MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 5 luglio 2000, n. 137 

Soluzione  di  quesiti  in  materia  di gestione delle scommesse e di
applicazione   dell'imposta  unica  di  cui  al  decreto  legislativo
23 dicembre 1998, n. 504.
(GU n.199 del 26-8-2000)
 
 Vigente al: 26-8-2000  
 

                              Alle direzioni regionali delle entrate
                              Agli uffici delle entrate
                              Agli uffici IVA
                                  e, per conoscenza:
                              Al  Ministero per le politiche agricole
                              e  forestali  -  Direzione generale dei
                              servizi generali e del personale - Div.
                              ex VIII - Enti pubblici
                              Al     Ministero     dell'interno     -
                              Dipartimento della pubblica sicurezza -
                              Direzione  centrale  affari  generali -
                              Servizio   polizia   amministrativa   e
                              sociale
                              Al  Comando  generale  della guardia di
                              finanza  -  III  Reparto  operazioni  -
                              Ufficio fiscalita'
                              Al Segretariato generale
                              Al  Servizio  consultivo  ed  ispettivo
                              tributario
                              Alle     direzioni     centrali     del
                              Dipartimento delle entrate
                              All'UNIRE
                              Al CONI
                              Allo SNAI - Sindacato nazionale agenzie
                              ippiche
                              Alla SNAI servizi S.r.l.
                              Alla SPATI S.r.l.
                              Alla TOTO 2000 S.r.l.
                              Alla Ariston servizi S.r.l.
                              Alla Federippodromi
                              Alla SOGEI S.p.a.
                              Al Sindacato nazionale allibratori
                              Alla Sisal S.p.a.
                              Alla Lottomatica S.p.a.

1. Premessa.
  Con  le circolari n. 48/E del 15 marzo 2000 e n. 82/E del 27 aprile
2000  sono  stati forniti ragguagli in merito ad alcune problematiche
sorte  in  occasione  dell'interpretazione  e dell'applicazione della
normativa  concernente  le  scommesse sulle corse dei cavalli e sugli
eventi  sportivi  e  l'imposta  unica  di  cui al decreto legislativo
23 dicembre 1998, n. 504.
  Con  la  presente circolare, proseguendo nell'opera di chiarimento,
si forniscono le seguenti precisazioni.
2. La garanzia del pagamento dell'imposta unica.
  Come  e'  noto,  con  circolare  n. 236/E del 15 dicembre 1999 sono
state  impartite  le istruzioni relative all'importo e alle modalita'
di  prestazione  della  garanzia  diretta  ad  assicurare il regolare
pagamento   dell'imposta   unica  prevista  dal  decreto  legislativo
23 dicembre 1998, n. 504.
  Con  tale  circolare  e'  stato  stabilito  che  l'ammontare  della
predetta  garanzia  e'  di  cinquanta milioni di lire, ma si e' fatto
riserva  di  adeguare  il  predetto  importo, anno per anno, anche in
relazione  al  volume  della raccolta delle scommesse e delle vincite
liquidate.
  La   categoria  degli  allibratori  ha  eccepito  l'onerosita'  del
predetto  importo  e la sua sproporzione in rapporto sia agli incassi
medi   degli   operatori,  sia  all'imposta  annuale  corrispondente,
compresa,  a  detta  degli  organi  di  categoria,  tra  un minimo di
L. 2.196.000 ed un massimo di L. 54.900.000.
  Cio'  posto,  si  ritiene  che, in attesa di un espresso intervento
normativo  in  materia  ed  in  considerazione  delle caratteristiche
economiche  del  settore  in  esame, il medesimo importo possa essere
fissato nella misura dell'80 per cento dell'imposta unica versata dai
concessionari  per  l'anno  precedente,  e  per  l'intera  durata del
rapporto.  Solo per l'anno di inizio dell'attivita', mancando la base
di   commisurazione,  l'importo  anzidetto  potra'  essere  calcolato
dall'operatore  sulla  base del minimo annuo garantito in forza della
convenzione stipulata con il Ministero della finanze.
  Sono  stati  chiesti  chiarimenti anche in merito alla durata della
predetta   garanzia  prevista  dall'art.  14,  comma 1,  del  decreto
ministeriale 2 giugno 1998, n. 174.
  Al riguardo, si esprime l'avviso che, nel silenzio del legislatore,
la  garanzia  del  pagamento dell'imposta unica debba essere prestata
per   l'intera  durata  della  concessione  e  per  i  quindici  mesi
successivi alla scadenza della stessa, analogamente a quanto previsto
dall'art.  8  della  convenzione tipo per l'esercizio delle scommesse
sportive  al  totalizzatore  nazionale e a quota fissa, approvata con
decreto  ministeriale  7 aprile 1999, in materia di garanzia generale
degli adempimenti del concessionario.
  Naturalmente,  l'orientamento  appena  esposto  vale  anche  per le
scommesse  sulle  corse  dei  cavalli,  per  le  quali e' prevista la
garanzia in discorso.
3. Scommesse ippiche. Scommesse sportive organizzate dal Coni.
  3.1.  Sono  stati  chiesti ragguagli in relazione ai termini e alle
modalita'  del  versamento delle quote di prelievo all'UNIRE relative
alle  scommesse  sulle  corse  dei  cavalli  previste dal decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  189 del 1998, nonche' in relazione
alle  modalita' delle eventuali compensazioni contabili nei confronti
degli assuntori delle medesime scommesse.
  Al   riguardo,  a  conferma  ed  integrazione  dell'indirizzo  gia'
espresso  da  questa  Amministrazione  con  le  note n. 2000/9044 del
20 gennaio  2000  e  n.  46432  del  2 marzo  2000,  e in mancanza di
specifiche  prescrizioni al riguardo, si dispone, in via d'urgenza, e
fino  a  regolamentazione  della  materia in esame, l'applicazione di
quanto   gia'   praticato   in  materia  di  scommesse  sportive.  In
particolare,  gli  importi  delle  scommesse al totalizzatore dedotti
l'imposta  unica,  il  corrispettivo  del  concessionario, le vincite
pagate  e  da pagare ed i rimborsi effettuati e da effettuare, devono
essere  versati  dal  concessionario  entro il 20 di ogni mese per le
scommesse  accettate e convalidate fino al giorno 15 del mese stesso.
Gli  stessi  importi devono essere versati entro il giorno 5 del mese
successivo, per le scommesse accettate e convalidate fra il giorno 16
e  la  fine  del  mese  precedente. Le somme predette devono affluire
presso  un  apposito  conto  corrente  bancario  intestato alla SOGEI
S.p.a. acceso presso la Banca nazionale del lavoro - codice AB101005,
CAB 03309, c.c. n. 8718, Agenzia di via C. Nigra, 15 - 00194 Roma.
  Con   le   medesime  modalita'  ed  entro  gli  stessi  termini,  i
concessionari   verseranno  gli  importi  relativi  ai  rimborsi  non
eseguiti  e  alle vincite non pagate i cui termini utili di richiesta
siano scaduti nella quindicina solare considerata.
  Le  quote  di  prelievo  devono  essere  trasferite tempestivamente
all'UNIRE  con  valuta  dal  giorno  di versamento al conto intestato
SOGEI.
  Si   precisa   altresi'  che  entro  il  quinto  giorno  lavorativo
successivo  alla scadenza della seconda quindicina, rispetto a quella
di  riferimento,  sono  accreditate al concessionario, utilizzando il
suddetto  conto  corrente, le somme per le eventuali compensazioni da
effettuare  in  caso  di  incasso  di somme insufficienti a pagare le
vincite dovute.
  Con  le  stesse  modalita' e nei medesimi termini il concessionario
deve  versare  gli  importi  relativi  alle  quote  di prelievo sulle
scommesse  diverse da quelle ippiche di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  169 del 1998 e da quelle sportive previste dal
decreto  ministeriale  2 giugno  1998,  n.  174, esclusa la scommessa
Formula 101  per  la  quale  vige apposita regolamentazione contabile
dettata  con  il  decreto  dirigenziale  di questo Ministero 21 marzo
2000.
  3.2. E'  stato  chiesto  di  conoscere  se sia possibile installare
distributori  automatici  di bevande all'interno dei locali in cui si
svolge l'attivita' di accettazione delle scommesse sportive.
  Si ritiene a tale proposito che il divieto posto dall'art. 2, comma
1, lettera h) del decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174, secondo
il  quale l'accettazione delle scommesse avviene in locali in cui non
si  possono  svolgere  attivita'  diverse  dalla stessa accettazione,
concerne  lo  svolgimento di attivita' esercitate in via continuativa
ed  in  modo professionale, non l'utilizzo dei distributori in parola
diretti  a rendere piu' confortevole la permanenza nei locali adibiti
a ricevitoria delle giocate.
  Anche  per  quanto  concerne,  poi,  la  possibilita' di installare
apparecchi da divertimento e intrattenimento nei locali delle agenzie
autorizzate  alla raccolta delle scommesse, si ritiene che la vigente
normativa   non   consenta   una   soluzione   positiva.  Oltre  alla
disposizione  di cui al citato art. 2 del decreto ministeriale n. 174
del  1998, l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 2 agosto 1999,
n.  278  stabilisce,  infatti, che "l'accettazione delle scommesse di
cui  all'art. 1 e' consentita ai concessionari per l'accettazione, in
locali allo scopo dedicati .........".
  L'art.  1,  punti 1.2 e 1.4, della convenzione-tipo per l'esercizio
delle scommesse sportive al totalizzatore nazionale ed a quota fissa,
approvata   con   decreto   ministeriale   7 aprile   1999,   dispone
testualmente  che  l'agenzia  deve essere destinata esclusivamente ad
attivita' di accettazione di scommesse.
  Analoga disposizione e' contenuta nell'art. 1, comma 3, e nell'art.
3,  comma 2, lettera a) dello schema di convenzione per l'affidamento
dei  servizi relativi alla raccolta delle scommesse ippiche approvata
con decreto ministeriale 20 aprile 1999.
  Sulle  soluzioni  fornite  ai  due  quesiti  suesposti  si  e' gia'
pronunciato   in   senso   sostanzialmente   conforme   il  Ministero
dell'interno  -  Dipartimento  della  pubblica  sicurezza - Direzione
centrale  affari  generali, con nota n. 559/C. 7582. 12.000.A (1) del
25 maggio 2000.
4. Scommesse diverse da quelle ippiche e da quelle sportive riservate
al Coni.
  In   occasione   dell'avvio  della  nuova  tipologia  di  scommessa
denominata  "Formula  101"  e'  stato  sollevato  il  problema se sia
legittima  la  stipula  di  un  patto di esclusiva per l'accettazione
della medesima scommessa per conto di un solo concessionario nel caso
in  cui uno stesso soggetto funga da ricevitore per giochi gestiti da
concessionari diversi.
  Al riguardo si fa presente che l'art. 20 del decreto del Presidente
della  Repubblica  18 aprile  1951, n. 581, di attuazione del decreto
legislativo  n.  496  del  1948  sulla  disciplina delle attivita' di
gioco,  dispone,  in  via  generale,  che  "i  gestori  sono tenuti a
consentire  ai  propri  ricevitori  di provvedere anche alla raccolta
delle  schede  ed  alla riscossione delle poste degli altri giochi di
abilita'  e  dei  concorsi  pronostici esercitati a norma del decreto
legislativo 14 aprile 1948, n. 496".
  Nell'ambito specifico del regolamento istitutivo della scommessa in
trattazione,  l'art.  11  del  decreto  del  Ministro  delle  finanze
2 agosto  1999,  n. 278, al fine di evitare situazioni di monopolio e
per  non  turbare l'equilibrio del mercato dei giochi, stabilisce che
l'accettazione  delle  scommesse  e'  affidata sulla base di apposita
convenzione  ai  concessionari  gestori di giochi, pubblici, concorsi
pronostici  e  lotto  che  operano  sull'intero  territorio nazionale
avvalendosi  di  una  rete  di ricevitorie collegate ad un sistema di
automazione in tempo reale.
  Ne  consegue che ogni assuntore di scommessa Formula 101, abilitato
dai  gestori  del  gioco  puo' indifferentemente accettare le giocate
proposte,   indipendentemente   da  qualsiasi  contrario  impegno  di
esclusiva eventualmente assunto, che, per i motivi suesposti, si deve
ritenere illegittimo.
  E'   stato,  poi,  posto  il  quesito  se  le  somme  raccolte  per
l'effettuazione  delle  scommesse  previste  dal decreto del Ministro
delle  finanze  2 agosto  1999, n. 278 concorrono alla determinazione
dei  movimenti lordi delle agenzie che esercitano nello stesso locale
le attivita' di accettazione di scommesse ippiche e sportive previste
rispettivamente  dal decreto del Presidente della Repubblica n. 169 e
dal  decreto ministeriale n. 174 del 1998. La questione rileva sia ai
fini  dell'applicazione  delle  aliquote dell'aggio dei concessionari
che variano in funzione degli scaglioni del volume delle giocate, sia
ai  fini della determinazione del cosidetto minimo garantito previsto
dall'art.  16  della convenzione tipo per l'esercizio delle scommesse
sportive approvata con decreto ministeriale 7 aprile 1999 e dall'art.
5  della  convenzione  concernente l'affidamento dei servizi relativi
alla  raccolta delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a
quota fissa approvata con decreto ministeriale 20 aprile 1999.
  A tale proposito, in mancanza di un'apposita convenzione che regoli
i  rapporti  con  i concessioriari che accettano scommesse diverse da
quelle  ippiche e da quelle sportive gestite dal Coni, si ritiene che
gli  introiti  derivanti  dalla  raccolta  di  tali scommesse debbano
necessariamente   essere   cumulati,  ai  fini  della  determinazione
dell'aggio,  con quelli derivanti dalle altre tipologie di scommesse,
senza  peraltro  influenzare  il  computo  dell'ammontare  del minimo
garantito   previsto   con  riferimento  alle  singole  tipologie  di
scommesse e cioe' ippiche e sportive riservate al Coni.
  A  tale  conclusione  inducono  sia l'art. 16 della legge 13 maggio
1999, n. 133, che l'art. 2 del decreto ministeriale 2 agosto 1999, n.
278  che  assimilano,  ai  fini dell'autorizzazione alla raccolta del
gioco,  le scommesse ippiche e quelle sportive gestite dal Coni, alle
scommesse  di  nuova  istituzione disciplinate dal citato art. 16. Il
secondo  comma  dell'art.  4 della convenzione tipo per l'affidamento
dell'accettazione  delle  scommesse  ippiche  approvata  con  decreto
ministeriale   20 aprile   1999  dispone,  inoltre,  che  qualora  il
concessionario  eserciti  anche la raccolta delle scommesse sportive,
si  tiene  conto del volume complessivo delle scommesse raccolte, sia
ippiche  che  sportive,  ai fini dell'applicazione delle aliquote del
compenso.
5. Ulteriori questioni.
  Sono   state   chieste   delucidazioni   in   merito   al   termine
prescrizionale  applicabile  nel  caso  di  premi  pagati con assegni
bancari  non  riscossi  dai  vincitori.  Trattasi di premi relativi a
concorsi  pronostici (nella fattispecie Superenalotto) per i quali la
scheda  vincente  e'  inviata  dal  giocatore  per  posta nei termini
prescritti  dal  regolamento  del  concorso,  mentre il pagamento dei
premi  medesimi  e' effettuato dal concessionario mediante assegni di
conto  corrente  bancario  che  per vari motivi non sono riscossi dal
destinatario.
  Si  ritiene  che il caso prospettato sia inquadrabile non nell'art.
2946   del  codice  civile  che  prevede  la  prescrizione  decennale
ordinaria, ma nella previsione normativa dell'art. 12 del decreto del
Presidente  della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, il quale dispone
che "i premi non riscossi si perdono decorso il termine, che non puo'
essere  inferiore  a  novanta  giorni dalla data di pubblicazione dei
risultati, fissato per ogni gioco o concorso".
  Nel  caso  in esame, non essendo fissato il termine dal regolamento
istitutivo  del gioco, e' applicabile la disposizione residuale sopra
richiamata  che prevede la perdita del diritto alla riscossione della
vincita  per  l'inutile decorso di un termine non inferiore a novanta
giorni  dalla  data  della  pubblicazione  dei risultati del concorso
nell'apposito  bollettino  ufficiale.  Nel  caso di vincita Enalotto,
poiche'  il termine di esercizio del diritto scade decorsi centoventi
giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  bollettino ufficiale, il
termine  di  riscossione  deve  intendersi  come  coincidente  con il
predetto   centoventesimo   giorno   fino  a  modifica  del  relativo
regolamento, in corso di predisposizione.
  L'art.  14 della convenzione sottoscritta il 18 gennaio 1996 tra il
Ministero  delle  finanze  e la SISAL S.p.a. impone poi al gestore di
versare nel bilancio dello Stato, l'importo dei premi per i quali non
sia  stato  possibile  per  qualsiasi motivo effettuare il pagamento,
entro   quindici   giorni  dalla  scadenza  del  fissato  termine  di
decadenza.
  La soluzione prospettata vale naturalmente anche per le fattispecie
pregresse,  per  le  quali occorre provvedere all'immediato pagamento
con  le modalita' suddette, senza attendere il compimento del termine
prescrizionale ordinario.
  Sulle  problematiche  sopra  esposte e' stato acquisito il concerto
del  Ministero  per  le  politiche  agricole e forestali e sono stati
sentiti, per quanto di competenza, l'Unire ed il Coni.
  Si  prega di dare la massima diffusione al contenuto della presente
circolare.
                                        Il direttore generale: Romano