UNIVERSITA' DELL' AQUILA

DECRETO 11 settembre 2000 

Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.228 del 29-9-2000)

                             IL RETTORE
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto il decreto rettorale n. 196-0072 del 30 dicembre 1996, con il
quale  e'  stato  emanato  lo  statuto  dell'Universita'  degli studi
dell'Aquila;
  Visto il comma 1 dell'art. 1 della legge 19 ottobre 1999, n. 370;
  Vista   la  proposta  di  modifica  allo  statuto  formulata  dalle
autorita'  accademiche  di  questa universita' (senato accademico del
16 marzo 2000, consiglio di amministrazione del 17 aprile 2000);
  Vista  la  nota  del  Ministero  dell'universita'  e  della ricerca
scientifica  e  tecnologica del 30 giugno 2000, prot. n. 2800, con la
quale  lo  stesso  Ministero  comunica  di  non avere osservazione da
formulare alle modifiche proposte;
                              Decreta:
  L'art. 30 dello statuto dell'Universita' degli studi dell'Aquila e'
modificato come segue:
                              Titolo VI
                Organo di valutazione delle attivita'
                              Art. 30.
                   Nucleo di valutazione di ateneo
  1.  Il nucleo di valutazione di ateneo ha il compito di valutare la
gestione  delle  attivita'  didattiche,  di ricerca ed amministrative
dell'ateneo  nonche'  quelle  degli  interventi  di  sostegno  per il
diritto allo studio, procedendo anche alla verifica, mediante analisi
comparative  dei  costi e dei rendimenti, del corretto utilizzo delle
risorse   pubbliche,   della  produttivita'  nella  ricerca  e  nella
didattica,   dell'imparzialita'  e  del  buon  andamento  nell'azione
amministrativa.
  2. Al nucleo di valutazione, composto da un minimo di cinque membri
ad un massimo di nove membri, nominati con provvedimento del rettore,
anche in ambito non accademico, viene assicurata autonomia funzionale
con  diritto  di  accesso  ai  dati ed alle informazioni necessari. I
nuclei  acquisiscono  periodicamente,  mantenendone  l'anonimato,  le
opinioni   degli   studenti   frequentanti   e  trasmettono  apposita
relazione,   entro   il  30 aprile  di  ciascun  anno,  al  Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e tecnologica ed al
Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario.
  3.  Il  rettore  puo'  avvalersi della collaborazione del nucleo di
valutazione   per   la   definizione   degli  indirizzi  di  sviluppo
dell'ateneo.
  4.   La   nomina   a   componente  del  nucleo  di  valutazione  e'
incompatibile   con   la   carica   di   membro   del   consiglio  di
amministrazione,  del  senato accademico, di presidente del consiglio
di  corso di laurea, del consiglio di area didattica, di direttore di
dipartimento.
  5.  Ai  componenti  del  nucleo di valutazione viene corrisposto un
compenso nei limiti delle disponibilita' di bilancio.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    L'Aquila, 11 settembre 2000
                                                 Il rettore: Bignardi