COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 4 agosto 2000 

Interventi  nel  settore  dei  sistemi  di trasporto rapido di massa.
(Deliberazione n. 71/2000).
(GU n.244 del 18-10-2000)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, relativa ad interventi nel
settore dei sistemi di trasporto rapido di massa;
  Viste  le direttive emanate, ai sensi della legge sopra citata, dal
Comitato   interministeriale  per  la  programmazione  economica  nel
trasporto  (CIPET) con delibera del 31 marzo 1992 (Gazzetta Ufficiale
n. 91 del 17 aprile 1992) e viste le ulteriori determinazioni assunte
da  quel  Comitato con delibera 18 maggio 1992 (Gazzetta Ufficiale n.
117  del  21 maggio  1992)  e  con  delibera  7 giugno 1993 (Gazzetta
Ufficiale n. 217 del 15 settembre 1993), concernenti l'autorizzazione
alla  contrazione  di  mutui  per  la realizzazione di parcheggi e di
sistemi  di  trasporto  rapido  di  massa, disposta in relazione alle
previsioni  dell'art.  2,  comma  2, della legge 23 dicembre 1992, n.
498;
  Visti  l'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed il decreto
del  Presidente  della  Repubblica  20 aprile  1994,  n. 373, che, in
attuazione  della delega contenuta al comma 24 della norma citata, ha
disciplinato le funzioni dei Comitati soppressi ai sensi del comma 21
dello stesso articolo, tra i quali figura incluso il CIPET;
  Visto  il  decreto-legge  1o aprile  1995,  n. 98, convertito dalla
legge  30 maggio  1995, n. 204, che, all'art. 4, reca disposizioni in
materia di sistemi di trasporto rapido di massa;
  Visto  l'art. 1 del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 199, da ultimo
reiterato  con  il  decreto-legge  4 ottobre 1996, n. 517, convertito
dalla  legge  4 dicembre  1996,  n.  611, che, al comma 1, rifinanzia
l'art. 9 della menzionata legge n. 211/1992;
  Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, con il quale,
in  attuazione della delega contenuta all'art. 7 della legge 3 aprile
1997,  n.  94,  sono state dettate le disposizioni per l'unificazione
del  Ministero  del  tesoro  e  del  Ministero  del  bilancio e della
programmazione  economica  ed  e'  stata,  in tale contesto, prevista
l'istituzione  del  Nucleo  tecnico  di  valutazione e verifica degli
investimenti pubblici;
  Visto  l'art.  10  del  decreto-legge  30 dicembre  1997,  n.  457,
convertito  dalla  legge  27 febbraio  1998,  n.  30, che consente, a
favore   di  interventi  gia'  approvati,  l'elevazione  dell'apporto
statale  sino  al  limite  massimo  del  60%  rispetto al costo degli
interventi   stessi   e   prevede   il   finanziamento   di   tranvie
indipendentemente   dalla   riconducibilita'   alla  tipologia  delle
"tranvie veloci";
  Visto  l'art.  3,  comma 4, della legge 18 giugno 1998, n. 194, che
reca,  tra  l'altro, ulteriori stanziamenti per la prosecuzione degli
interventi di cui alla legge n. 211/1992;
  Vista  la legge 23 dicembre 1998, n. 448, che all'art. 50, comma 1,
tra  l'altro  rifinanzia  l'art.  9  della piu' volte citata legge n.
211/1992;
  Visto  l'art. 29 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che al comma 1
pone  termini ultimativi per la presentazione dei progetti definitivi
relativi  agli  interventi  approvati  da  questo  Comitato  entro il
31 dicembre  1998,  pena  la revoca dei contributi concessi, e che al
comma  2  prevede  -  da  parte  del  Ministro  dei trasporti e della
navigazione,  d'intesa  con  il  Ministro  per  i problemi delle aree
urbane  (ora  Ministro  dei  lavori  pubblici)  -  la formulazione di
proposte  a  questo  Comitato  stesso per l'allocazione delle risorse
disponibili  anche  a seguito dell'abbassamento del tasso di sconto e
dei ribassi d'asta;
  Visto l'art. 13 della legge 7 dicembre 1999, n. 472, che al comma 2
autorizza,  per  la  prosecuzione  degli interventi sopra richiamati,
ulteriori   limiti   d'impegno   e   che  demanda  agli  enti  locali
l'approvazione  dei  progetti,  fermo  restando il rilascio del nulla
osta  tecnico  ai  fini  della  sicurezza  da parte del Ministero dei
trasporti e della navigazione;
  Visto  l'art. 54 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che al comma
1  autorizza  ulteriori limiti d'impegno quindicennali di 37 miliardi
di  lire  a  decorrere  dall'anno  2000  e  di  40 miliardi di lire a
decorrere dall'anno 2001;
  Viste le delibere in data 20 novembre 1995 (Gazzetta Ufficiale n. 8
dell'11 gennaio  1996),  21 dicembre  1995  (Gazzetta Ufficiale n. 57
dell'8 marzo  1996),  8 maggio  1996  (Gazzetta  Ufficiale n. 160 del
10 luglio  1996),  27 novembre  1996  (Gazzetta  Ufficiale  n. 37 del
14 febbraio  1997,  errata-corrige  in  Gazzetta  Ufficiale n. 83 del
10 aprile  1997)  e  30 gennaio 1997, n. 16 (Gazzetta Ufficiale n. 69
del  24 marzo  1997),  con  le  quali questo Comitato ha proceduto al
riparto  delle  risorse  recate - rispettivamente - dall'art. 9 della
legge  n.  211/1992,  come  sopra  rifinanziato, e dall'art. 10 della
stessa   legge,   attenendosi   alla   graduatoria   compilata  dalla
commissione  di  alta  vigilanza, di cui alla legge n. 204/1995, alla
stregua dei criteri elaborati dal CIPET e ponendo un tetto del 50% al
contributo statale;
  Vista  la delibera in data 9 luglio 1998, n. 63 (Gazzetta Ufficiale
n.  199  del  27 agosto  1998),  con  la  quale  questo  Comitato, in
attuazione   del   disposto   dell'art.   1  del  menzionato  decreto
legislativo   n.  430/1997,  ha  proceduto  ad  adeguare  il  proprio
regolamento  interno,  demandando a successive delibere l'istituzione
di apposite commissioni per l'esercizio delle attribuzioni riferite a
questioni  di  particolare  rilevanza  generale ed intersettoriale ed
annoverando    tra   le   istituende   commissioni   la   commissione
infrastrutture;
  Vista  la  propria  delibera in data 5 agosto 1998, n. 79 (Gazzetta
Ufficiale  n.  241  del  15 ottobre  1998),  con  la quale sono state
istituite  le  suddette commissioni e ne sono stati definiti compiti,
composizione e strutture di supporto;
  Viste  le  delibere  in  data  25 settembre  1997, n. 185 (Gazzetta
Ufficiale  n.  275  del  25 novembre  1997), 19 novembre 1998, n. 138
(Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1999), e 21 aprile 1999, n.
66  (Gazzetta  Ufficiale  n.  177  del  30 luglio 1999), con le quali
questo  Comitato  ha  assunto  altre  determinazioni  in materia, tra
l'altro  procedendo  alla  finalizzazione  di  "economie" conseguenti
all'abbassamento  del tasso di sconto ed elevando, anche in relazione
alle   indicazioni  fornite  dal  Ministero  dei  trasporti  e  della
navigazione, il contributo statale per interventi gia' approvati sino
al 60% del costo;
  Vista  la  delibera  in  data  30 giugno  1999,  n.  105  (Gazzetta
Ufficiale  n.  240 del 12 ottobre 1999), con la quale questo Comitato
ha  provveduto ad assegnare programmaticamente un contributo di 8.838
milioni  di lire alla realizzazione del collegamento ferroviario Bari
Centrale - aeroporto di Bari Palese, imputandolo ad un accantonamento
a favore della regione Puglia, disposto con la menzionata delibera n.
66/99  a  carico  delle  risorse previste dall'art. 10 della legge n.
211/1992;
  Vista  la  delibera  in  data  22 giugno  2000, n. 70, con la quale
questo  Comitato  ha allocato le risorse stanziate dall'art. 50 della
citata   legge  n.  448/1998  e  previsto  la  definizione  di  nuove
disposizioni procedurali in relazione alle modifiche introdotte dalla
legge   n.   472/1999   ed  in  considerazione  della  necessita'  di
parametrare  l'entita'  del  contributo statale ai tempi di effettivo
utilizzo   del   mutuo  cosi'  attivabile,  in  modo  da  ottimizzare
l'utilizzo  delle  risorse  disponibili e favorire l'avvio di un piu'
vasto programma d'interventi;
  Preso  atto  che,  con  nota  n. 370(TIF5)/211 del 9 marzo 2000, il
Ministro  dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Ministro
dei  lavori  pubblici,  ha  formulato  proposte  di rimodulazione del
precedente programma;
  Rilevato  che  questo  Comitato,  nella  seduta del 22 giugno 2000,
aveva  effettuato  una prima valutazione delle proposte di cui sopra,
anche  in  relazione  alle considerazioni formulate al riguardo dalla
commissione infrastrutture, nella seduta del 15 giugno 2000, ed aveva
nell'occasione  aggiornato  l'argomento in vista di una piu' organica
ridefinizione  del  programma  precedente  in  relazione ad ulteriori
esigenze nel frattempo emerse;
  Considerato che, con nota n. 913 (TIF5)/211 RMC del 1o agosto 2000,
il  Ministero  dei trasporti e della navigazione ha fornito ulteriori
chiarimenti   in   ordine   ad   un   intervento   relativo  all'area
metropolitana  di  Roma,  gia'  finanziato con la citata delibera del
21 dicembre  1995,  che  e'  stato  poi  ricompreso nel contesto piu'
organico  di realizzazione della linea C della metropolitana e per il
quale  viene  riformulato il quadro finanziario anche a seguito della
concessione  di  altro contributo disposta con la richiamata delibera
n. 70/2000;
  Considerato  che,  con nota n. 914 (TIF5)/211 del 3 agosto 2000, il
Ministro  dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Ministro
dei  lavori pubblici, ha ufficializzato le proposte - precedentemente
formulate in sede tecnica - di assegnazione definitiva del contributo
gia'  programmaticamente  attribuito al collegamento ferroviario Bari
Centrale  - aeroporto di Bari Palese e di varianti alla rimodulazione
del  precedente  programma  d'interventi,  fornendo  con  l'occasione
indicazioni sul costo delle due componenti di un intervento composito
a suo tempo approvato per l'area metropolitana di Palermo;
  Considerato   che   le   leggi   richiamate   delineano  un  chiaro
orientamento  alla  determinazione  di un tetto di contributo statale
superiore  a  quello a suo tempo individuato da questo Comitato e che
pertanto,   in  sede  di  finanziamento  di  nuovi  interventi  o  di
integrazione  di  finanziamenti  per  interventi  gia'  approvati, e'
opportuno  stabilire  sin  dall'inizio  il  contributo  nella  misura
massima  prevista,  ove necessario e fermo restando che l'importo del
contributo stesso e' fissato in relazione alle richieste del soggetto
attuatore ed ai cofinanziamenti gia' disponibili;
  Ritenuto  di  condividere le valutazioni espresse dalla commissione
infrastrutture  nella  citata  seduta  del 15 giugno 2000, nonche' le
considerazioni  formulate  nella  seduta del 24 luglio 2000 in ordine
alle  proposte  esposte  in  sede tecnica e poi ufficializzate con la
citata nota del 3 agosto 2000;
  Ritenuto   in   particolare   di   recepire  le  indicazioni  della
commissione infrastrutture in ordine all'accantonamento delle risorse
rivenienti dalle revoche, al fine di assicurare la provvista di mezzi
per  consentire  l'elevazione  al  60%  del costo nei confronti degli
interventi  in precedenza approvati e fruenti al momento di copertura
inferiore, fermo restando che, in caso di incapienza, ulteriori quote
necessarie   allo  scopo  verranno  prelevate  a  valere  sui  limiti
d'impegno  previsti  dalle  leggi  n.  472/1999 e n. 488/1999; mentre
eccedenze  che  per  converso  vengano  poi  a  realizzarsi al titolo
all'esame potranno essere destinate al finanziamento degli interventi
proposti  dai citati Ministri nella menzionata nota n. 370 (TIF5)/211
del 9 marzo 2000;
  Ritenuto  di  estendere  agli  interventi non ancora aggiudicati la
nuova  procedura  che venga definita ai sensi della suddetta delibera
n. 70/2000;
                              Delibera:
               1. Rimodulazione precedenti programmi.
  1.1. Approvazione varianti.
  Sono   approvate   le   varianti  di  cui  alla  seguente  tabella,
concernenti  gli  interventi  approvati  con  le delibere a fianco di
ciascun  intervento  precisate  ed a valere sulle risorse di cui alle
norme del pari specificate:


====================================================================
        INTERVENTO ORIGINARIO
=====================================================================
     Denominazione     |Delibera di approvaz.|  VARIANTE APPROVATA
=====================================================================
Legge n. 211/1992 -    |                     |
art. 9                 |                     |
---------------------------------------------------------------------
Venezia ....           |      8-5-1996       |Comune di Venezia
---------------------------------------------------------------------
Linea tranviaria       |                     |Linea tranviaria
Favaro-Mestre stazione |                     |Favaro-Mestre-Venezia
F.S.                   |                     |S. Marta
---------------------------------------------------------------------
Legge n. 211/1992 -    |                     |
art. 10                |                     |
---------------------------------------------------------------------
Ferrovia Roma-Lido ....|     21-12-1995      |Comune di Roma
---------------------------------------------------------------------
                       |                     |Sistema innovativo di
                       |                     |collegamento tra
Tratta funzionale      |                     |stazione Eur-Fermi
Mezzocammino - Tor de' |                     |metropolitana B ed il
Cenci                  |                     |quartiere Tor de' Cenci
---------------------------------------------------------------------
Ferrovie della Sardegna|                     |Ferrovie della Sardegna
- Cagliari             |     21-12-1995      |- Cagliari
---------------------------------------------------------------------
                       |                     |Realizzazione primo
Completamento del      |                     |lotto anello
raccordo  Monserrato-S.|                     |metropolitano piazza
 Paolo                 |                     |Repubblica-Monserrato

  I  contributi  assegnati  a  ciascun  intervento  con le originarie
delibere   di  approvazione  sono  trasferiti  ai  nuovi  progetti  e
rappresentano  le misure massime per assicurare il finanziamento sino
alla  percentuale  di  copertura  di  costo  indicata  nelle delibere
medesime  o,  in  caso  di capienza, sino alla percentuale del 60% di
detto costo, se superiore a quella come sopra indicata.
  1.2. Altre modifiche.
  La  quota  di contributo di 62.062,1 milioni di lire, assegnata con
delibera in data 21 dicembre 1995 all'intervento localizzato a Roma e
denominato  "Metropolitana linea G - tratta Grano-S. Giovanni", viene
concentrata    sulla   tratta   4   (S.   Giovanni-Malatesta)   della
metropolitana  -  linea  C,  nel  cui  contesto  e'  stato ricompreso
l'intervento originariamente finanziato.
  1.3. Revoche.
  Sono  revocati,  per  mancata  presentazione  dei progetti entro il
termine  fissato  dall'art.  29 della legge 17 maggio 1999, n. 144, i
finanziamenti  assegnati  agli  interventi  indicati  nella  seguente
tabella ed approvati con le delibere richiamate a fianco di ciascuno:

=====================================================================
                      |     Delibera di      |Finanziamento revocato
Descrizione intervento|     approvazione     |   (importi in lire)
=====================================================================
Legge n. 211/1992 -   |                      |
art. 9 (a)            |                      |
---------------------------------------------------------------------
Assisi - sistema      |                      |
ettometrico a cabine: |                      |
---------------------------------------------------------------------
  linea A....         |      20-11-1995      |       1.827,30
---------------------------------------------------------------------
  linea B....         |      27-11-1996      |       1.640,00
---------------------------------------------------------------------
Pisa - tranvia urbana |      27-11-1996      |       4.893,70
---------------------------------------------------------------------
Palermo -             |                      |
completamento passante|                      |
ferroviario           |      30-1-1997       |     (b) 8.405,83
---------------------------------------------------------------------
Totale finanziamenti  |                      |
revocati . . .        |                      |       16.766,83
---------------------------------------------------------------------
Legge n. 341/1995 e L.|                      |
n. 641/1996 (c)       |                      |
---------------------------------------------------------------------
Livorno - tranvia     |                      |
urbana ....           |      30-1-1997       |       57.000,00
---------------------------------------------------------------------
Terni - sistema       |                      |
ettometrico a cabine -|                      |
linea 1               |      30-1-1997       |       25.086,00
---------------------------------------------------------------------
Totale finanziamenti  |                      |
revocati . . .        |                      |       82.086,00

    (a)   Quote  di  contributo  annue.      (b)  Importo  contributo
determinato  con  riferimento  al  volume  d'investimenti a suo tempo
considerato,  pari  a  119.500 mln. di lire, attualizzato al tasso di
sconto del 5,75%.     (c) Importi in conto capitale.
  1.4. Destinazione importi revoche ed economie.
  Le   risorse  scaturenti  dalle  revoche  disposte,  ai  sensi  del
precedente  punto  1.3,  a  carico  della  legge  n. 211/1992 saranno
utilizzate per garantire, ove necessario, l'elevazione del contributo
a  carico  dello Stato al fine di assicurare la copertura del 60% del
costo  delle  opere  approvate  da  questo Comitato con le precedenti
delibere  meglio  specificate  in  premessa.  Al  medesimo  fine sono
altresi'  destinate  le  economie  che  si  determinino  in  sede  di
definizione  del progetto esecutivo, nei limiti di cui dette economie
ai  sensi  delle  richiamate delibere sono di competenza dello Stato,
nonche'  le  economie  realizzate nella fase di appalto dei lavori: a
tal  fine, il Ministero dei trasporti e della navigazione provvedera'
a  comunicare alla segreteria di questo Comitato, entro trenta giorni
dalla   data  di  pubblicazione  della  presente  delibera,  per  gli
interventi che hanno gia' formato oggetto di affidamento, la quota di
contributo   resasi   disponibile   a  seguito  della  riduzione  del
finanziamento statale conseguentemente operata ai sensi del punto 4.2
della delibera in data 30 gennaio 1997, n. 16.
  Qualora le risorse come sopra disponibili non risultino sufficienti
per garantire la copertura sino al tetto citato, la differenza verra'
reperita  a  carico  delle  ulteriori  risorse  recate dalle leggi n.
472/1999 e n. 488/1999.
  Per  gli  interventi  finanziati a carico delle risorse per le aree
depresse,  gli  importi  correlati  alle economie maturate nelle fasi
procedimentali  di cui sopra verranno utilizzati prioritariamente per
l'elevazione  dell'apporto  statale  sino  al  60% del costo indicato
nelle  delibere di finanziamento. All'intervento di Palermo - sistema
tranviario,  qualora ancora necessario per integrare il finanziamento
statale  sino  al  60%  del relativo costo, che rappresenta la misura
massima   riconoscibile,  potra'  essere  riservato  anche  l'importo
conseguente alla revoca prevista al punto precedente per l'intervento
attinente  alla  medesima  area  metropolitana.  Gli  importi residui
restano  destinati  alle intese istituzionali di programma per essere
utilizzati  preferibilmente  per  iniziative  ricadenti  nel medesimo
settore d'intervento e nello stesso territorio.
                     2. Assegnazione definitiva.
  La  quota  annua  di  contributo  di  8.838  milioni  di lire, gia'
assegnata  programmaticamente  all'intervento  con delibera di questo
Comitato  in  data  30 giugno  1999,  n.  105,  viene definitivamente
assegnata  al  collegamento  ferroviario Bari Centrale - aeroporto di
Bari  Palese.  Il contributo ha la durata di otto anni ed e' imputato
sui limiti di impegno previsti all'art. 10 della legge n. 211/1992.
  Si  applicano  le  disposizioni di cui al punto 1 della delibera in
data 22 giugno 2000, n. 70.
                       3. Disposizioni finali.
  3.1.   Disposizioni   riferibili   agli  interventi  approvati  con
precedenti delibere.
  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1.5. della citata delibera n.
70/2000 si applicano anche agli interventi di cui ai precedenti commi
1.1 e 1.2, qualora il Ministero dei trasporti e della navigazione non
abbia  ancora  provveduto  a cedere alla Cassa depositi e prestiti il
relativo  contributo e siano state gia' emanate le indicazioni di cui
al  medesimo  punto,  ed  agli  interventi approvati in precedenza da
questo  Comitato per i quali non si sia del pari ancora realizzata la
cessione del contributo assegnato.
  Qualora  si  sia  invece  verificata  tale  eventualita',  gli enti
beneficiari  di  contributi  a  carico dei limiti di impegno previsti
dalla  legge n. 211/1992 e successivi rifinanziamenti, che realizzino
economie  nella  fase di affidamento dell'esecuzione dei lavori, sono
tenuti  a  comunicare,  entro  trenta  giorni dall'espletamento della
relativa  gara,  al  Ministero  dei  trasporti e della navigazione il
nuovo  quadro  economico  e  progettuale  dell'opera, evidenziando le
economie  rispetto  all'importo  del  progetto  esecutivo.  Il citato
Ministero   provvedera'   a   richiedere   all'ente  finanziatore  la
corrispondente  riduzione  del  finanziamento  a  carico dello Stato,
dando comunicazione alla segreteria di questo Comitato.
  Per  gli  interventi  finanziati  -  in tutto o in parte - a carico
delle  risorse  per  le  aree  depresse,  gli  enti  beneficiari  che
realizzino  economie  nella  fase  di affidamento dell'esecuzione dei
lavori  sono  tenuti  ad  effettuare la comunicazione di cui al comma
precedente,  nel  medesimo  termine  ivi  stabilito, al Ministero dei
trasporti   e   della   navigazione   che   provvedera'   a   ridurre
corrispondentemente  il  finanziamento  concesso, dando comunicazione
alla segreteria di questo Comitato.
  Agli  interventi  di  cui  al comma 1 del presente punto si applica
inoltre la disposizione di cui al punto 1.7 della richiamata delibera
n. 70/2000.
  3.2 Rinvio.
  Gli  adempimenti  in  tema  di  verifiche  e  di  referto previsti,
rispettivamente, al punto 2 ed al punto 3 della succitata delibera n.
70/2000  sono  riferibili  anche agli interventi di cui alla presente
delibera.
    Roma, 4 agosto 2000
                                        Il Presidente delegato: Visco
Registrata alla Corte dei conti il 3 ottobre 2000
Registro  n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n.
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