MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 5 ottobre 2000 

Modifica  al  decreto  4 settembre  1996,  integrato  dai  successivi
decreti del 25 marzo 1998, del 16 dicembre 1998, del 17 giugno 1999 e
del  20 dicembre 1999, contenente l'elenco degli Stati con i quali e'
attuabile  lo  scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per
evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica
italiana.
(GU n.249 del 24-10-2000)

                      IL MINISTRO DELLE FINANZE

  Visto  il  decreto  legislativo  1o  aprile  1996,  n. 239, recante
modificazioni  al  regime  fiscale  degli  interessi,  premi ed altri
frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  6,  comma  1,  del citato decreto
legislativo  n. 239 del 1996, il quale stabilisce la non applicazione
dell'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle
obbligazioni  e  titoli  similari,  pubblici  e privati, percepiti da
soggetti  residenti  in Stati con i quali siano in vigore convenzioni
per  evitare  la  doppia  imposizione  sul  reddito  stipulate  dalla
Repubblica italiana, che consentono l'acquisizione delle informazioni
necessarie  ad  accertare la sussistenza dei requisiti da parte degli
aventi diritto;
  Visto  l'art.  11,  comma  4,  lettera  c),  del menzionato decreto
legislativo  n.  239  del  1996, il quale dispone che con decreto del
Ministro delle finanze viene stabilito l'elenco dei predetti Stati;
  Visto l'art. 11, comma 5, del citato decreto legislativo n. 239 del
1996 il quale prevede che le disposizioni recate nei decreti indicati
al  comma  4  possono  essere  modificate  con successivi decreti del
Ministro delle finanze;
  Visto  il  decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, che
ha  approvato  l'elenco  degli Stati con i quali risulta attuabile lo
scambio  di  informazioni,  ai sensi delle convenzioni per evitare la
doppia imposizione sul reddito in vigore con la Repubblica italiana;
  Visti  i  decreti del Ministro delle finanze del 25 marzo 1998, del
16 dicembre   1998,  del  17 giugno  1999  e  del  20 dicembre  1999,
pubblicati,  rispettivamente,  nelle  Gazzette  Ufficiali  n.  88 del
16 aprile 1998, n. 25 del 1o febbraio 1999, n. 174 del 27 luglio 1999
e n. 38 del 16 febbraio 2000 che hanno integrato l'elenco degli Stati
approvato  con  il  predetto  decreto  del Ministro delle finanze del
4 settembre 1996;
  Vista  la  legge  5 luglio  1995,  n.  301,  con  la quale e' stata
ratificata la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed
il  Governo  della  Repubblica popolare del Bangladesh per evitare le
doppie  imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire
le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Roma il 20 marzo 1990;
  Vista  la  legge  21 maggio  1998,  n.  175,  con la quale e' stata
ratificata la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed
il  Governo  della  Repubblica  di  Albania  per  evitare  le  doppie
imposizioni  in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per
prevenire  le  evasioni  fiscali, con protocollo, firmata a Tirana il
12 dicembre 1994;
  Vista  la  legge  19 ottobre  1999,  n.  427, con la quale e' stata
ratificata la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed
il  Governo  della  Repubblica  di  Estonia  per  evitare  le  doppie
imposizioni  in  materia  di  imposte  sul reddito e per prevenire le
evasioni  fiscali,  con  protocollo  aggiuntivo,  firmata  a  Roma il
20 marzo 1997;
  Considerato  che  la  convenzione  tra  la Repubblica italiana e la
Repubblica  popolare  del Bangladesh, in conformita' dell'art. 29, e'
entrata in vigore il 7 luglio 1996;
  Tenuto conto che la Repubblica popolare del Bangladesh non e' stata
finora  inclusa  nell'elenco  degli  Stati  con quali e' attuabile lo
scambio di informazioni;
  Considerato  che  la  convenzione  tra  la Repubblica italiana e la
Repubblica  di  Albania,  in  conformita' dell'art. 30, e' entrata in
vigore il 21 dicembre 1999;
  Considerato, inoltre, che la convenzione tra la Repubblica italiana
e  la  Repubblica di Estonia, in conformita' dell'art. 30, e' entrata
in vigore il 22 febbraio 2000;
  Tenuto    conto    che   le   suindicate   convenzioni   consentono
l'acquisizione     delle     informazioni    necessarie    ai    fini
dell'applicazione  delle  disposizioni indicate nell'art. 6, comma 1,
del predetto decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
  Ritenuta la necessita' di modificare l'elenco degli Stati approvato
con il citato decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996
ed  integrato  dai  successivi decreti del Ministro delle finanze del
25 marzo  1998,  del  16  dicembre  1998, del 17 giugno 1999 e del 20
dicembre 1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  decreto  del  Ministro  delle finanze del 4 settembre 1996,
integrato  dai  successivi  decreti  del  Ministro  delle finanze del
25 marzo  1998,  del  16 dicembre  1998,  del  17 giugno  1999  e del
20 dicembre  1999  e'  cosi' modificato: all'elenco di cui all'art. 1
sono aggiunti i seguenti Stati: "Albania, Bangladesh ed Estonia".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
    Roma, 5 ottobre 2000
                                               Il Ministro: Del Turco