MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 20 settembre 2000, n. 170 

Comunicazione  da  parte  delle  amministrazioni  dello Stato, di cui
all'art. 29, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
n.  600/1973, dei dati fiscali, contributivi ed assicurativi relativi
ai  compensi  corrisposti sotto qualsiasi forma e soggetti a ritenuta
alla fonte nell'anno 1998.
(GU n.253 del 28-10-2000)
 
 Vigente al: 28-10-2000  
 

                                  A  tutte  le  amministrazioni dello
                                  Stato
                                      e, per conoscenza
                                  Alle    direzioni    centrali   del
                                  Dipartimento delle entrate
                                  Alle   direzioni   regionali  delle
                                  entrate
                                  Ai centri di servizio delle imposte
                                  dirette ed indirette
                                  Agli uffici delle entrate
                                  Agli   uffici   distrettuali  delle
                                  imposte dirette
                                  Al segretariato generale
                                  Al  servizio consultivo e ispettivo
                                  tributario
                                  Al  comando  generale della Guardia
                                  di finanza

  L'art.  11  del  decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre
1999,   n.  542,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  39  del
17 febbraio  2000, ha soppresso come e' noto il terzo comma dell'art.
20  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
605.
  La  disposizione  soppressa  prevedeva per le amministrazioni dello
Stato,   comprese   quelle  ad  ordinamento  autonomo,  l'obbligo  di
trasmettere  all'anagrafe  tributaria  gli elenchi dei percipienti ai
quali  erano  stati  corrisposti compensi o emolumenti assoggettati a
ritenute d'acconto.
  Unitamente  a tale obbligo, era altresi' richiesto l'invio dei dati
relativi  alle dichiarazioni mod. 730 dei dipendenti e dei pensionati
che  si  erano  avvalsi  dell'assistenza fiscale a norma dell'art. 78
della  legge  30 dicembre  1991, n. 413, nonche' delle relative buste
contenenti  la  scelta  della  destinazione dell'otto per mille e del
quattro per mille dell'IRPEF.
  In conseguenza dell'abrogazione del citato terzo comma dell'art. 20
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
605,  le  amministrazioni  dello  Stato  sono tenute, a decorrere dal
periodo  d'imposta  1999, in luogo dell'invio dei suddetti elenchi, a
presentare  la  dichiarazione  dei sostituti d'imposta, mod. 770, nei
tempi  e  nei  modi  previsti  dall'art.  4, comma 6, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 luglio  1998,  n. 322, e successive
modificazioni.
  Obbligo  che questo Dipartimento delle entrate, con la circolare n.
114/E  del 31 maggio 2000, ha ribadito precisando che, per il periodo
di  imposta  1999,  le  amministrazioni  dello  Stato,  salvo  quanto
previsto  per  la presentazione della dichiarazione unificata, devono
comunicare  i dati fiscali e contributivi dei percipienti utilizzando
il mod. 770/2000.
  Si  ricorda,  peraltro,  che con decreto 29 giugno 2000, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  151 del 30 giugno 2000, il termine di
trasmissione  telematica  dei dati contenuti nella dichiarazione mod.
770/2000  e'  stato  differito  per  le  amministrazioni dello Stato,
comprese  quelle  con  ordinamento autonomo di cui all'art. 29, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, al 30 giugno 2001.
  Qualora  dette  amministrazioni  prestino  assistenza  fiscale come
sostituti  di  imposta,  sono  inoltre tenute, ai sensi dell'art. 17,
comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164,
a  trasmettere all'amministrazione finanziaria, entro il 30 settembre
di  ciascun  anno,  le dichiarazioni mod. 730 elaborate ed i relativi
prospetti  di  liquidazione con le modalita' stabilite dal decreto di
approvazione  del  modello  di dichiarazione dei sostituti d'imposta;
decreto che, per l'anno in corso, e' stato emanato il 14 marzo 2000 e
pubblicato nel supplemento ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n.
50 del 24 marzo 2000.
  Il  soppresso  terzo  comma  del  citato  art.  20  del decreto del
Presidente   della   Repubblica   n.  605/1973  disponeva,  altresi',
l'emanazione  annuale  di  un  apposito  decreto  del  Ministro delle
finanze,  di  concerto  con  il Ministro del tesoro, bilancio e della
programmazione  economica,  per fissare le modalita', i termini ed il
contenuto della comunicazione dei suddetti dati.
  Tale adempimento e' stato disciplinato, da ultimo, per l'anno 1997,
con il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate,
di  concerto  con  il ragioniere generale dello Stato, del 3 febbraio
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 1999.
  Relativamente  al  periodo  di  imposta 1998, si e' ritenuto di non
provvedere  all'emanazione  del summenzionato decreto in attesa della
pubblicazione  della  norma abrogativa, prevista poi dall'art. 11 del
decreto  del Presidente della Repubblica n. 542 del 1999, anticipando
nelle   istruzioni  al  mod.  770/1999,  per  dette  amministrazioni,
l'obbligo  di  presentazione del mod. 770 in luogo della trasmissione
degli elenchi dei percipienti.
  Come  e'  noto il citato decreto del Presidente della Repubblica n.
542/1999,  modificativo  del  decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio  1998, n. 322, e' stato pubblicato solo il 17 febbraio 2000
ed entrato in vigore il 3 marzo successivo.
  Atteso  che alcune amministrazioni dello Stato non si sono attenute
alle  anticipazioni  contenute  nelle  predette  istruzioni  al  mod.
770/99,  a  seguito  della  tardiva  entrata  in  vigore  della norma
abrogrativa  del  citato  art.  20  del  decreto del Presidente della
Repubblica  n.  600  del  1973,  si  rende opportuno, in questa sede,
chiarire  le modalita' di invio della dichiarazione mod. 770/99 e dei
mod.  730/99,  unitamente  alle  relative  buste contenenti la scelta
della  destinazione  dell'otto  e  del  quattro per mille dell'IRPEF,
precisando   che   i   suddetti   adempimenti   possono  considerarsi
validamente eseguiti se effettuati entro il 15 novembre 2000.
  Pertanto,  le  amministrazioni  dello  Stato,  comprese  quelle  ad
ordinamento   autonomo,   per  la  comunicazione  degli  elenchi  dei
percipienti  i  compensi o gli emolumenti corrisposti nell'anno 1998,
osserveranno le seguenti modalita':
    qualora  abbiano  erogato  compensi  ad  un  numero di dipendenti
inferiore  alle cinquanta unita', provvederanno a consegnare entro il
termine  del  15 novembre  2000 le dichiarazioni presso una qualsiasi
agenzia  delle Poste Italiane S.p.a. utilizzando il supporto cartaceo
mod. 770/99  approvato  con  decreto  2 marzo  1999  e pubblicato nel
supplemento  ordinario  della  Gazzetta  Ufficiale  n. 53 del 5 marzo
1999.  Si  ricorda  che  i predetti modelli sono disponibili nel sito
Internet   del   Ministero   delle   finanze   www.finanze.it-sezione
dichiarazioni;
    qualora  abbiano effettuato trattenute nei confronti di un numero
di  dipendenti non inferiore a cinquanta, dovranno invece presentare,
entro  il suddetto termine, il mod. 770/99 ad una agenzia delle Poste
Italiane  S.p.a.,  utilizzando  un  supporto  magnetico,  predisposto
secondo  le specifiche tecniche approvate con decreto 19 aprile 1999,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 84 alla Gazzetta Ufficiale n.
98  del  28 aprile  1999,  compilando  la  bolla  di  consegna di cui
all'allegato  B  del medesimo decreto, redatta in triplice esemplare.
Le  stesse modalita' di presentazione potranno essere osservate dalle
amministrazioni  dello  Stato che, pur avendo un numero di dipendenti
inferiore  a  cinquanta,  hanno  effettuato ritenute nei confronti di
almeno  cinquanta  percipienti.  Si  precisa altresi' che particolare
attenzione  dovra'  essere  posta  relativamente  all'imballaggio dei
dischetti  magnetici, la cui confezione dovra' presentare all'esterno
un'etichetta  contenente  il  mittente  e  l'oggetto della fornitura,
cosi'  come  descritto  al  punto 2 dell'allegato A al citato decreto
19 aprile 1999, concernente "l'approvazione delle specifiche tecniche
da   osservare   per   la  trasmissione  telematica  dei  dati  delle
dichiarazioni  mod.  770/99  e  per  la  consegna alle Poste Italiane
S.p.a.  da parte dei sostituti d'imposta, comprese le amministrazioni
dello  Stato,  dei supporti magnetici contenenti i dati relativi alle
citate dichiarazioni mod. 770/99".
  Inoltre,  le  singole  amministrazioni  che  siano  abilitate  alla
trasmissione  telematica,  potranno, in luogo dell'invio del supporto
magnetico, comunicare i dati richiesti direttamente in via telematica
all'amministrazione finanziaria entro il 15 dicembre 2000.
  Nel   caso  sia  stata  prestata  assistenza  fiscale  diretta,  la
trasmissione  delle  dichiarazioni mod. 730/99 e delle buste relative
alla  scelta del quattro e otto per mille dell'IRPEF, dovra' avvenire
mediante consegna ad una agenzia delle Poste italiane S.p.a., secondo
le  modalita'  stabilite  dal  decreto 19 aprile 1999, pubblicato nel
supplemento  ordinario  n.  83  della  Gazzetta  Ufficiale  n. 97 del
27 aprile   1999,   concernente   "l'approvazione   delle  specifiche
tecniche,  delle  modalita'  e  dei  termini  di consegna dei modelli
730/99  e  della  scelta  per  la destinazione del quattro e otto per
mille".
  Per  le  considerazioni  esposte, nel caso in specie, a causa delle
obiettive  condizioni  di  incertezza in cui le varie amministrazioni
dello  Stato  si sono venute a trovare rispetto agli adempimenti loro
richiesti,  si  ritiene  di  non  dover dar luogo all'applicazione di
sanzioni per l'annualita' 1998, giusto il disposto dell'art. 6, comma
2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.


                                   Il direttore generale
                              del Dipartimento delle entrate
                                           Romano