MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

CIRCOLARE 7 agosto 2000, n. 10 

Art.  2 del regolamento CE n. 1804/99 - Riconoscimento del periodo di
conversione  di  cui  all'art.  I,  parte B e C del regolamento CE n.
1804/99 - Fase transitoria.
(GU n.252 del 27-10-2000)
 
 Vigente al: 27-10-2000  
 

                                  Alle regioni e province autonome
                                  Alle  organizzazioni  professionali
                                  agricole a vocazione generale
                                  Agli organismi di controllo
                                  Alla Fiao
                                  All'IFOAM
                                  Al  Consiglio nazionale consumatori
                                  utenti
                                  Alle  associazioni  dei  produttori
                                  biologici

  L'art.  2 del regolamento CE n. 1804/99 del Consiglio del 19 luglio
1999  prevede  che,  il  periodo trascorso anteriormente al 24 agosto
2000  e'  preso  in  considerazione  ai  fini  del riconoscimento del
periodo  di  conversione  di cui all'allegato I, parte B e C, qualora
l'operatore  possa  dimostrare, in modo soddisfacente per l'organismo
di  ispezione  che,  durante  tale periodo ha prodotto in conformita'
alle  disposizioni  nazionali  vigenti  o,  in  mancanza, delle norme
private accettate o riconosciute dallo Stato.
  Tenuto  conto  dello sviluppo dell'agricoltura biologica nel nostro
Paese,  due,  sostanzialmente,  sono  le situazioni in cui le aziende
biologiche  possono  venirsi  a  trovare,  al momento dell'entrata in
vigore della regolamentazione comunitaria (24 agosto 2000).
  La  prima  riguarda quella delle aziende che operano, sulla base di
legislazioni regionali.
  La  seconda  riguarda  le  aziende  che operano sulla base di norme
private.
  Nel  primo  caso  gli operatori dovranno indicare nella notifica lo
status in cui l'azienda si trova (in "conversione" o "biologica") per
effetto  della normativa della regione nel cui territorio l'operatore
svolge  la propria attivita', nonche' l'indicazione dell'organismo di
controllo (autorizzato dalla regione) al quale si sono sottoposti.
  Nel  secondo  caso,  gli  operatori  agricoli  dovranno presentare,
unitamente  alla  notifica  di  attivita'  di produzione, nella quale
figuri  lo  status  in  cui  l'azienda  si  trova ("in conversione" o
"biologica"), apposita dichiarazione nella quale dovra' indicare:
    1) l'ente o l'organismo che ha generato la norma sulla base della
quale  ha  condotto  l'allevamento  delle  produzioni  animali  nella
propria azienda;
    2) l'organismo  di  controllo  con  il  quale  ha sottoscritto il
contratto  per  le  attivita'  di  controllo  e  certificazione delle
produzioni  della  propria  azienda,  nonche'  presentare copia dello
stesso.
  Gli    organismi    di   controllo   riconosciuti   dal   Ministero
dell'agricoltura,  ai  sensi del decreto legislativo n. 220/1995, che
effettuino  controlli  sulla  base  di  norme regionali o private, su
aziende  operanti nel campo delle produzioni animali, avranno cura di
inviare  alle  regioni,  nel  cui territorio le aziende interessate a
dette  produzioni operano, apposito elenco delle aziende controllate,
indicando  la  data  di ingresso nel sistema di controllo e lo status
dell'azienda, se in "conversione" o "biologica".
  I  predetti  organismi  dovranno  altresi'  presentare alle regioni
interessate  per territorio, un'apposita dichiarazione dalla quale di
evinca   l'autorizzazione  ricevuta  dalle  stesse  ad  espletare  le
attivita'  di  controllo  (nel  caso in cui abbiano operato con norme
regionali)  o  dagli enti od organismi privati che hanno emanato tali
norme  (nel  caso  in cui abbiano effettuato l'attivita' di controllo
sulla base di norme private).
  Dichiarazione  questa  che  dovra'  essere autenticata dall'ente od
organismo che ne ha rilasciato l'accreditamento.
  Quanto   sopra,   per  la  gestione,  in  particolare,  della  fase
transitoria   che   precede   la  data  dell'entrata  in  vigore  del
regolamento CE n. 1804/99.
  Tenuto     conto,    infine,    della    dichiarazione    congiunta
Commissione/Consiglio,  di  accompagnamento  del  regolamento  CE  n.
1804/99  le  piccole  aziende convenzionali che, successivamente alla
data di entrata in vigore del regolamento suddetto, intendano passare
alla  produzione  zootecnica  biologica  possono fruire delle deroghe
previste  dal regolamento n. 1804/99 per la stabulazione del bestiame
e del decreto ministeriale di attuazione, a condizione che soddisfino
al   momento   dell'entrata   del  sistema  di  produzione  biologico
comunitario,  le  norme  accettate  dalle amministrazioni regionali e
dalle province autonome competenti per territorio.
  L'ufficio  competente e' a disposizione per ogni eventuale esigenza
di chiarimento.
                                         Il Ministro: Pecoraro Scanio
Registrato  alla  Corte  dei  conti  il 4 ottobre 2000 Registro n. 2,
Politiche agricole e forestali, foglio n. 137