 48 mesi per la realizzazione degli investimenti per i
patti territoriali approvati con proprie delibere 18 dicembre 1996
(Gazzetta Ufficiale n. 126 del 2 giugno 1997), 23 aprile 1997
(Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 1997), 26 giugno 1997
(Gazzetta Ufficiale n. 240 del 14 ottobre 1997 e n. 274 del
24 novembre 1997) decorre dalla data di rilascio del decreto di
concessione provvisorio dell'agevolazione per ciascuna iniziativa
imprenditoriale.
1.4. Rimodulazione delle risorse per patti territoriali e
contratti d'area.
Il punto 1 della propria delibera n. 77 del 9 giugno 1999 (Gazzetta
Ufficiale 20 luglio 1999 n. 183) si applica anche ai patti
territoriali approvati ai sensi della propria delibera n. 29 del
21 marzo 1997 ed ai contratti d'area.
Le risorse derivanti dal riutilizzo previsto dal punto 1 della
medesima delibera possono essere destinate, fermo restando quanto
previsto al punto 3, primo capoverso della propria delibera 17 marzo
2000 n. 31, sulla base di istruzioni impartite dal servizio della
programmazione negoziata, al finanziamento di nuove iniziative
imprenditoriali o di nuovi interventi infrastrutturali, selezionati
dai soggetti sottoscrittori in coerenza con gli obiettivi del patto
territoriale o del contratto d'area, cui si applicano le procedure di
cui alla delibera 21 marzo 1997 n. 29 (Gazzetta Ufficiale 8 maggio
1997, n. 105). Alle iniziative e agli interventi cosi' selezionati le
agevolazioni saranno concesse nei limiti e in conformita' al regime
di aiuto vigente al momento della approvazione della rimodulazione
delle risorse.
1.5. Modalita' operative di attuazione riguardanti il Programma
aggiuntivo previsto a completamento del POM "Sviluppo locale - Patti
territoriali per l'occupazione" nelle regioni dell'obiettivo 1 di cui
al regolamento CEE n. 2081/93.
Al fine di assicurare la compiuta realizzazione del programma
aggiuntivo di cui, al punto 3 della delibera CIPE n. 71/98 del
9 luglio 1998, i SIL gestori dei sottoprogrammi compresi nel POM sono
autorizzati a procedere al completamento degli impegni giuridicamente
vincolanti, da rendicontare esclusivamente nell'ambito del programma
aggiuntivo, oltre il termine del 31 dicembre 1999 gia' previsto nella
citata delibera n. 71/98.
La deroga e' di esclusiva applicazione alle medesime tipologie
progettuali previste dal programma operativo, orientate al
perseguimento dei medesimi obiettivi strategici e specifici, i cui
impegni non siano stati assunti alla data del 31 dicembre 1999 sopra
richiamata.
Il termine per il completamento degli impegni e' fissato al
30 settembre 2000 ed e' riferito ad interventi finanziabili che
complessivamente non eccedano il 10% del valore del programma
aggiuntivo. Gli atti di impegno relativi a tale quota devono essere
immediatamente comunicati al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, Servizio per la programmazione
negoziata.
Con riferimento alla quota anzidetta, la deroga si applica anche
alle modalita' operative di attuazione del sottoprogramma n. 1 patto
"Agro Nocerino Sarnese", limitatamente all'ammissibilita' a
contributo delle voci di spesa relative all'acquisizione dei suoli,
ammesse a contributo nella misura massima stabilita in sede di
comitato di sorveglianza, ai sensi della comunicazione di cui alla
nota del citato SIL pervenuta al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica in data 10 gennaio 2000.
Resta determinata l'attribuzione a ciascun SIL di una quota di
risorse del programma aggiuntivo da destinare alle attivita' di
gestione, al fine di fronteggiare l'incremento delle attivita'
operative connesse all'attuazione del programma medesimo; tale quota
e' fissata nella misura massima dell'uno per cento del contributo
concesso sul programma aggiuntivo, conformemente a quanto specificato
con note del servizio per la programmazione negoziata del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del
27 ottobre 1999 e del 1o dicembre 1999 ed in coerenza con gli impegni
assunti da ciascun SIL entro il 31 dicembre 1999 e comunicati allo
stesso servizio.
La delibera del 9 luglio 1998 resta ferma nelle parti che
disciplinano le autorizzazioni al finanziamento del programma
(compresa la tabella allegata alla stessa delibera) e le attivita'
dei soggetti preposti all'attuazione del programma medesimo.
2. Riparto risorse aree depresse 2000-2002 (legge finanziaria 2000
- tab. D). Modifiche e integrazioni.
Il punto 1.1. della propria delibera n. 14 del 15 febbraio 2000 e'
cosi sostituito:
"1. Ai fini della ripartizione delle risorse destinate a favore
delle attivita' produttive il predetto importo di lire 6.000 miliardi
(3.098,741 Meuro) e' incrementato degli importi di 1.500 miliardi
(774,685 Meuro) a carico del PON Industria e di lire 1.000 miliardi
(516,456 Meuro) a carico dell'asse sviluppo locale dei POR regionali
(settore industria, 500 miliardi, pari a 258,228 Meuro e settore
agricoltura, 500 miliardi, pari a 258,228 Meuro).
L'importo complessivo che ne deriva, pari a lire 8.500 miliardi
(4.389.883 Meuro), viene ripartito come segue:
----> Vedere Tabella a pag. 65 <----
1. Comprende l'importo di lire 500 miliardi a carico dei POR,
settore agricoltura (obiettivo 1). Le percentuali relative al
Centro-Nord sono quindi applicate al solo importo di 500 miliardi.
2. Contratti d'area previsti per legge (Avellino, Salerno) e
protocolli aggiuntivi ai contratti d'area di Agrigento, Gela,
Messina, Porto-Torres, Sulcis, Torrese-Stabiese, limitatamente alle
iniziative imprenditoriali selezionate, in seguito a pubblicazione di
un bando, entro il 22 giugno 2000 da insediare nelle aree di cui al
punto 3.2 della delibera CIPE 21 marzo 1997 (Gazzetta Ufficiale
8 maggio 1997, n. 105), fermo restando il limite massimo di 300
miliardi di lire di investimenti per ciascun contratto d'area; patti
territoriali generalisti le cui istruttorie siano state concluse dopo
la scadenza del bando di cui alla propria delibera 9 giugno 1999
(Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1999) ed entro il
30 settembre 2000, nonche' quelli le cui istruttorie siano state
concluse prima della scadenza del suddetto bando ma non partecipanti
al medesimo, attribuendo titolo preferenziale alle zone terremotate
delle regioni Marche e Umbria in base all'art. 14, comma 4-bis della
legge 30 marzo 1998, n. 61 di conversione del decreto-legge
30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore
delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone
colpite da eventi calamitosi.
3. Tale importo verra' ripartito tra aree del Centro-Nord e del Sud
una volta che siano definiti i progetti e il relativo onere per lo
Stato dei contratti d'area.
4. E' comprensivo degli importi di lire 1.500 miliardi a carico del
PON industria e di lire 500 miliardi a carico dei POR, settore
industria (obiettivo 1).
5. Nell'ipotesi incui tutte le iniziative inserite nei patti
territoriali siano realizzate.
6. Del residuo importo di lire 4718,43 mld soltanto una quota di
4.500 mld e' ripartibile anche per le aree del Centro-Nord. Pertanto
le percentuali dell'11,34% e del 3,66% (totale, 15% al Centro-Nord)
sono applicate alla predetta quota di 4.500 mld.
7. Gli importi di lire 680,40 mld e 219,60 mld sono pari
rispettivamente all'11,34% e al 3,66% (totale, 15% al Centro-Nord)
dell'importo di lire 6.000 miliardi.
Per i protocolli aggiuntivi ai contratti d'area di Agrigento, Gela,
Messina, Porto-Torres, Sulcis, Torrese-Stabiese, Salerno ed Avellino,
le agevolazioni alleimprese sono concesse - fino alla concorrenza di
lire 340 miliardi - dal Ministero dell'industria, commercio e
artigianato sulla base di una graduatoria specifica per ciascuna
area, formata con le modalita' e i criteri previsti in attuazione
dell'art. 1 comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. A tal fine sono
utilizzati gli indicatori di cui al punto 5, comma 5, della propria
delibera 27 aprile 1995 e successive modificazioni ed integrazioni,
con esclusione di quello relativo alle priorita' regionali.
Per le predette finalita' il Ministero dell'industria, commercio e
artigianato e' autorizzato ad utilizzare una quota delle risorse
disponibili a seguito di revoche o rideterminazioni dei contributi
per gli interventi di cui al citato decreto-legge 22 ottobre 1992, n.
415. Fermo restando il limite massimo di 300 miliardi di lire di
investimenti per ciascun contratto d'area, le predette disponibilita'
sono ripartite tra le graduatorie sulla base dei fabbisogni
finanziari relativi alle iniziative inserite in ciascuna delle
graduatorie medesime.
Le imprese interessate presentano al soggetto incaricato
dell'istruttoria per i medesimi contratti d'area o relativi
protocolli aggiuntivi le domande di ammissione ai benefici,
eventualmente riformulando le istanze gia' presentate, sulla base
delle istruzioni impartite dal Ministero dell'industria, commercio e
artigianato con propria circolare.
Il punto 2.2. della propria delibera n. 31 del 17 marzo 2000 e'
soppresso.
3. Disposizioni comuni.
3.1 Spese ammissibili per l'acquisizione di beni in locazione
finanziaria.
Ai fini della concessione delle agevolazioni previste per le
iniziative imprenditoriali inserite nei patti territoriali e nei
contratti d'area, e' confermata l'ammissibilita' delle spese per i
beni acquisiti in locazione finanziaria, gia' transitoriamente
autorizzata in base al comunicato del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica rivolto ad assicurare
trasparenza e pubblicita' alle modalita' e ai criteri relativi alle
attivita' di assistenza tecnica e di istruttoria dei patti
territoriali e dei contratti d'area, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1998, nel rispetto della condizione
generale del vincolo quinquennale di destinazionedel bene stesso
all'investimento agevolato. L'importo agevolabile e' pari alle spese
di acquisizione dei beni da parte della societa' di locazione
finanziaria al netto dell'imposta sul valore aggiunto, degli,
interessi, di sconti, abbuoni e spese di manutenzione e assistenza
tecnica; al tal fine fa fede l'importo dichiarato dalla societa' di
locazione finanziaria con riferimento alla fattura pagata al
fornitore. Le relative operazioni di locazione finanziaria potranno
essere perfezionate esclusivamente con societa' di locazione
finanziaria iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 ovvero
con banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 del decreto
legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
Relativamente alla sola parte degli investimenti acquisiti tramite
locazione finanziaria, il contributo, il cui ammontare verra'
calcolato tenendo, conto dei termini previsti per il pagamento dei
relativi canoni di locazione finanziaria, sara' erogato alle imprese
beneficiarie in quote annuali di uguale importo unitario in numero
pari alla durata contrattuale, espressa in anni, del sottostante
contratto di locazione finanziaria. Le quote annuali non potranno
comunque essere di numero superiore a nove ed oltre il nono anno
dalla data di presentazione del patto per l'istruttoria, l'impresa
non avra comunque diritto a ricevere le eventuali quote di contributo
non ancora erogate. Tenuto. conto del vincolo di immettere mezzi
propri per un ammontare pari al 30% degli investimenti agevolabili,
le quote di contributo dovute non potranno comunque essere erogate in
misura superiore al 70% della quota di investimento agevolabile di
competenza del periodo che sara' pari al rapporto fra l'investimento
agevolabile e la durata contrattuale espressa in anni del relativo
contratto di locazione finanziaria. L'eventuale eccedenza di
contributo sara' trattenuta a titolo di cauzione e sara' svincolata
all'atto della dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'ultimo
canone agevolabile ovvero del canone che scada non oltre il nono anno
dalla data di presentazione della domanda in istruttoria. Ciascuna
quota annuale verra' erogata previa dimostrazione da parte
dell'impresa beneficiaria di aver regolarmente provveduto al
pagamento dei canoni di locazione finanziaria gia' maturati nel
periodo di riferimento.
A richiesta del beneficiario, il saldo del contributo potra'
tuttavia essere erogato anche anticipatamente rispetto alla scadenza.
novennale, a condizione che sia presentata idonea fidejussione a
garanzia del contributo percepito con scadenza al termine del vincolo
quinquennale di destinazione; in tal caso il saldo sara' diminuito
per effetto dell'attualizzazione calcolata in finzione degli anni
mancanti alla conclusione del contratto.
Tali disposizioni si applicano anche alle iniziative che abbiano
gia' ottenuto la concessione dell'agevolazione, nonche' per quelle
istruite o in corso di istruttoria. Il numero di quote annuali di
erogazione dell'agevolazione, relativamente alla sola parte degli
investimenti acquisiti tramite locazione finanziaria, dovra' essere
ricalcolato e comunque l'importo complessivo dell'agevolazione non
potra' in nessun caso essere superiore a quello gia' concesso.
Per le iniziative imprenditoriali inserite nei patti territoriali
per l'occupazione, le operazioni di leasing, la cui durata ecceda il
termine dei pagamenti stabilito per il programma operativo, sono
ammesse a contributo esclusivamente a valere sulle risorse del
programma aggiuntivo, purche' l'impegno di spesa sia gia' stato
assunto validamente entro il termine del 31 dicembre 1999.
L'ammontare complessivo delle operazioni ammesse a contributo sul
programma e il relativo onere sara quantificato con successivo atto
dell'amministrazione, a seguito dell'acquisizione dei dati da parte
della societa' incaricata del monitoraggio procedurale e finanziario,
operante in convenzione con il Ministero del tesoro, bilancio e
programmazione economica.
3.2. Oneri fidejussori.
Nel punto 4, secondo cpv., lettera a) della delibera CIPE 12 luglio
1996 (Gazzetta Ufficiale 25 marzo 1997, n. 70), l'espressione "il cui
onere grava sulla finanza di patto" va intesa nel senso che gli oneri
sostenuti dai soggetti beneficiari per ottenere la fidejussione
bancaria necessaria al rilascio dell'anticipazione sono riconosciuti
tra le spese ammissibili nei limiti del contributo massimo
concedibile e sono regolati al momento della liquidazione
dell'importo finale. Tale disposizione non si applica ai patti
territoriali per l'occupazione.
3.3. Accertamenti finali.
Gli accertamenti sull'avvenuta realizzazione del programma di
investimenti agevolati nell'ambito degli strumenti di programmazione
negoziata sono eseguiti dal Dipartimento per le politiche di sviluppo
e coesione. I relativi oneri sono a carico dei soggetti beneficiari
delle agevolazioni, costituiscono spese ammissibili nei limiti del
contributo massimo concedibile e sono regolati al momento della
liquidazione dell'importo finale.
Roma, 22 giugno 2000
Il Presidente delegato: Visco
Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2000 Registro n. 3
Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 209