COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 22 giugno 2000 

Disposizioni  in materia di programmazione negoziata e modifiche alle
delibere  n.  16  del  15  febbraio  2000  e n. 31 del 17 marzo 2000.
(Deliberazione n. 69/2000).
(GU n.195 del 22-8-2000)

    IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee  e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti
del  CIPE  in  ordine  all'armonizzazione  della  politica  economica
nazionale  con  le  politiche  comunitarie,  nonche'  l'art. 5 che ha
istituito il fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative del predetto fondo di rotazione e successive modifiche
ed integrazioni;
  Visti  gli  articoli  74  e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142
(legge comunitaria 1991), e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n.
52 (legge comunitaria 1994);
  Visto  il  decreto-legge  22 ottobre  1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,   dalla  legge,  19 dicembre  1992,  n.  488;  recante
modifiche  alla  legge  1o  marzo  1986,  n. 64 in tema di disciplina
organica dell'intervento nel Mezzogiorno;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n.
284,  con  il quale e' stato emanato il regolamento recante procedure
di  attuazione  della  legge  n.  183/1987  e  il decreto legislativo
3 aprile  1993,  n.  96,  in  materia di coordinamento della politica
nazionale con quella comunitaria;
  Vista  la  legge  20 dicembre  1996,  n.  641,  di  conversione del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, recante fra l'altro interventi
finanziari a favore delle aree depresse;
  Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
  Visto  l'art.  14,  comma 4-bis della legge 30 marzo 1998, n. 61 di
conversione  del  decreto  legge 30 gennaio 1998, n. 6 che prevede un
iter  amministrativo  preferenziale  per i patti territoriali e per i
contratti  di area relativi alle zone terremotate dell'Umbria e delle
Marche;
  Visto  l'art. 1 della legge 30 giugno 1998, n. 208, recante risorse
per interventi nelle aree depresse;
  Visti  i  regolamenti  CEE del Consiglio delle Comunita' europee in
vigore in materia di fondi strutturali;
  Visto  il  programma  operativo  multiregionale  "Sviluppo locale -
Patti  territoriali  per  l'occupazione"  inoltrato  alla Commissione
europea  in  data  8 giugno  1998,  per  richiederne l'approvazione e
l'intervento  concorrente  dei  contributi  dei vari fondi comunitari
(FSE, FESR, FEOGA-Orientamento) e dello SFOP;
  Vista  la  decisione della Commissione europea del 29 dicembre 1998
con la quale e' stato approvato il programma operativo multiregionale
di  cui  sopra ed e' stato reso disponibile un contributo finanziario
comunitario  di  140  Meuro, pari a 271,600 miliardi di lire a carico
dei  fondi  e  dello  SFOP  sopra  citato,  con  esclusione del patto
territoriale  "Sangro  Aventino"  il  cui finanziamento e' assicurato
interamente da risorse nazionali;
  Vista  la  decisione C(1999) n. 3851 del 2 dicembre 1999 che adotta
le modifiche definite dal Comitato di sorveglianza del programma;
  Visto  il comunicato del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica  (pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del
29 luglio   1998,   n.   175),  volto  ad  assicurare  trasparenza  e
pubblicita'  alle  modalita'  e ai criteri relativi alle attivita' di
assistenza  tecnica  e  di  istruttoria  dei patti territoriali e dei
contratti d'area, come regolamentati con le convenzioni stipulate tra
societa'  di  servizi  e  Ministero  del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
  Visti  i  decreti  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio e
dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e 31 luglio 1997, n. 319, e
9 marzo 2000, n. 133, attuativi della legge n. 488/1992;
  Viste le proprie delibere 10 maggio 1995, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  n.  220 del 20 settembre 1995, 20 novembre 1995 pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1996 e 12 luglio 1996,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 25 marzo 1997, n. 70, in materia
di criteri e procedure per la realizzazione dei patti territoriali;
  Viste  le proprie delibere 21 marzo 1997 n. 29, (Gazzetta Ufficiale
8 maggio  1997,  n.  105),  9 luglio  1998  n. 70 (Gazzetta Ufficiale
22 agosto  1998, n. 195), 11 novembre 1998 n. 127 (Gazzetta Ufficiale
7 gennaio  1999,  n.  4), 9 giugno 1999, n. 77 (Gazzetta Ufficiale 20
luglio 1999, n. 183), in materia di programmazione negoziata;
  Viste   le  delibere  CIPE  18 dicembre  1996  (Gazzetta  Ufficiale
2 giugno  1997, n. 126), 23 aprile 1997 (Gazzetta Ufficiale 31 luglio
1997  n. 177) e 26giugno 1997 (Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 1997, n.
240,  e  24 novembre 1997 n. 274) con le quali sono stati approvati i
dodici  patti  territoriali  relativi  ad  Enna, Siracusa, Benevento,
Brindisi,    Caserta,   Lecce,   Madonie,   Nuoro,   Vibo   Valentia,
Caltanissetta, Miglio d'Oro, Palermo;
  Vista  la propria delibera n. 71/1998 del 9 luglio 1998, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1998 con la quale, per
l'attuazione  dei  patti  territoriali per l'occupazione compresi nel
citato programma operativo multiregionale:
    e' stato autorizzato il cofinanziamento nazionale pubblico per il
periodo  1998-1999,  pari  a  271,600 miliardi di lire a valere sulle
risorse del fondo di rotazione ex legge n. 183 del 1987;
    e'  stato  altresi'  autorizzato il finanziamento di un programma
aggiuntivo   di   256,800   miliardi  di  lire,  stabilito  a  titolo
programmatico  a  valere sulle risorse recate dall'art. 1 della legge
30 giugno  1998 n. 208, da utilizzarsi nel rispetto delle date limite
per gli impegni e i pagamenti previste dalla decisione comunitaria.
  Vista la propria delibera n. 50/1999 del 21 aprile 1999, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  179 del 2 agosto 1999 con la quale e'
stato stabilito, tra l'altro, che per l'attuazione dei sottoprogrammi
in  cui  si  articola il programma operativo multiregionale "Sviluppo
locale  -  Patti  territoriali  per l'occupazione" saranno seguite le
disposizioni  e le procedure contenute nel documento dello stesso POM
approvato  dalla  Commissione  europea  con decisione del 29 dicembre
1998;
  Vista  la  propria  delibera  n.  206/1999  del  21 dicembre  1999,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2000, con
la  quale,  in  ordine al patto territoriale dell'appennino centrale,
riconosciuto   come   patto   territoriale  per  l'occupazione  dalla
Comunita'   europea,   e'   stata  stabilita  l'applicabilita'  delle
disposizioni  e  delle  procedure  comunitarie previste per gli altri
patti territoriali per l'occupazione, inseriti nel P.O.M;
  Vista la propria delibera n. 14 del 15 febbraio 2000;
  Vista  la  propria  delibera  n.  31  del  17 marzo  2000 (Gazzetta
Ufficiale 31 maggio 2000);
  Considerato  che  i  requisiti  di  efficacia  di  cui  alla citata
delibera  n. 31/2000 del 17 marzo 2000, sono venuti in essere in data
posteriore  al termine stabilito per la conclusione delle istruttorie
in corso;
  Ritenuto  opportuno,  per  sanare  la  situazione  originata  dalla
tardiva conoscenza della sospensione dell'avvio di nuove istruttorie,
prorogare i termini previsti;
  Considerato che, in seguito a provvedimenti di rideterminazione del
finanziamento,  si  potranno rendere disponibili risorse finanziarie,
gia'  incluse  nella  finanza  del patto territoriale o del contratto
d'area,  e  che  e'  opportuno  autorizzare  l'impiego,  dettando una
disciplina organica della possibilita' di rimodulazione delle risorse
assegnate, anche consentendo la selezione di nuovi interventi;
  Ritenuto  opportuno  che, ai fini della revoca delle iniziative non
avviate,  si consideri il periodo di tempo che decorre dal momento in
cui,  con  la trasmissione alla Cassa depositi e prestiti dell'elenco
delle   iniziative   agevolate,  si  sia  verificato  il  presupposto
legittimante le richieste di erogazione;
  Rilevato  che  il  programma operativo multiregionale sopra citato,
che'  si  articola,  al  suo  interno,  in 10 distinti sottoprogrammi
operativi, deve essere realizzato conformemente alle disposizioni del
diritto  comunitario  e  nel  rispetto  dei  ruoli  e delle procedure
definiti  nello  stesso  documento  proposto  dal  Governo italiano e
approvato dalla Commissione europea;
  Considerata   la   necessita'   rappresentata  anche  dai  Soggetti
intermediari  locali  (SIL), gestori dei sottoprogrammi, di fruire di
una  proroga  del  termine per la realizzazione della totalita' degli
impegni   giuridicamente   vincolanti   sul   programma   aggiuntivo,
finanziato interamente con le risorse nazionali, come stabilito dalla
citata  delibera  CIPE n. 71/1998 del 9 luglio 1998, e di procedere a
talune deroghe, puntuali e limitate a fattispecie determinate;
  Considerato  che  l'attivita'  dei  SIL  e'  stata prioritariamente
orientata  agli  adempimenti  previsti dalla normativa comunitaria al
fine  di  assicurare  la  puntuale  osservanza  delle modalita' e dei
termini  per  l'assunzione  degli impegni sia del programma operativo
che del programma aggiuntivo;
  Considerato  altresi'  che  non  si  e'  reso  possibile  portare a
compimento  talune  particolari  procedure  relativamente  ad  alcune
attivita',   afferenti   al  programma  aggiuntivo,  per  difficolta'
applicative o impercorribilita' di tempi e modalita';
  Considerata  l'esigenza  di  utilizzare  risorse riservate a favore
delle  attivita' produttive per il finanziamento dei contratti d'area
previsti  per  legge  (Avellino e Salerno), dei protocolli aggiuntivi
dei  contratti  d'area  di  Agrigento,  Gela,  Messina, Porto-Torres,
Sulcis,  Torrese-Stabiese e dei patti territoriali le cui istruttorie
siano  state  concluse dopo la scadenza del precedente bando; nonche'
di riservare alle aree relative a contratti d'area gia' approvati una
quota  delle risorse resesi disponibili in seguito a provvedimenti di
revoca o rideterminazione dei contributi per gli interventi di cui al
decreto-legge   22 ottobre  1992,  n.  415,  convertito  dalla  legge
19 dicembre 1992, n. 488;
  Ritenuto opportuno modificare di conseguenza la ripartizione di cui
alla  tabella  allegata  al  punto  1 della citata delibera n. 14 del
15 febbraio  2000,  nonche'  di  modificare  il medesimo punto 1 e di
sopprimere  il  punto  2.2  della propria delibera n. 31 del 17 marzo
2000;
  Ritenuto  necessario  disciplinare in modo organico le modalita' di
erogazione  delle agevolazioni relative a beni acquisiti in locazione
finanziaria;
  Ritenuto  altresi'  necessario  adottare  disposizioni in ordine al
riconoscimento   quali   spese   ammissibili   degli   oneri  per  le
fidejussioni   e   per   gli  accertamenti  finali  sulle  iniziative
realizzate;
  Su   proposta  del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica;
                              Delibera:
  1. Patti territoriali e contratti d'area.
    1.1. Conclusione delle istruttorie dei patti territoriali.
  Il  termine di scadenza di cui al punto 1 della propria delibera n.
31  del  17 marzo  2000  per  la  conclusione  delle  istruttorie  e'
prorogato  al 30 settembre 2000 purche' le stesse siano state avviate
entro il 31 maggio 2000.
  Alle  istruttorie  di  patti  non  specializzati  concluse  dopo la
scadenza  del  bando  di  cui  alla  propria  delibera  9 giugno 1999
(Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1999) si applica il regime di
aiuti  relativo  al  periodo di programmazione dell'utilizzazione dei
fondi strutturali 2000-2006.
    1.2.   Revoche  di  iniziative  non  avviate  inserite  in  patti
territoriali o contratti d'area.
  A  parziale  modifica  di  quanto  stabilito  al  punto  3, secondo
capoverso,  della  propria  delibera  n.  31  del  17 marzo  2000, il
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
provvede  alla  revoca delle iniziative imprenditoriali che non siano
state  avviate  entro  sedici  mesi  dalla  trasmissione  alla  Cassa
depositi  e  prestiti  dell'elenco  degli interventi di ciascun patto
prevista  al  punto  2.11 della delibera 21 marzo 1997 n. 29. Qualora
per   una   iniziativa  si  sia  resa  necessaria  la  notifica  alla
Commissione  europea ai sensi della disciplina comunitaria in materia
di    aiuti   di   Stato   il   termine   decorre   dalla   ricezione
dell'autorizzazione.
    1.3. Patti territoriali di prima generazione.
  Il termine di 48 mesi per la realizzazione degli investimenti per i
patti  territoriali  approvati  con proprie delibere 18 dicembre 1996
(Gazzetta  Ufficiale  n.  126  del  2 giugno  1997),  23 aprile  1997
(Gazzetta  Ufficiale  n.  177  del  31 luglio  1997),  26 giugno 1997
(Gazzetta  Ufficiale  n.  240  del  14 ottobre  1997  e  n.  274  del
24 novembre  1997)  decorre  dalla  data  di  rilascio del decreto di
concessione  provvisorio  dell'agevolazione  per  ciascuna iniziativa
imprenditoriale.
    1.4.   Rimodulazione  delle  risorse  per  patti  territoriali  e
contratti d'area.
  Il punto 1 della propria delibera n. 77 del 9 giugno 1999 (Gazzetta
Ufficiale   20 luglio   1999  n.  183)  si  applica  anche  ai  patti
territoriali  approvati  ai  sensi  della  propria delibera n. 29 del
21 marzo 1997 ed ai contratti d'area.
  Le  risorse  derivanti  dal  riutilizzo  previsto dal punto 1 della
medesima  delibera  possono  essere  destinate, fermo restando quanto
previsto  al punto 3, primo capoverso della propria delibera 17 marzo
2000  n.  31,  sulla  base di istruzioni impartite dal servizio della
programmazione   negoziata,  al  finanziamento  di  nuove  iniziative
imprenditoriali  o  di nuovi interventi infrastrutturali, selezionati
dai  soggetti  sottoscrittori in coerenza con gli obiettivi del patto
territoriale o del contratto d'area, cui si applicano le procedure di
cui  alla  delibera  21 marzo 1997 n. 29 (Gazzetta Ufficiale 8 maggio
1997, n. 105). Alle iniziative e agli interventi cosi' selezionati le
agevolazioni  saranno  concesse nei limiti e in conformita' al regime
di  aiuto  vigente  al momento della approvazione della rimodulazione
delle risorse.
    1.5.  Modalita'  operative di attuazione riguardanti il Programma
aggiuntivo  previsto a completamento del POM "Sviluppo locale - Patti
territoriali per l'occupazione" nelle regioni dell'obiettivo 1 di cui
al regolamento CEE n. 2081/93.
  Al  fine  di  assicurare  la  compiuta  realizzazione del programma
aggiuntivo  di  cui,  al  punto  3  della  delibera CIPE n. 71/98 del
9 luglio 1998, i SIL gestori dei sottoprogrammi compresi nel POM sono
autorizzati a procedere al completamento degli impegni giuridicamente
vincolanti,  da rendicontare esclusivamente nell'ambito del programma
aggiuntivo, oltre il termine del 31 dicembre 1999 gia' previsto nella
citata delibera n. 71/98.
  La  deroga  e'  di  esclusiva  applicazione alle medesime tipologie
progettuali   previste   dal   programma   operativo,   orientate  al
perseguimento  dei  medesimi  obiettivi strategici e specifici, i cui
impegni  non siano stati assunti alla data del 31 dicembre 1999 sopra
richiamata.
  Il  termine  per  il  completamento  degli  impegni  e'  fissato al
30 settembre  2000  ed  e'  riferito  ad  interventi finanziabili che
complessivamente  non  eccedano  il  10%  del  valore  del  programma
aggiuntivo.  Gli  atti di impegno relativi a tale quota devono essere
immediatamente  comunicati  al  Ministero  del tesoro, del bilancio e
della   programmazione  economica,  Servizio  per  la  programmazione
negoziata.
  Con  riferimento  alla  quota anzidetta, la deroga si applica anche
alle  modalita' operative di attuazione del sottoprogramma n. 1 patto
"Agro   Nocerino   Sarnese",   limitatamente   all'ammissibilita'   a
contributo  delle  voci di spesa relative all'acquisizione dei suoli,
ammesse  a  contributo  nella  misura  massima  stabilita  in sede di
comitato  di  sorveglianza,  ai sensi della comunicazione di cui alla
nota del citato SIL pervenuta al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica in data 10 gennaio 2000.
  Resta  determinata  l'attribuzione  a  ciascun  SIL di una quota di
risorse  del  programma  aggiuntivo  da  destinare  alle attivita' di
gestione,  al  fine  di  fronteggiare  l'incremento  delle  attivita'
operative  connesse all'attuazione del programma medesimo; tale quota
e'  fissata  nella  misura  massima dell'uno per cento del contributo
concesso sul programma aggiuntivo, conformemente a quanto specificato
con  note  del servizio per la programmazione negoziata del Ministero
del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  del
27 ottobre 1999 e del 1o dicembre 1999 ed in coerenza con gli impegni
assunti  da  ciascun  SIL entro il 31 dicembre 1999 e comunicati allo
stesso servizio.
  La   delibera  del  9 luglio  1998  resta  ferma  nelle  parti  che
disciplinano   le   autorizzazioni  al  finanziamento  del  programma
(compresa  la  tabella  allegata alla stessa delibera) e le attivita'
dei soggetti preposti all'attuazione del programma medesimo.
  2.  Riparto risorse aree depresse 2000-2002 (legge finanziaria 2000
- tab. D). Modifiche e integrazioni.
  Il  punto 1.1. della propria delibera n. 14 del 15 febbraio 2000 e'
cosi sostituito:
    "1.  Ai  fini della ripartizione delle risorse destinate a favore
delle attivita' produttive il predetto importo di lire 6.000 miliardi
(3.098,741  Meuro)  e'  incrementato  degli importi di 1.500 miliardi
(774,685  Meuro)  a carico del PON Industria e di lire 1.000 miliardi
(516,456  Meuro) a carico dell'asse sviluppo locale dei POR regionali
(settore  industria,  500  miliardi,  pari  a 258,228 Meuro e settore
agricoltura, 500 miliardi, pari a 258,228 Meuro).
  L'importo  complessivo  che  ne  deriva, pari a lire 8.500 miliardi
(4.389.883 Meuro), viene ripartito come segue:
               ---->   Vedere Tabella a pag. 65  <----


  1.  Comprende  l'importo  di  lire  500  miliardi a carico dei POR,
settore   agricoltura  (obiettivo  1).  Le  percentuali  relative  al
Centro-Nord sono quindi applicate al solo importo di 500 miliardi.
  2.  Contratti  d'area  previsti  per  legge  (Avellino,  Salerno) e
protocolli   aggiuntivi  ai  contratti  d'area  di  Agrigento,  Gela,
Messina,  Porto-Torres,  Sulcis, Torrese-Stabiese, limitatamente alle
iniziative imprenditoriali selezionate, in seguito a pubblicazione di
un  bando,  entro il 22 giugno 2000 da insediare nelle aree di cui al
punto  3.2  della  delibera  CIPE  21 marzo  1997 (Gazzetta Ufficiale
8 maggio  1997,  n.  105),  fermo  restando  il limite massimo di 300
miliardi  di lire di investimenti per ciascun contratto d'area; patti
territoriali generalisti le cui istruttorie siano state concluse dopo
la  scadenza  del  bando  di  cui alla propria delibera 9 giugno 1999
(Gazzetta   Ufficiale   n.   182  del  5 agosto  1999)  ed  entro  il
30 settembre  2000,  nonche'  quelli  le  cui istruttorie siano state
concluse  prima della scadenza del suddetto bando ma non partecipanti
al  medesimo,  attribuendo titolo preferenziale alle zone terremotate
delle  regioni Marche e Umbria in base all'art. 14, comma 4-bis della
legge   30 marzo   1998,  n.  61  di  conversione  del  decreto-legge
30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore
delle  zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone
colpite da eventi calamitosi.
  3. Tale importo verra' ripartito tra aree del Centro-Nord e del Sud
una  volta  che  siano definiti i progetti e il relativo onere per lo
Stato dei contratti d'area.
  4. E' comprensivo degli importi di lire 1.500 miliardi a carico del
PON  industria  e  di  lire  500  miliardi  a carico dei POR, settore
industria (obiettivo 1).
  5.  Nell'ipotesi  incui  tutte  le  iniziative  inserite  nei patti
territoriali siano realizzate.
  6.  Del  residuo  importo di lire 4718,43 mld soltanto una quota di
4.500  mld e' ripartibile anche per le aree del Centro-Nord. Pertanto
le  percentuali  dell'11,34% e del 3,66% (totale, 15% al Centro-Nord)
sono applicate alla predetta quota di 4.500 mld.
  7.  Gli  importi  di  lire  680,40  mld  e  219,60  mld  sono  pari
rispettivamente  all'11,34%  e  al 3,66% (totale, 15% al Centro-Nord)
dell'importo di lire 6.000 miliardi.
  Per i protocolli aggiuntivi ai contratti d'area di Agrigento, Gela,
Messina, Porto-Torres, Sulcis, Torrese-Stabiese, Salerno ed Avellino,
le  agevolazioni alleimprese sono concesse - fino alla concorrenza di
lire  340  miliardi  -  dal  Ministero  dell'industria,  commercio  e
artigianato  sulla  base  di  una  graduatoria specifica per ciascuna
area,  formata  con  le  modalita' e i criteri previsti in attuazione
dell'art.  1  comma  2  del  decreto-legge  22 ottobre  1992, n. 415,
convertito  dalla  legge  19 dicembre  1992,  n. 488. A tal fine sono
utilizzati  gli  indicatori di cui al punto 5, comma 5, della propria
delibera  27 aprile  1995 e successive modificazioni ed integrazioni,
con esclusione di quello relativo alle priorita' regionali.
  Per  le predette finalita' il Ministero dell'industria, commercio e
artigianato  e'  autorizzato  ad  utilizzare  una quota delle risorse
disponibili  a  seguito  di revoche o rideterminazioni dei contributi
per gli interventi di cui al citato decreto-legge 22 ottobre 1992, n.
415.  Fermo  restando  il  limite  massimo di 300 miliardi di lire di
investimenti per ciascun contratto d'area, le predette disponibilita'
sono   ripartite   tra  le  graduatorie  sulla  base  dei  fabbisogni
finanziari  relativi  alle  iniziative  inserite  in  ciascuna  delle
graduatorie medesime.
  Le   imprese   interessate   presentano   al   soggetto  incaricato
dell'istruttoria   per   i   medesimi  contratti  d'area  o  relativi
protocolli   aggiuntivi   le   domande  di  ammissione  ai  benefici,
eventualmente  riformulando  le  istanze  gia' presentate, sulla base
delle  istruzioni impartite dal Ministero dell'industria, commercio e
artigianato con propria circolare.
  Il  punto  2.2.  della  propria delibera n. 31 del 17 marzo 2000 e'
soppresso.
  3. Disposizioni comuni.
    3.1  Spese  ammissibili  per  l'acquisizione di beni in locazione
finanziaria.
  Ai  fini  della  concessione  delle  agevolazioni  previste  per le
iniziative  imprenditoriali  inserite  nei  patti  territoriali e nei
contratti  d'area,  e'  confermata l'ammissibilita' delle spese per i
beni   acquisiti  in  locazione  finanziaria,  gia'  transitoriamente
autorizzata  in  base  al  comunicato  del  Ministero del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica  rivolto  ad assicurare
trasparenza  e  pubblicita' alle modalita' e ai criteri relativi alle
attivita'   di   assistenza   tecnica  e  di  istruttoria  dei  patti
territoriali  e  dei  contratti  d'area,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  175  del 29 luglio 1998, nel rispetto della condizione
generale  del  vincolo  quinquennale  di  destinazionedel bene stesso
all'investimento  agevolato. L'importo agevolabile e' pari alle spese
di  acquisizione  dei  beni  da  parte  della  societa'  di locazione
finanziaria   al  netto  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  degli,
interessi,  di  sconti,  abbuoni e spese di manutenzione e assistenza
tecnica;  al  tal fine fa fede l'importo dichiarato dalla societa' di
locazione   finanziaria   con  riferimento  alla  fattura  pagata  al
fornitore.  Le  relative operazioni di locazione finanziaria potranno
essere   perfezionate   esclusivamente   con  societa'  di  locazione
finanziaria  iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 ovvero
con  banche  iscritte  nell'albo  di  cui  all'art.  13  del  decreto
legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
  Relativamente  alla sola parte degli investimenti acquisiti tramite
locazione   finanziaria,  il  contributo,  il  cui  ammontare  verra'
calcolato  tenendo,  conto  dei termini previsti per il pagamento dei
relativi  canoni di locazione finanziaria, sara' erogato alle imprese
beneficiarie  in  quote  annuali di uguale importo unitario in numero
pari  alla  durata  contrattuale,  espressa  in anni, del sottostante
contratto  di  locazione  finanziaria.  Le quote annuali non potranno
comunque  essere  di  numero  superiore  a nove ed oltre il nono anno
dalla  data  di  presentazione del patto per l'istruttoria, l'impresa
non avra comunque diritto a ricevere le eventuali quote di contributo
non  ancora  erogate.  Tenuto.  conto  del vincolo di immettere mezzi
propri  per  un ammontare pari al 30% degli investimenti agevolabili,
le quote di contributo dovute non potranno comunque essere erogate in
misura  superiore  al  70% della quota di investimento agevolabile di
competenza  del periodo che sara' pari al rapporto fra l'investimento
agevolabile  e  la  durata contrattuale espressa in anni del relativo
contratto   di   locazione   finanziaria.  L'eventuale  eccedenza  di
contributo  sara'  trattenuta a titolo di cauzione e sara' svincolata
all'atto  della  dimostrazione  dell'avvenuto  pagamento  dell'ultimo
canone agevolabile ovvero del canone che scada non oltre il nono anno
dalla  data  di  presentazione della domanda in istruttoria. Ciascuna
quota   annuale   verra'   erogata   previa  dimostrazione  da  parte
dell'impresa   beneficiaria   di   aver  regolarmente  provveduto  al
pagamento  dei  canoni  di  locazione  finanziaria  gia' maturati nel
periodo di riferimento.
  A  richiesta  del  beneficiario,  il  saldo  del  contributo potra'
tuttavia essere erogato anche anticipatamente rispetto alla scadenza.
novennale,  a  condizione  che  sia  presentata idonea fidejussione a
garanzia del contributo percepito con scadenza al termine del vincolo
quinquennale  di  destinazione;  in tal caso il saldo sara' diminuito
per  effetto  dell'attualizzazione  calcolata  in finzione degli anni
mancanti alla conclusione del contratto.
  Tali  disposizioni  si  applicano anche alle iniziative che abbiano
gia'  ottenuto  la  concessione dell'agevolazione, nonche' per quelle
istruite  o  in  corso  di istruttoria. Il numero di quote annuali di
erogazione  dell'agevolazione,  relativamente  alla  sola parte degli
investimenti  acquisiti  tramite locazione finanziaria, dovra' essere
ricalcolato  e  comunque  l'importo complessivo dell'agevolazione non
potra' in nessun caso essere superiore a quello gia' concesso.
  Per  le  iniziative imprenditoriali inserite nei patti territoriali
per  l'occupazione, le operazioni di leasing, la cui durata ecceda il
termine  dei  pagamenti  stabilito  per  il programma operativo, sono
ammesse  a  contributo  esclusivamente  a  valere  sulle  risorse del
programma  aggiuntivo,  purche'  l'impegno  di  spesa  sia gia' stato
assunto   validamente   entro   il   termine  del  31 dicembre  1999.
L'ammontare  complessivo  delle  operazioni  ammesse a contributo sul
programma  e  il relativo onere sara quantificato con successivo atto
dell'amministrazione,  a  seguito dell'acquisizione dei dati da parte
della societa' incaricata del monitoraggio procedurale e finanziario,
operante  in  convenzione  con  il  Ministero  del tesoro, bilancio e
programmazione economica.
    3.2. Oneri fidejussori.
  Nel punto 4, secondo cpv., lettera a) della delibera CIPE 12 luglio
1996 (Gazzetta Ufficiale 25 marzo 1997, n. 70), l'espressione "il cui
onere grava sulla finanza di patto" va intesa nel senso che gli oneri
sostenuti  dai  soggetti  beneficiari  per  ottenere  la fidejussione
bancaria  necessaria al rilascio dell'anticipazione sono riconosciuti
tra   le   spese   ammissibili  nei  limiti  del  contributo  massimo
concedibile   e   sono   regolati   al   momento  della  liquidazione
dell'importo  finale.  Tale  disposizione  non  si  applica  ai patti
territoriali per l'occupazione.
    3.3. Accertamenti finali.
  Gli  accertamenti  sull'avvenuta  realizzazione  del  programma  di
investimenti  agevolati nell'ambito degli strumenti di programmazione
negoziata sono eseguiti dal Dipartimento per le politiche di sviluppo
e  coesione.  I relativi oneri sono a carico dei soggetti beneficiari
delle  agevolazioni,  costituiscono  spese ammissibili nei limiti del
contributo  massimo  concedibile  e  sono  regolati  al momento della
liquidazione dell'importo finale.
    Roma, 22 giugno 2000
                                        Il Presidente delegato: Visco
Registrato  alla  Corte  dei  conti  il  31 luglio 2000 Registro n. 3
Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 209