MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 10 ottobre 2000 

Modificazioni  allo  statuto  della  Fondazione collegio San Carlo di
Modena.
(GU n.251 del 26-10-2000)

                IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

  Veduto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 1357 del
16 ottobre  1954  con  il quale e' stata riconosciuta la personalita'
giuridica  della Fondazione collegio San Carlo di Modena ed approvato
lo statuto;
  Veduto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 480 del
9 aprile  1984  con  il quale e' stato abrogato il precedente statuto
del suddetto collegio ed approvato il nuovo testo;
  Veduto  il  decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1988 e
successive modificazioni;
  Veduto  l'art.  15  dello  statuto  della Fondazione, modificato ed
approvato con decreto ministeriale 18 maggio 1999;
  Veduto  il  verbale  del 9 giugno 2000 con il quale il consiglio di
amministrazione  dell'ente  ha  deliberato  alcuni aggiornamenti agli
articoli 5, 6 e 9 del citato statuto;
  Veduti gli articoli 12 e 16 del codice civile;
  Veduta  la  nota  prot.  n.  1780/19-l/Gab del 3 agosto 2000 con la
quale  la  prefettura  di  Modena  ha espresso parere favorevole alla
modifica dei suddetti articoli;
  Considerato  che le modifiche apportate ai citati articoli 5, 6 e 9
dello   statuto   hanno   carattere   essenzialmente   funzionale  ed
organizzativo   e   non   alterano   le   finalita'  e  l'ispirazione
storicamente proprie;
                              Decreta:
  Gli  articoli  5, 6 e 9 dello statuto della Fondazione collegio San
Carlo di Modena sono modificati ed approvati nel testo seguente:
  "Art.  5  -  L'amministrazione  della  Fondazione  e' affidata a un
consiglio  nominato con provvedimento del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica.
  Il consiglio di amministrazione e' composto:
    a) da due persone designate dal Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica;
    b) da  due  persone  designate  dall'amministrazione  comunale di
Modena;
    c) da  una  persona  designata  dall'arcivescovo  pro-tempore  di
Modena;
    d) da  una  persona designata dall'amministrazione provinciale di
Modena.
  I  membri  del  consiglio  durano  in  carica cinque anni e possono
venire rinominati:".
  "Art. 6 - Il consiglio elegge nel proprio ambito il presidente e il
segretario".
  "Art. 9 - Spetta al consiglio:
    a) determinare  gli  indirizzi  generali  delle  attivita'  della
Fondazione,  dando le opportune indicazioni agli organi preposti alle
stesse,  nel  rispetto  della  professionalita'  dei responsabili dei
singoli settori di attivita';
    b) provvedere alla nomina del collegio dei revisori dei conti;
    c) provvedere   alla   nomina   del   responsabile  del  collegio
universitario,  che deve essere un sacerdote, secolare o religioso, o
un  diacono,  o  un  laico insignito di un ministero ecclesiale e dei
responsabili dei diversi settori di attivita';
    d)   provvedere  alla  nomina  del  comitato  scientifico  per le
attivita' culturali e di ricerca dell'Ente;
    e) definire   le   attribuzioni  e  le  competenze  del  comitato
scientifico  e  dei  responsabili  dei  diversi  settori di attivita'
tramite appositi regolamenti interni;
    f) deliberare sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo;
    g) deliberare  su  contratti di qualsiasi natura, sulle azioni da
promuovere  o sostenere in giudizio, sulla contrazione di passivita',
sulla concessione di ipoteche o di qualsiasi altra garanzia personale
o   reale,   su  acquisti  e  vendite  di  beni  mobili  o  immobili,
sull'assunzione  del  personale  di  ogni  categoria  e  grado  e sui
provvedimenti  concernenti lo stesso, infine e su ogni altro atto, ed
operazione sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.
  Il  consiglio  ha  facolta'  di delegare le proprie attribuzioni al
presidente,  ad  uno  o  piu'  consiglieri,  nonche'  ad  uno  o piu'
responsabili  dei  settori  di  attivita',  per  singoli  atti  o per
categorie  di  atti,  prestabilendo  i  limiti massimi di valore e la
durata  della  delega. In casi particolari e per oggetti o periodi di
tempo  determinati,  puo'  inoltre  conferire,  quando  cio'  torni a
vantaggio  della  Fondazione,  speciali  incarichi al presidente o ai
consiglieri.
  Non possono essere delegate le funzioni di cui alle lettere a), b),
c), d) ed f) del presente articolo".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 10 ottobre 2000
                                                Il Ministro: Zecchino