COMUNE DI LEGNARO

COMUNICATO

Determinazione  della  aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000
(GU n.208 del 6-9-2000)

    Il  comune  di  Legnaro  (provincia  di Padova) ha adottato il 24
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
    1) di  determinare,  per  l'anno  2000,  le aliquote dell'imposta
comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  che  saranno applicate in questo
comune nelle misure seguenti:
      5  per  mille  per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad
abitazione  principale  in  favore  delle  persone  fisiche  soggetti
passivi  e  dei  soci  di cooperative edilizie a proprieta' indivisa,
residenti  nel  comune,  nonche'  per  quelle  locate  con  contratto
registrato  ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale
e  relative pertinenze cosi' come indicato nell'art. 5, comma 50, del
regolamento  approvato  con  delibera  di  C.C. n. 91 del 23 dicembre
1998;
      6,5 per mille per tutte le altre unita' immobiliari;
    2)  di determinare la detrazione per l'abitazione principale agli
effetti dell'imposta comunale sugli immobili in L. 200.000;
    3) di  stabilire  per  l'anno 2000 l'aumento della detrazione per
l'abitazione  principale in L. 300.000 o in L. 400.000 esclusivamente
nelle seguenti circostanze e condizioni:
      l'aumento di detrazione da L. 200.000 a L. 300.000 e' stabilita
per  l'unita'  immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta
dai  contribuenti  assistiti  dal  comune  in  via  continuativa o da
pensionati o lavoratori dipendenti proprietari o titolari del diritto
reale  di  uso,  usufrutto o abitazione il cui nucleo familiare ha un
reddito lordo complessivo riferito all'anno 1999 non superiore a:
      una persona L. 15.000.000;
      due  persone  L. 20.000.000;
      tre persone L. 25.000.000;
      quattro persone L. 30.000.000;
      cinque persone L. 32.000.000 piu' L. 2.000.000 per ogni persona
in piu'.
    Per  i  redditi  inferiori  a  L.  15.000.000  in  riferimento  a
qualsiasi  nucleo familiare, l'aumento di detrazione e' da L. 200.000
a L. 400.000.
    Per   nucleo  familiare  si  fa  riferimento  al  testo  previsto
dall'art.  4  del  Regolamento anagrafico della popolazione residente
decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989.
    Sono  altresi'  considerati componenti del nucleo familiare anche
persone  non  legate  da vincoli di parentela o affinita', qualora la
convivenza  istituita abbia carattere di stabilita' e sia finalizzata
alla  reciproca assistenza, risulti dalla certificazione anagrafica e
sia  dichiarata  con  atto  di  notorieta'  da  parte  delle  persone
conviventi.
    Il  numero  dei  componenti  del  nucleo  familiare  a  cui  fare
riferimento e' quello risultante alla data del 1 gennaio 2000.
      La maggiore  detrazione  non  e'  concessa  qualora  almeno  un
componente  del  nucleo  familiare  percepisca  un reddito diverso da
quello  di  lavoratore dipendente o pensionato (ad esempio reddito da
lavoro autonomo, impresa, partecipazione societarie).
    L'unita'  immobiliare  deve  essere l'unica proprieta' del nucleo
familiare  nel  corso  del 2000, oppure l'unica posseduta a titolo di
uso,  usufrutto  o  di  diritto  di  abitazione,  ad esclusione di un
piccolo  appezzamento  di  terreno agricolo, di unita' immobiliari di
pertinenza  dell'abitazione,  di  unita'  concesse  in uso gratuito a
parenti  entro  il  4o  grado  ed  affini  entro  il  2o grado che la
utilizzano come abitazione principale.
    Sono  escluse  dal  beneficio  le unita' immobiliari del gruppo A
classificato A/1 - A/7 - A/8 - A/9 - A/10.
    I  soggetti  che intendono avvalersi della maggiore detrazione in
questione   dovranno   presentare  apposita  richiesta,  nella  forma
dell'autocertificazione  prevista  dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15,
attestando  la  posizione,  sia  del  soggetto che del proprio nucleo
familiare,  nei  riguardi  dei  diritti  reali  sull'unita' adibita a
propria abitazione principale.
    Tale   richiesta   deve   essere   corredata   da   copia   della
certificazione   del   reddito   imponibile   (ad   es.   Mod.   730)
complessivamente  percepito nel 1999 da ciascun componente del nucleo
familiare;  qualora  i  redditi non siano documentati da tali modelli
e/o  in  caso  di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei
redditi, dovra' essere presentata dichiarazione sostitutiva dell'atto
di   notorieta'  attestante  tale  circostanza,  nonche'  il  reddito
complessivamente percepito nel 1999 da ciascun componente.
    La  documentazione  richiesta  dovra'  essere presentata entro il
mese   successivo  a  quello  fissato  come  termine  ultimo  per  la
presentazione   della   dichiarazione   dei   redditi   dell'anno  di
riferimento.
    La  valutazione  al  diritto  della maggiore  detrazione come qui
stabilita  e' attribuita al responsabile del servizio che si riserva,
se   necessario,  la  facolta'  di  richiedere  altra  documentazione
integrativa.
    La   detrazione   deve  essere  comunque  rapportata  al  periodo
dell'anno  durante  il quale si protrae la destinazione ad abitazione
principale.
    I  contribuenti dovranno versare l'importo I.C.I. per l'anno 2000
considerando  comunque  la  detrazione  di  L. 200.000 sia in sede di
versamento dell'acconto che del saldo dell'imposta.
    Dopo   l'accertato  diritto  alla maggiore  detrazione  da  parte
dell'amministrazione comunale, verra' corrisposto agli aventi diritto
l'importo di L. 100.000 o L. 200.000 in forma di sgravio. Resta fermo
che la maggiore detrazione per l'abitazione principale e' dovuta fino
a concorrenza dell'imposta da versare per la predetta unita'.