ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 7 agosto 2000 

Modificazioni allo statuto della "Commercio assicurazioni S.p.a.", in
Milano. (Provvedimento n. 1654).
(GU n.199 del 26-8-2000)

                     L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO

  Vista  la  legge  12 agosto  1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della  direttiva  n.  92/49/CEE  in  materia di assicurazione diretta
diversa  dall'assicurazione  sulla  vita e le successive disposizioni
modificative  ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che
prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
  Visti  il  decreto  legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
"Testo   unico  delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
finanziaria"  ed  il  decreto  legislativo  4 agosto 1999, n. 343, di
attuazione  della  direttiva  n. 95/26/CE in materia di rafforzamento
della   vigilanza   prudenziale   nel  settore  assicurativo  ed,  in
particolare,  l'art.  4  concernente  le  disposizioni applicabili al
collegio  sindacale  delle  imprese  di  assicurazione con azioni non
quotate;
  Visto  il  decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle   assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  ed,  in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
  Visto  il  decreto  ministeriale  7 febbraio 1990 di autorizzazione
all'esercizio   dell'attivita'  assicurativa  in  alcuni  rami  danni
rilasciato  alla  Commercio assicurazioni S.p.a., con sede in Milano,
corso Italia n. 23, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;
  Vista  la  delibera  assunta  in data 18 aprile 2000 dall'assemblea
straordinaria  degli  azionisti  della Commercio assicurazioni S.p.a.
che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 1, 21, 23, 27 e
28  e  l'abrogazione  dell'art.  30  dello statuto sociale nonche' la
conseguente  rinumerazione  degli  articoli  successivi dello statuto
stesso;
  Considerato   che   non   emergono   elementi  ostativi  in  merito
all'approvazione  delle  predette  variazioni  allo  statuto  sociale
dell'impresa di cui trattasi;
                              Dispone:
  E'  approvato  il nuovo testo dello statuto sociale della Commercio
assicurazioni  S.p.a., con sede in Milano, con le modifiche apportate
agli articoli:
    Art.  1. (Denominazione, oggetto, sede, durata). - Modifica della
denominazione   sociale   da   "Commercio  assicurazioni  S.p.a."  in
"L'Assicuratrice italiana danni S.p.a.";
    Art.  21.  (Consiglio  di  amministrazione). - Introduzione della
possibilita'  di partecipare ed assistere alle riunioni del Consiglio
di   amministrazione   anche  in  teleconferenza  o  videoconferenza:
condizioni ed effetti;
    Art.  23.  (Consiglio  di amministrazione). - Nuova disciplina in
materia   di   validita'   delle   deliberazioni   del  consiglio  di
amministrazione:  "intervento della maggioranza" dei membri in carica
in    luogo    della   precedente   richiesta   "presenza   effettiva
della maggioranza ...";
    Art.   27.  (Firma  e  rappresentanza  sociale).  -  Introduzione
dell'obbligo  di  informativa  al  collegio sindacale, da parte degli
amministratori   cui   siano   state   conferite  cariche  o  poteri,
sull'attivita'   svolta   e   sulle   operazioni  di maggior  rilievo
economico,  finanziario  e  patrimoniale, effettuate dalla societa' o
dalle  societa'  controllate  e,  in particolare, sulle operazioni in
potenziale conflitto di interesse: modalita';
    Art. 28. (Collegio sindacale). - Nuova disciplina in materia di:
      a) limiti  al  cumulo degli incarichi per i membri del collegio
sindacale;
      b) rieleggibilita' dei sindaci uscenti;
      c) nomina del Presidente del Collegio sindacale: modalita';
    abrogazione  dell'ex art. 30. (Bilancio ed utili). - Soppressione
della  disciplina  di  conferimento  dell'incarico  di  revisione del
bilancio;
    ex  art. 31, rinumerato art. 30. (Bilancio ed utili). - Invariato
nel testo;
    ex  art. 32, rinumerato art. 31. (Bilancio ed utili). - Invariato
nel testo;
    ex  art. 33, rinumerato art. 32. (Bilancio ed utili). - Invariato
nel testo;
    ex  art.  34, rinumerato art. 33. (Scioglimento). - Invariato nel
testo.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 7 agosto 2000
                                             Il presidente: Manghetti