GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 20 settembre 2000 

Autorizzazione  al  trattamento  dei  dati  sensibili nei rapporti di
lavoro. (Provvedimento n. 1/2000).
(GU n.229 del 30-9-2000)

           IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
  In  data  odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodota',
presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof.
Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott.
Giovanni Buttarelli, segretario generale;
  Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  in  materia  di  tutela  delle  persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
  Visto,  in  particolare,  l'art. 22, comma 1, della citata legge n.
675/1996, il quale individua come "sensibili" i dati personali idonei
a  rivelare  l'origine  razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche  o  di  altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a
partiti,   sindacati,  associazioni  od  organizzazioni  a  carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche' i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
  Visto  l'art.  22,  comma  3  e  comma 3-bis, della medesima legge,
rispettivamente  modificato  e  introdotto  dall'art.  5  del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
  Considerato  che  i  soggetti privati e gli enti pubblici economici
possono  trattare  tali  dati  solo  previa  autorizzazione di questa
Autorita' e con il consenso scritto degli interessati;
  Considerato che il Garante puo' rilasciare le autorizzazioni, anche
d'ufficio,  nei  confronti  di  singoli titolari o, con provvedimenti
generali, di determinate categorie di titolari o di trattamenti (art.
41, comma 7, legge n. 675/1996, come sostituito dall'art. 4, comma 1,
del decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123);
  Vista  l'autorizzazione  del  Garante adottata il 29 settembre 1999
relativa  al trattamento dei dati "sensibili" nei rapporti di lavoro,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana il
2 ottobre 1999 e avente efficacia fino al 30 settembre 2000;
  Visti   i  risultati  positivi  conseguiti  con  le  autorizzazioni
generali  rilasciate  negli  anni  precedenti, che sono risultate uno
strumento  idoneo  per  prescrivere  ed  uniformare  le  misure e gli
accorgimenti  a garanzia degli interessati, tenendo conto dei diritti
e degli interessi meritevoli di tutela degli operatori che verrebbero
penalizzati  dalla  necessaria  richiesta  di  singoli  provvedimenti
autorizzatori;
  Ritenuto,   pertanto,  opportuno  rilasciare  nuove  autorizzazioni
generali  anche  al  fine  di  proseguire  la  semplificazione  degli
adempimenti  che  la  legge  n. 675/1996 pone a carico di determinate
categorie   di   titolari,   nonche'   di   assicurare  una  migliore
funzionalita'   dell'Ufficio   del   Garante   e  di  armonizzare  le
prescrizioni   da   impartire   con   le  autorizzazioni,  alla  luce
dell'esperienza maturata;
  Ritenuto  opportuno che tali nuove autorizzazioni provvisorie siano
a  tempo  determinato,  in  conformita'  anche  a quanto previsto dal
regolamento   concernente   l'organizzazione   e   il   funzionamento
dell'Ufficio  di  questa Autorita' emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501;
  Ritenuta  la  necessita' che anche le nuove autorizzazioni prendano
in considerazione le finalita' dei trattamenti, le categorie di dati,
di   interessati   e  di  destinatari  della  comunicazione  e  della
diffusione,  nonche'  il periodo di conservazione dei dati stessi, in
quanto  la  disciplina  di  tali  aspetti  e' prevista dalla legge n.
675/1996   ai   fini   dell'applicazione   delle  norme  sull'esonero
dall'obbligo  della  notificazione e sulla notificazione semplificata
(art. 7, comma 5-quater);
  Considerata  la  necessita'  di  garantire  il  rispetto  di alcuni
princi'pi  volti  a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo
che  i  trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le liberta'
fondamentali,  nonche'  per  la  dignita'  delle  persone, specie per
quanto  riguarda  la  riservatezza e l'identita' personale, princi'pi
valutati  anche  sulla base delle raccomandazioni adottate in materia
dal Consiglio d'Europa;
  Considerato  che un elevato numero di trattamenti di dati sensibili
e'   effettuato  ai  fini  dell'adempimento  di  obblighi  contabili,
retributivi,  previdenziali,  assistenziali,  fiscali  e assicurativi
nell'ambito  dei rapporti di lavoro, e che e' pertanto necessario che
tali  trattamenti  formino  oggetto  di un'autorizzazione generale ai
sensi dell'art. 41, comma 7, della legge n. 675/1996;
  Visto  l'art. 35 della legge n. 675/1996 che sanziona penalmente la
violazione delle prescrizioni della presente autorizzazione;
  Visto il regolamento recante norme sulle misure minime di sicurezza
previsto  dall'art.  15,  comma 2, della legge n. 675/1996 e adottato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318;
  Visto  l'art.  14  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
31 marzo 1998, n. 501;
  Visti gli atti d'ufficio;
  Viste   le   osservazioni  dell'Ufficio  formulate  dal  segretario
generale  ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000
adottato  con  deliberazione  n.  15  del 28 giugno 2000 e pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  162  del
13 luglio 2000;
  Relatore il prof. Stefano Rodota';
                              Autorizza
il  trattamento dei dati sensibili di cui all'art. 22, comma 1, della
legge  n. 675/1996, finalizzato alla gestione dei rapporti di lavoro,
alle condizioni di seguito indicate.
1) Ambito di applicazione.
  La presente autorizzazione e' rilasciata senza richiesta di parte:
    a) alle  persone  fisiche  e giuridiche, alle imprese, agli enti,
alle  associazioni  e agli organismi che sono parte di un rapporto di
lavoro  o  che  utilizzano  prestazioni  lavorative  anche  atipiche,
parziali  o temporanee ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, o
che  comunque  conferiscono  un  incarico  professionale  alle figure
indicate al successivo punto 2, lettere b) e c);
    b) ad  organismi  paritetici  e ad altri organismi che gestiscono
osservatori   in   materia   di   lavoro,  previsti  dalla  normativa
comunitaria,  dalle leggi, dai regolamenti o dai contratti collettivi
anche aziendali.
  L'autorizzazione  riguarda  anche  l'attivita'  svolta  dal  medico
competente  in  materia  di  igiene  e  di  sicurezza  del lavoro, in
qualita' di libero professionista o di dipendente dei soggetti di cui
alla lettera a) o di strutture convenzionate.
2) Interessati ai quali i dati si riferiscono.
  Il trattamento puo' riguardare i dati sensibili attinenti:
    a)  a  lavoratori  dipendenti,  anche  se  prestatori  di  lavoro
temporaneo  o  in  rapporto di tirocinio, apprendistato, formazione e
lavoro,   ovvero  ad  associati  anche  in  compartecipazione  e,  se
necessario  in  base  ai  punti  3)  e  4),  ai  relativi familiari e
conviventi;
    b)   a   consulenti   e   a  liberi  professionisti,  ad  agenti,
rappresentanti e mandatari;
    c)   a   soggetti   che   effettuano   prestazioni  coordinate  e
continuative   o   ad   altri  lavoratori  autonomi  in  rapporto  di
collaborazione con i soggetti di cui al punto 1);
    d)  a  candidati  all'instaurazione dei rapporti di lavoro di cui
alle lettere precedenti;
    e)  a persone fisiche che ricoprono cariche sociali nelle persone
giuridiche,  negli  enti, nelle associazioni e negli organismi di cui
al punto 1);
    f) a terzi danneggiati nell'esercizio dell'attivita' lavorativa o
professionale dai soggetti di cui alle precedenti lettere.
3) Finalita' del trattamento.
  Il trattamento dei dati sensibili deve essere necessario:
    a)  per  adempiere  o  per  esigere  l'adempimento  di  specifici
obblighi  o  per  eseguire specifici compiti previsti dalla normativa
comunitaria, da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi anche
aziendali,  in  particolare  ai  fini del rispetto della normativa in
materia  di  previdenza ed assistenza anche integrativa, o in materia
di  igiene  e  sicurezza  del  lavoro o della popolazione, nonche' in
materia   fiscale,  di  tutela  della  salute,  dell'ordine  e  della
sicurezza pubblica;
    b)  anche  fuori  dei casi di cui alla lettera a), in conformita'
alla  legge e per scopi determinati e legittimi, ai fini della tenuta
della  contabilita'  o  della  corresponsione  di  stipendi, assegni,
premi, altri emolumenti, liberalita' o benefici accessori;
    c)  per  il  perseguimento  delle finalita' di salvaguardia della
vita o dell'incolumita' fisica dell'interessato o di un terzo;
    d)  per  far  valere  o difendere un diritto anche da parte di un
terzo  in  sede  giudiziaria,  nonche' in sede amministrativa o nelle
procedure  di  arbitrato  e  di conciliazione nei casi previsti dalle
leggi,  dalla  normativa comunitaria, dai regolamenti o dai contratti
collettivi,  sempreche',  qualora  i  dati siano idonei a rivelare lo
stato  di  salute  e  la  vita  sessuale,  il diritto da far valere o
difendere sia di rango pari a quello dell'interessato;
    e)   per   l'esercizio   del  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi,  nel  rispetto  di quanto stabilito dalle leggi e dai
regolamenti in materia;
    f)   per   adempiere   ad  obblighi  derivanti  da  contratti  di
assicurazione  finalizzati  alla  copertura  dei rischi connessi alla
responsabilita'  del  datore  di  lavoro  in  materia  di igiene e di
sicurezza  del  lavoro  e  di  malattie  professionali  o per i danni
cagionati   a   terzi   nell'esercizio  dell'attivita'  lavorativa  o
professionale;
    g) per garantire le pari opportunita'.
4) Categorie di dati.
  Il   trattamento   puo'  avere  per  oggetto  i  dati  strettamente
pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalita' di cui al punto
3), e in particolare:
    a)   nell'ambito  dei  dati  idonei  a  rivelare  le  convinzioni
religiose,  filosofiche  o  di  altro  genere,  ovvero  l'adesione ad
associazioni  od organizzazioni a carattere religioso o filosofico, i
dati concernenti la fruizione di permessi e festivita' religiose o di
servizi  di mensa, nonche' la manifestazione, nei casi previsti dalla
legge, dell'obiezione di coscienza;
    b)  nell'ambito dei dati idonei a rivelare le opinioni politiche,
l'adesione  a  partiti,  sindacati,  associazioni od organizzazioni a
carattere  politico  o  sindacale,  i dati concernenti l'esercizio di
funzioni pubbliche e di incarichi politici (sempreche' il trattamento
sia  effettuato  ai  fini della fruizione di permessi o di periodi di
aspettativa  riconosciuti dalla legge o, eventualmente, dai contratti
collettivi  anche  aziendali),  ovvero  l'organizzazione di pubbliche
iniziative,  nonche'  i dati inerenti alle attivita' o agli incarichi
sindacali,  ovvero  alle  trattenute per il versamento delle quote di
servizio  sindacale  o  delle  quote di iscrizione ad associazioni od
organizzazioni politiche o sindacali;
    c)  nell'ambito  dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, i
dati   raccolti   in  riferimento  a  malattie  anche  professionali,
invalidita',  infermita',  gravidanza,  puerperio  o allattamento, ad
infortuni,   ad  esposizioni  a  fattori  di  rischio,  all'idoneita'
psico-fisica  a  svolgere  determinate  mansioni o all'appartenenza a
categorie protette.
5) Modalita' di trattamento.
  Fermi  restando  gli  obblighi  previsti  dagli articoli 9, 15 e 17
della legge n. 675/1996 e dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 318/1999, concernenti i requisiti dei dati personali, la sicurezza
e  i  limiti  posti  ai trattamenti automatizzati volti a definire il
profilo  o la personalita' degli interessati, il trattamento dei dati
sensibili  deve  essere  effettuato unicamente con logiche e mediante
forme   di   organizzazione  dei  dati  strettamente  correlate  agli
obblighi, ai compiti o alle finalita' di cui al punto 3).
  La  comunicazione  di  dati all'interessato deve avvenire di regola
direttamente  a  quest'ultimo  o a un suo delegato, in plico chiuso o
con  altro  mezzo  idoneo  a  prevenirne  la  conoscenza  da parte di
soggetti  non autorizzati, anche attraverso la previsione di distanze
di cortesia.
  Restano inoltre fermi gli obblighi di acquisire il consenso scritto
dell'interessato   e   di   informare   l'interessato   medesimo,  in
conformita'  a  quanto previsto dagli articoli 10 e 22 della legge n.
675/1996.
6) Conservazione dei dati.
  Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 9, comma 1,
lettera  e)  della legge n. 675/1996, i dati sensibili possono essere
conservati  per  un  periodo  non  superiore  a quello necessario per
adempiere  agli  obblighi o ai compiti di cui al punto 3), ovvero per
perseguire  le  finalita'  ivi menzionate. A tal fine, anche mediante
verifiche periodiche, deve essere verificata costantemente la stretta
pertinenza  e  la  non  eccedenza dei dati rispetto al rapporto, alla
prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati.
7) Comunicazione e diffusione dei dati.
  I  dati  sensibili  possono  essere  comunicati  e,  ove necessario
diffusi, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti
o  alle  finalita' di cui al punto 3), a soggetti pubblici o privati,
ivi  compresi  organismi  sanitari,  casse  e  fondi di previdenza ed
assistenza   sanitaria   integrativa   anche  aziendale,  agenzie  di
intermediazione,   associazioni   di   datori   di   lavoro,   liberi
professionisti,  societa' esterne titolari di un autonomo trattamento
di dati e familiari dell'interessato.
  Ai  sensi  dell'art.  23,  comma 4, della legge n. 675/1996, i dati
idonei  a rivelare lo stato di salute possono essere diffusi, solo se
necessario  per  finalita' di prevenzione, accertamento o repressione
dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
  I  dati  idonei  a  rivelare  la  vita  sessuale non possono essere
diffusi.
8) Richieste di autorizzazione.
  I   titolari   dei   trattamenti   che   rientrano  nell'ambito  di
applicazione   della   presente  autorizzazione  non  sono  tenuti  a
presentare  una  richiesta  di  autorizzazione  a  questa  Autorita',
qualora  il  trattamento  che si intende effettuare sia conforme alle
prescrizioni suddette.
  Le  richieste  di  autorizzazione pervenute o che perverranno anche
successivamente  alla  data  di  adozione del presente provvedimento,
devono  intendersi  accolte  nei  termini  di  cui  al  provvedimento
medesimo.
  Il   Garante   non   prendera'   in   considerazione  richieste  di
autorizzazione  per  trattamenti  da  effettuarsi in difformita' alle
prescrizioni   del   presente   provvedimento,   salvo  che  il  loro
accoglimento  sia giustificato da circostanze del tutto particolari o
da    situazioni   eccezionali   non   considerate   nella   presente
autorizzazione.
9) Norme finali.
  Restano fermi gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria, da
norme di legge o di regolamento, che stabiliscono divieti o limiti in
materia  di  trattamento  di  dati personali e, in particolare, dalle
disposizioni contenute:
    a)  nell'art.  8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che vieta al
datore  di  lavoro  ai  fini  dell'assunzione e nello svolgimento del
rapporto  di  lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi,
sulle  opinioni  politiche,  religiose  o  sindacali  del lavoratore,
nonche'   su   fatti   non   rilevanti   ai  fini  della  valutazione
dell'attitudine professionale del lavoratore;
    b)  nell'art.  6  della legge 5 giugno 1990, n. 135, che vieta ai
datori  di  lavoro lo svolgimento di indagini volte ad accertare, nei
dipendenti  o  in persone prese in considerazione per l'instaurazione
di   un   rapporto   di   lavoro,   l'esistenza   di   uno  stato  di
sieropositivita';
    c)  nelle  norme  in  materia  di  pari  opportunita'  o  volte a
prevenire discriminazioni.
10) Efficacia temporale.
  La  presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1o ottobre
2000, fino al 31 dicembre 2001.
  La   presente   autorizzazione   sara'  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 20 settembre 2000
                            Il presidente
                               Rodota'
                       Il segretario generale
                             Buttarelli
                             Il relatore
                               Rodota'