COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 4 agosto 2000 

Aggiornamento   delle   priorita'  geografiche  e  di  settore  della
cooperazione allo sviluppo. (Deliberazione n. 77/2000).
(GU n.244 del 18-10-2000)

                    IL COMITATO INTERMINESTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la  legge  27 febbraio 1967, n. 48, ed in particolare l'art.
16,  concernente  l'istituzione  del CIPE, Comitato interministeriale
per  la  programmazione economica, nonche' le successive disposizioni
legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;
  Vista  la  legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante "Nuova disciplina
della  cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo ed, in
particolare,  l'art.  3,  commi  2  e  6,  lettera a), che demanda al
Comitato  interministeriale  per la cooperazione allo sviluppo (CICS)
la  definizione degli indirizzi programmatici della cooperazione allo
sviluppo  e  la  determinazione delle priorita' per aree geografiche,
settori e strumenti di intervento;
  Considerato   che   la  legge  24 dicembre  1993,  n.  537,  e,  in
particolare,  l'art.  1,  comma  21,  ha  soppresso  alcuni  comitati
interministeriali, tra i quali il CICS;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
373, e, in particolare, l'art. 6, comma 4, che attribuisce al CIPE le
funzioni  del  soppresso CICS, di cui agli articoli 3 e 7 della legge
26 febbraio 1987, n. 49;
  Visto  il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che prevede,
fra  l'altro, l'adeguamento del regolamento interno del CIPE, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano;
  Vista  la deliberazione n. 63 del 9 luglio 1998 con la quale questo
Comitato,   tenuto   conto  delle  sue  nuove  attribuzioni  previste
dall'art. 1, commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo 5 dicembre
1997,   n.   430,   ha  adeguato  il  suo  regolamento  interno  alle
disposizioni  contenute nel predetto art. 1, commi 3 e 5, lettere a),
b) e c);
  Visto  in  particolare  l'art.  2  di  tale  delibera  che  prevede
l'istituzione,  in  seno al CIPE, di commissioni interministeriali di
livello  politico  tra  cui  la  1a  Commissione  permanente  per  il
coordinamento  delle  politiche economiche nazionali con le politiche
comunitarie;
  Vista  la  delibera n. 79 del 5 agosto 1998 con la quale il CIPE ha
regolamentato  l'attivita'  delle commissioni previste dalla predetta
delibera del 9 luglio 1998;
  Vista  la  proposta  del Ministro degli affari esteri del 28 luglio
2000,  prot.  n.  025984, concernente l'aggiornamento delle priorita'
geografiche e di settore della cooperazione allo sviluppo;
  Ritenuto   di   dovere  accogliere  tale  proposta,  gia'  valutata
favorevolmente dalla citata 1a Commissione nel corso della seduta del
1o agosto 2000;
                              Delibera:
  1.  I  fondi  di  cui  alla  legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono
essere  utilizzati  per  finanziare  attivita' di cooperazione con la
Libia,  limitatamente  ai  settori  della  sanita', dell'agricoltura,
della  formazione,  dello  sminamento  umanitario  e degli interventi
umanitari d'emergenza.
  2.  I  fondi  di  cui  alla  legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono
essere  impiegati in Bulgaria, Romania, Moldova, Armenia, Azerbaijan,
Georgia,   Kazakihstan,   Kirghizistan,  Tagikistan,  Turkmenistan  e
Uzbekistan    soltanto   per   finanziare   programmi   promossi   da
Organizzazioni non governative (ONG) ed interventi umanitari.
    Roma, 4 agosto 2000
                                        Il Presidente delegato: Visco
Registrata alla Corte dei conti il 3 ottobre 2000
Registro  n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n.
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