MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 26 luglio 2000 

Termine e modalita' per la dichiarazione delle superfici vitate.
(GU n.220 del 20-9-2000)

          IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto  il  regolamento  (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo
1987,  e successive modifiche, relativo all'organizzazione comune del
mercato vitivinicolo;
  Visto  il  regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio, del 17 maggio
1999,   relativo   alla   nuova  organizzazione  comune  del  mercato
vitivinicolo  ed, in particolare, l'art. 16 relativo alla istituzione
dell'inventario viticolo;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1294/96  della  Commissione,  del
4 luglio 1996, e successive modifiche, relativo alle dichiarazioni di
raccolta,  di  produzione  e  di  giacenza  di  prodotti  del settore
vitivinicolo;
  Visto  il regolamento (CEE) n. 2392/86 del Consiglio, del 24 luglio
1986,   e   successive   modifiche,  relativo  all'istituzione  dello
schedario viticolo comunitario;
  Visto il regolamento (CEE) n. 649/87 della Commissione, del 3 marzo
1987, e successive modifiche, relativo alle modalita' di applicazione
per l'istituzione dello schedario viticolo comunitario;
  Vista  la legge 10 febbraio 1992, n. 164, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  serie generale - n. 39 del
12 febbraio    1992,   concernente   la   "Nuova   disciplina   delle
denominazioni di origine dei vini";
  Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, pubblicata nel supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  ufficiale  -  serie  generale - n. 10, che
contiene   disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia alle Comunita' europee, in particolare
l'art. 4;
  Visto  il  proprio  decreto  del  10 febbraio  1987,  con  il quale
l'A.I.M.A.  e'  stata incaricata di realizzare e gestire lo schedario
viticolo di cui al citato regolamento n. 2392/86;
  Visto  il  proprio  decreto  del  23 marzo  1999,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 100 del 30 aprile
1999,  concernente  l'adozione  della modulistica per l'aggiornamento
dello  schedario  viticolo  nazionale,  la  gestione  del  potenziale
viticolo,   la   verifica   delle  superfici  vitate  indicate  nelle
dichiarazioni  vitivinicole  annuali  e  l'iscrizione delle superfici
vitate nell'albo dei vigneti DOCG, DOC e nell'elenco delle vigne IGT,
la tenuta e l'aggiornamento degli stessi;
    Vista  la  deliberazione dell'Azienda di Stato per gli interventi
nel mercato agricolo (A.I.M.A.) n. 607 del 30 aprile 1999, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 117 del 21 maggio
1999, concernente l'adozione del nuovo modello di dichiarazione delle
superfici vitate, al fine dell'aggiornamento dello schedario viticolo
comunitario  di  cui  ai  regolamenti  (CEE) n. 2392/86 e n. 649/87 e
successive  modificazioni, onde procedere ad una verifica sistematica
delle  superfici di origine delle uve e dei prodotti a monte del vino
indicate  nelle  dichiarazioni  vitivinicole  annuali e delle aziende
interessate agli aiuti previsti dal regolamento (CEE) n. 822/87;
  Visto  il  proprio  decreto  del  29 ottobre 1999, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 8
del  12 gennaio 2000, con il quale l'A.I.M.A. in liquidazione cura la
realizzazione  e  la gestione dell'inventario del potenziale viticolo
previsto dal citato regolamento (CE) n. 1493/99;
  Considerato  che  la  conferenza  permanente  per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome di Trento e Bolzano ha
espresso  parere  favorevole,  nella  seduta  dell'11 novembre  1999,
sull'accordo  tra  il Ministero delle politiche agricole e forestali,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e l'A.I.M.A. in
liquidazione  sui  criteri  di  organizzazione delle attivita' per la
costituzione  dell'inventario  del  potenziale produttivo del settore
viticolo,   prevedendo   altresi'   la  stipula  di  convenzioni  tra
l'A.I.M.A.  in  liquidazione  e  le regioni e le province autonome di
Trento  e  Bolzano  al  fine  di  definire il rispetto dei tempi e le
modalita'   di   esecuzione  delle  operazioni  per  la  costituzione
dell'inventario;
  Ritenuta  la  necessita'  di  individuare i soggetti obbligati alla
presentazione  delle  dichiarazioni  delle superfici vitate di cui al
citato  accordo,  in  conformita'  alla  definizione  della superfice
stessa  contenuta nel presente decreto sulla base dei criteri forniti
dalla  Commissione  europea,  fissando  la  data  entro  la  quale la
dichiarazione  deve essere presentata, anche al fine di consentire ai
produttori  attraverso  la presentazione della dichiarazione di poter
beneficiare  con  tempestivita' degli aiuti comunitari previsti dalla
normativa comunitaria predetta;
  Ritenuta  la  necessita'  di disporre l'obbligo della presentazione
della  dichiarazione  di  cui  trattasi,  al  fine  di  consentire un
adeguato   ed  efficace  sistema  di  controllo  sia  per  le  misure
strutturali che per gli aiuti di mercato;
  Visto  il  parere  favorevole  della  conferenza  permanente  per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano espresso nella seduta del 6 luglio 2000;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  persone  fisiche  o  giuridiche  che coltivano vigneti sono
obbligate  a  presentare,  entro  il  31 marzo 2001, la dichiarazione
delle superfici vitate.
  2.   La   dichiarazione   delle   superfici  vitate  e'  presentata
all'A.I.M.A.  su modulistica predisposta e messa a disposizione dalla
stessa    azienda.    Copia    della    dichiarazione    e'   inviata
contemporaneamente  alle  regioni o alle province autonome competenti
per  territorio.  Tale  dichiarazione puo' essere presentata anche in
base  a  modulistiche  e  procedure  stabilite  dalle regioni e dalle
province  autonome  ed  approvate  dalle  convenzioni  con l'A.I.M.A.
medesima precedentemente all'emanazione del presente decreto.
  3.  L'A.I.M.A.  provvede  all'emanazione delle modalita' necessarie
per dare applicazione al presente decreto.
  4.  La  presentazione  della  dichiarazione  di  cui  al  comma uno
costituisce  il  presupposto  per  l'accesso alle misure di mercato e
strutturali   previste   dalla   normativa   comunitaria  di  cui  ai
regolamenti  (CEE)  n. 822/87 e (CE) n. 1493/99. I dati desunti dalle
dichiarazioni  delle  superfici  vitate  costituiscono  l'elemento da
utilizzare per ogni adempimento previsto dalla normativa comunitaria,
nazionale  e regionale, relativa al settore vitivinicolo ivi compresi
i relativi aiuti.
  5.  Le modalita' per l'aggiornamento dello schedario vitivinicolo e
per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e
DOC  e  negli  elenchi  delle  vigne IGT sono definiti con successivo
provvedimento ministeriale, d'intesa con la conferenza Stato-regioni.
  6.  Per "superficie vitata" si intende quella all'interno del sesto
di  impianto  (da  filare a filare e da vite a vite) aumentata, nelle
fasce  laterali e nelle testate, della superficie realmente esistente
al servizio del vigneto ed in particolare:
    a) superficie   vitata   ricadente   su   una  intera  particella
catastale:  in  questo  caso  la superficie vitata da considerarsi e'
l'intera superficie catastale della particella;
    b) superficie vitata ricadente solo su una parte della particella
catastale:  in  questo  caso  la superficie vitata da considerarsi e'
quella all'interno del sesto d'impianto (da filare a filare e da vite
a  vite)  aumentata,  nelle fasce laterali e nelle testate, in misura
del  50%  del sesto d'impianto ovvero fino ad un massimo di tre metri
per  le  aree  di  servizio,  ivi  comprese  le  capezzagne,  qualora
effettivamente esistenti;
    c) superficie  vitata  di  filari  singoli:  in  questo  caso  la
superficie  vitata  da  considerarsi,  per  quanto  attiene  le fasce
laterali,  sara'  fino  ad  un massimo di metri 1,5 per lato e di tre
metri  sulle  testate  per  le  aree  di  servizio,  ivi  comprese le
capezzagne, qualora effettivamente esistenti.
  Il  presente  decreto  entrera' in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 26 luglio 2000
                                         Il Ministro: Pecoraro Scanio

Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2000
Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 114