MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 4 agosto 2000 

Rideterminazione dell'importo del contributo a parziale copertura del
danno subito dal settore della pesca e della acquacoltura.
(GU n.244 del 18-10-2000)

          IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Vista  la  legge  5  febbraio  1992, n. 72, concernente il Fondo di
solidarieta' nazionale della pesca;
  Visto  l'art.  1  che  stabilisce la destinazione delle risorse del
fondo  alla concessione di contributi a titolo di pronto intervento a
parziale  copertura  del  danno  a  favore  di  pescatori  singoli  o
associati  che abbiano subito gravi danni o si trovino in particolare
condizioni di bisogno per la ripresa produttiva della propria azienda
in  conseguenza  di  calamita'  naturali  o di avversita' meteomarine
ovvero ecologiche di carattere eccezionale;
  Visto il decreto 3 marzo 1992 del Ministero della marina mercantile
recante  "Modalita'  tecniche  e  criteri  relativi  alla provvidenza
previste dalla citata legge n. 72/1992";
  Visto  in  particolare  l'art.  5  di  detto decreto che stabilisce
l'entita'  massima  del  contributo previsto a parziale copertura dei
danni di cui all'art. 1 della legge n. 72/1992;
  Visto  il  decreto  ministeriale 25 febbraio 1997 che ha modificato
l'importo dei contributi di cui sopra;
  Visto  il  decreto-legge  30  settembre 1994, n. 561, convertito in
legge  30  novembre 1994, n. 655, recante: "Misure urgenti in materia
di pesca e di acquacoltura";
  Visto  l'art.  1,  comma  2,  di  detto  decreto-legge  che prevede
l'approvazione,  con  decreto  del  Ministro  delle risorse agricole,
alimentari  e  forestali,  sentita la Commissione consultiva centrale
per  la  pesca  marittima,  delle modalita' tecniche di attuazione in
materia di fondo di solidarieta' nazionale della pesca;
  Ritenuto opportuno rideterminare i massimali di intervento;
  Sentita  la  Commissione consultiva della pesca marittima che nella
riunione del 19 luglio 2000 ha espresso parere favorevole;
                              Decreta:
  A  decorrere  dal  mese  di ottobre 2000 l'importo del contributo a
parziale copertura del danno di cui all'art. 1 della legge 5 febbraio
1992,  n.  72,  e'  determinato,  in  relazione  ai  diversi  tipi di
attivita' e per categorie omogenee, nelle misure massime seguenti:
    a) navi inferiori a 10 tsl, fino a 7 milioni;
    b) navi da 10 tsl a 50 tsl, fino a 15 milioni;
    c) navi oltre 50 tsl, fino a 20 milioni;
    d)  imprese  di acquacoltura, mitilicoltura, molluschicoltura: il
35% del danno accertato fino ad un massimo di 1.000 milioni.
  Il   presente  decreto,  registrato  all'organo  di  controllo,  e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 4 agosto 2000
                                         Il Ministro: Pecoraro Scanio
Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2000
Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 140