MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 2 ottobre 2000 

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale
dei  prodotti della vendemmia destinati a dare vini V.Q.P.R.D. per la
campagna vitivinicola 2000/2001 delle province di Avellino, Benevento
e parte della provincia di Salerno.
(GU n.238 del 11-10-2000)

                        IL DIRETTORE GENERALE
        delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali

  Visto  il  regolamento  del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio
1999  ed  in particolare l'allegato V, lettera h) punto 4 che prevede
che  ogni Stato membro puo' autorizzare, per le regioni e le varieta'
per  le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le
condizioni   climatiche   lo  richiedano,  e  secondo  condizioni  da
stabilirsi,  l'arricchimento  della  partita  "cuve'e"  nel  luogo di
elaborazione dei vini spumanti;
  Visto  il  regolamento  del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio
1999  ed  in  particolare  l'allegato  VI,  lettera  f), punto 2, che
prevede  che,  qualora  le  condizioni  climatiche lo richiedano, gli
Stati  membri  interessati  possono  autorizzare l'aumento del titolo
alcolometrico  volumico  naturale  (effettivo  o potenziale) dell'uva
fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del
vino  nuovo  ancora  in  fermentazione  e  del  vino  atto  a dare un
V.Q.P.R.D.;
  Visto   il  regolamento  del  Consiglio  C.E.  n.  1622/2000  della
Commissione  del  24  luglio  2000  che  fissa  talune  modalita'  di
applicazione  del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice
comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;
  Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il
procedimento  relativo  all'autorizzazione  dell'aumento  del  titolo
alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;
  Visto  il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale
e'  stato  adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione,
sulle  competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e,
nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per
la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2,
paragrafo n);
  Visto  l'attestato  dell'assessorato  all'agricoltura della regione
Campania,  con  il quale la stessa ha certificato che in alcune parti
del  proprio  territorio  si  sono verificate, per la vendemmia 2000,
condizioni  climatiche  sfavorevoli  ed  ha  chiesto l'emanazione del
provvedimento che autorizza le operazioni di arrichimento anzidette;
  Considerato  che  le  suddette  operazioni di arricchimento debbono
essere effettuate in conformita' della normativa comunitaria indicata
e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale
repressione frodi e dall'A.I.M.A. in materia;

                              Decreta:
                           Articolo unico
  Nella  campagna  vitivinicola  2000/2001 e' consentito aumentare il
titolo   alcolometrico  volumico  naturale  dei  prodotti  citati  in
premessa,  ottenuti  da  uve raccolte nelle aree viticole dell'intero
territorio  amministrativo  delle province di Benevento ed Avellino e
nella  zona  di produzione delle uve, in provincia di Salerno, atte a
produrre  i  vini  a denominazione di origine controllata "Castel San
Lorenzo"  delimitata  all'art. 3 del disciplinare di produzione della
stessa.
  Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le
modalita'  previste  dai  regolamenti  comunitari  sopracitati  e nel
limite massimo di due gradi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana   ed  entra  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione.
    Roma, 2 ottobre 2000
                                      Il direttore generale: Ambrosio