MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 1 agosto 2000 

Disciplina della distruzione delle scorte di mine antipersona.
(GU n.208 del 6-9-2000)

                      IL MINISTRO DELLA DIFESA
                           di concerto con
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
                                  e
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

  Vista la legge 29 ottobre 1997, n. 374, e successive modificazioni,
recante  norme  sulla  messa  al  bando delle mine antipersona, ed in
particolare  l'art.  6 della legge medesima, che prevede l'emanazione
di  apposito  decreto da parte del Ministro della difesa, di concerto
con  i Ministri degli affari esteri e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato,  volto a definire le modalita' di distruzione delle
scorte  di  mine  antipersona  nonche'  ad  individuare  lo specifico
ufficio  presso  il  Ministero  della difesa cui compete la tenuta di
apposito registro per la gestione delle attivita' di distruzione;
  Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1998 concernente disciplina
della  distruzione  delle  scorte  di  mine  antipersona,  emanato in
applicazione dell'art. 6 della predetta legge n. 374/1997;
  Ravvisata   la   necessita'   di   apportare  alcune  modifiche  ed
integrazioni  al  provvedimento  ministeriale  medesimo  al  fine  di
renderlo  rispondente alle mutate esigenze dell'amministrazione della
difesa;
  Sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Al  decreto ministeriale 2 ottobre 1998 citato in premessa sono
apportate le modificazioni ed integrazioni di cui ai seguenti commi.
  2.  Al  comma  1  dell'art. 2 le parole "all'ufficio del segretario
generale"  sono  sostituite dalle seguenti: "al Segretariato generale
della difesa".
  3.  Al  comma  2  dell'art.  2  le  parole "il predetto ufficio del
segretario  generale"  sono  sostituite  dalle seguenti: "la predetta
Direzione generale".
  4.  La  lettera  a)  del  comma  1  dell'art. 3 e' sostituita dalla
seguente:
    a) affidamento    allo   Stabilimento   militare   munizionamento
terrestre   di  Baiano  di  Spoleto  ed  allo  Stabilimento  militare
ripristini e recuperi del munizionamento di Noceto;".
  5.  La  lettera  a)  del  comma  2  dell'art. 3 e' sostituita dalla
seguente:
    "a)  mine  a pressione e parti di esse, dei modelli AUPS, MAUS/1,
VAR/40, MK2 e PMC, inclusi i detonatori dei modelli M41 e OTO;".
  6. Dopo il comma 2 dell'art. 3 e' inserito il seguente:
   "2-bis)  Allo  stabilimento  militare  ripristini  e  recuperi del
munizionamento  vengono affidate per lo smaltimento le mine ad azione
estesa e parti di esse, modello Valmara 69, esclusi i detonatori;".
  7.  Al  comma  4  dell'art.  3  le parole "lo stabilimento militare
munizionamento  terrestre  provvede"  sono sostituite dalle seguenti:
"Gli stabilimenti militari provvedono:"
    Roma, 1 agosto 2000

                      Il Ministro della difesa
                             Mattarella

                   Il Ministro degli affari esteri
                                Dini

                     Il Ministro dell'industria
                  del commercio e dell'artigianato
                                Letta