MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

COMUNICATO

Proposta  di  motifica  al  disciplinare  di  produzione della D.O.P.
"Pecorino  sardo",  registrata  in  ambito  U.E. con regolamento (CE)
della Commissione n. 1263 del 1o luglio 1996.
(GU n.252 del 27-10-2000)

    Il  Ministero  delle  politiche agricole e forestali ha esaminato
l'istanza   intesa  ad  ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di
produzione  della denominazione di origine protetta "Pecorino Sardo",
registrata  con  regolamento  della  Commissione  (CE) n. 1263/96, ai
sensi  del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dal Consorzio per
la  tutela  del  formaggio  "Pecorino  sardo",  con sede in Cagliari,
mediante talune integrazioni al testo di detto disciplinare.
    Considerato  che  la  modifica  proposta non riduce il legame con
l'ambiente  geografico  che  ha  rappresentato uno degli elementi sui
quali  ha  trovato  fondamento  il  riconoscimento  comunitario e non
compromette la qualita' del prodotto ottenuto;
    Considerato  altresi' che il regolamento (CEE) n. 2081/92 prevede
la  facolta',  ai  sensi  dell'art. 9, da parte degli Stati membri di
proporre  modifiche  ai  disciplinari di produzione gia' approvati in
ambito comunitario;
    Ritiene  di  dover procedere alla pubblicazione della proposta di
modifica, unitamente, per una piu' agevole consultazione, alla scheda
guida  per  la  produzione  del formaggio in argomento, quale risulta
dalla  relativa  disciplina  depositata  presso  i competenti servizi
della  Commissione  europea, sulla quale incide la modifica proposta,
nel testo di seguito riportato.
    Le  eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla
presente  proposta  dovranno  essere  presentate,  nel rispetto della
disciplina  fissata  dal  decreto  del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972,  n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" e successive
modifiche,  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali -
Direzione   generale  delle  politiche  agricole  ed  agroindustriali
nazionali  -  Ufficio  tutela  qualita' dei prodotti agricoli, via XX
Settembre  n.  20  -  00187  Roma,  entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dai
soggetti   interessati   e   costituiranno   oggetto   di   opportuna
valutazione,  da  parte  del  Ministero  delle  politiche  agricole e
forestali,  prima  della  trasmissione  della  suddetta proposta alla
Commissione europea.

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        Disciplina vigente        |        Modifica proposta
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                                  |  La D.O.P. "Pecorino sardo" è
                                  |riservata al formaggio a pasta
La D.O.P. "Pecorino sardo" è      |semicotta, prodotto esclusivamente
riservata al formaggio a pasta    |con latte intero di pecora,
semicotta, prodotto esclusivamente|eventualmente termizzato o
con latte intero di pecora,       |pastorizzato, distinto in due
distinto in due tipologie:        |tipologie: "dolce", di breve
"dolce", di breve maturazione     |maturazione (20-60 giorni) e
(20-60 giorni) e "maturo", a      |"maturo", a stagionatura non
stagionatura non inferiore ai due |inferiore ai due mesi, di forma
mesi, di forma cilindrica a facce |cilindrica a facce piane con
piane con scalzo diritto o        |scalzo diritto o leggermente
leggermente convesso.             |convesso.

    La  zona  di  produzione  della D.O.P. "Pecorino sardo" comprende
l'intero territorio della regione autonoma Sardegna.
    La  produzione  del  formaggio  a D.O.P. "Pecorino sardo" avviene
secondo la seguente sequenza operativa:

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        Disciplina vigente        |        Modifica proposta
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Il latte intero di pecora,        |  Il latte intero di pecora,
eventualmente inoculato con       |eventualmente inoculato con
colture di fermenti lattici       |colture di fermenti lattici
provenienti dalla zona di origine,|provenienti dalla zona di origine,
tassonomicamente riportabili alla |tassonomicamente riportabili anche
specie "Streptococcus             |alla specie "Streptococcus
thermophilus", viene coagulato ad |thermophilus", viene coagulato ad
una temperatura compresa tra 35-39|una temperatura compresa tra 35-39
°C, con una quantità di caglio di |°C, con una quantità di caglio di
vitello tale da completare la     |vitello tale da completare la
coagulazione in circa 35-40 minuti|coagulazione in circa 35-40 minuti
(comprendendo sia il tempo di     |(comprendendo sia il tempo di
presa che il tempo di indurimento.|presa che il tempo di indurimento.

    La  pasta  viene  sottoposta  a cottura fino al raggiungimento di
granuli  di  cagliata  delle  dimensioni  di  una  nocciola,  per  la
tipologia "dolce", e di un chicco di mais, per la tipologia "maturo";
      la   cagliata   e'  sottoposta  quindi  a  semicottura  ad  una
temperatura non superiore a 43 oC;
      la  pasta e' posta negli appositi stampi di forma circolare, di
varie dimensioni a seconda dell'uso del prodotto finito;
      il  formaggio  e'  sottoposto  a  stufatura  e/o pressatura, in
condizioni   di   temperatura   e   per  tempi  tali  da  consentirne
l'acidificazione e lo spurgo ottimali;
      ultimato lo spurgo del siero, i formaggi vengono salati per via
umida  e/o  a  secco. I tempi di salatura sono brevi e solitamente la
quantita'  percentuale  di sale sul formaggio tal quale non supera il
valore di 2,0 grammi/100 grammi di formaggio;
      la  maturazione si attua in appositi locali la cui temperatura,
compresa tra 6-12 oC, puo' raggiungere anche i valori ambientali e la
cui umidita' sia tra 80-95%.
    Per  la  maturazione  del "Pecorino sardo" della tipologia dolce,
vengono  utilizzati  i  valori  di temperature piu' bassi e quelli di
umidita' piu' elevati.
    Per la maturazione del "Pecorino sardo" della tipologia matura la
temperatura  dei  locali sara' pari ai 12 oC e l'umidita' relativa di
circa l'85%.
    La D.O.P. "Pecorino sardo" dolce deve presentare:
      peso: compreso tra 1,0 e 2,3 kg;
      altezza dello scalzo: cm 8-10;
      diametro delle facce: cm 15-18;
      crosta: liscia, morbida, sottile, di colore bianco o paglierino
tenue;
      pasta:  bianca,  morbida ed elastica, compatta o con occhiatura
rada e minuta;
      sapore: dolce e aromatico o leggermente acidulo;
      grasso sulla sostanza secca: minimo 40%.
    Variazioni  in  piu'  o  in  meno  delle  dimensioni  e  del peso
dipendono  dalle  condizioni  tecniche di produzione e dal periodo di
maturazione.
    La D.O.P. "Pecorino sardo" maturo deve presentare:
      peso: compreso tra 1,7 e 4,0 kg;
      altezza dello scalzo: cm 10-13;
      diametro delle facce: cm 15-22;
      crosta:  liscia,  consistente,  di  colore paglierino tenue nel
formaggio giovane, bruno in quello piu' stagionato;
      pasta:  bianca,  tenue ed elastica, nelle forme giovani, dura o
talora con qualche granulosita' nelle forme piu' stagionate, tendente
con  il  progredire  della stagionatura al paglierino, compatta o con
rada occhiatura;
      sapore: gradevolmente piccante;
      grasso sulla sostanza secca: minimo 35%.
    Variazioni  in  piu'  o  in  meno  delle  dimensioni  e  del peso
dipendono  dalle  condizioni  tecniche  di produzione e dal protrarsi
della stagionatura.
    Il "Pecorino sardo" maturo puo' essere sottoposto ad affumicatura
con procedimento naturale.
    Il  "Pecorino sardo" maturo puo' essere utilizzato da tavola o da
grattugia.