MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

COMUNICATO

Riconoscimento   dell'idoneita'   alla   ditta   "Centro   ricerca  e
sperimentazione  in  agricoltura  Basile  Caramia"  a  condurre prove
ufficiali di campo dei residui dei prodotti fitosanitari.
(GU n.251 del 26-10-2000)

    Con decreto ministeriale n. 33303 del 18 settembre 2000, la ditta
Centro ricerca e sperimentazione "Basile Caramia", con sede legale in
Locorotondo  (Bari),  via  Cisternino  n.  281, e' stata riconosciuta
idonea   a   condurre  le  prove  ufficiali  di  campo  con  prodotti
fitosanitari nei seguenti settori di attivita':
      aree non agricole;
      colture arboree;
      colture erbacee;
      colture forestali;
      colture medicinali ed aromatiche;
      colture ornamentali;
      colture orticole;
      colture tropicali;
      concia delle sementi;
      conservazione post-raccolta;
      diserbo;
      entomologia;
      patologia vegetale.
    Detto  riconoscimento  ufficiale, che ha validita' per anni tre a
far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
decreto  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, riguarda
esclusivamente  le  prove  di  campo  finalizzate alla determinazione
dell'entita'  dei  residui di prodotti fitosanitari volte ad ottenere
le seguenti informaziorn sperimentali:
      individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione e dei
metaboliti  in  piante  o  prodotti trattati (di cui all'allegato II,
punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995);
      valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive
e  dei  suoi  metaboliti  a partire dall'applicazione fino al momento
della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati
(di  cui  all'allegato  II,  punto  6.2  del  decreto  legislativo n.
194/1995);
      definizione  del  bilancio  generale dei residui delle sostanze
attive  (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n.
194/1995);
      determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti,
per  l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1 del
decreto legislativo n. 194/1995);
      valutazione  dei dati sui residui nelle colture successive o di
rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo
n. 194/1995);
      individuazione dei tempi di carenza per impieghi di preraccolta
o  post-raccolta  (di  cui  all'allegato  III,  punto 8.6 del decreto
legislativo n. 194/1995).