COMUNE DI TRESIGALLO

COMUNICATO

Determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000
(GU n.254 del 30-10-2000)

    Il comune di Tresigallo (Ferrara) ha adottato il 10 febbraio 2000
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
    1) di  applicare,  per  l'anno  2000,  l'imposta  comunale  sugli
immobili   (I.C.I.)   di  cui  al  titolo I  ,  capo I,  del  decreto
legislativo  30 dicembre 1992, n. 504, con l'aliquota unica del sette
per mille;
    2) di  modificare il dispositivo della propria deliberazione n. 5
del 20 gennaio 1999 sostituendolo con il seguente:
      di  riconoscere,  a  norma  del  vigente  art.  8  del  decreto
legislativo  n.  504/1992,  ai  fini  dell'applicazione  dell'imposta
comunale  sugli  immobili, la detrazione per abitazione principale di
L. 500.000  a  richiesta  documentata dei contribuenti in particolari
condizioni di disagio economico come di seguito specificate:
        a) pensionati  o  portatori  di  handicap  con  attestato  di
invalidita'  civile,  in  condizione  non  lavorativa  single (nucleo
familiare monocomposto), con reddito complessivo 1999 non superiore a
L. 15.050.000,  proprietario  o titolare di altro diritto reale sulla
sola unita' immobiliare destinata ad abitazione principale e relative
pertinenze  classificabili nel gruppo catastale C/6 (garage, rimesse,
autorimesse)  non  piu' di due. La maggiore detrazione non si applica
pertanto  se  il  soggetto  possiede  a  titolo di proprieta' o altro
diritto reale altre proprieta' immobiliari in aggiunta all'abitazione
principale  e  relative  pertinenze.  La detrazione non si estende in
ogni caso alle pertinenze;
        b) pensionati  o  portatori  di  handicap  con  attestato  di
invalidita'   civile,   in  condizione  non  lavorativa  con  reddito
complessivo  1999  di  tutto  il  nucleo  familiare  non  superiore a
L. 24.303.000   piu'   L. 1.860.000   per   ogni  persona  a  carico,
proprietario  o titolare di altro diritto reale della sola abitazione
principale  e relative pertinenze classificabili nel gruppo catastale
C/6  (garage,  autorimesse,  rimesse)  non  piu'  di due. La maggiore
detrazione  non  si applica pertanto se il soggetto o i componenti il
nucleo  familiare  possiedono  a titolo di proprieta' o altro diritto
reale   altre   proprieta'  immobiliari  in  aggiunta  all'abitazione
principale  e  relative  pertinenze.  La detrazione non si estende in
ogni caso alle pertinenze;
        c) disoccupati,   lavoratori   in   cassa   integrazione,  in
mobilita',  con reddito annuo e situazione conforme a quanto indicato
ai precedenti punti a) e b);
        d) titolari   di  assistenza  sociale  a  norma  dei  vigenti
regolamenti,  se  non  gia'  beneficiari secondo a quanto previsto ai
punti precedenti.
    Allo scopo di cui ai punti a), b), e c) del comma 1, si precisa:
      1) per il reddito complessivo si intende:
        redditi  assoggettabili  a  I.R.P.E.F.  (imponibile  al lordo
delle detrazioni e riduzioni di legge);
        interessi sui depositi bancari, postali, ecc.;
        rendite di capitali, titoli di Stato, obbligazioni;
        somme e contributi erogati da enti pubblici e privati.
      2) per nucleo familiare si intende:
        il  nucleo  di  persone  residenti  nella medesima abitazione
indipendentemente da vincoli di parentela o affinita'.
      3) per abitazione principale si intende:
        quella  nella  quale  il  soggetto passivo, che la possiede a
titolo  di  proprieta'  o  altro  diritto  reale,  e i suoi familiari
dimorano abitualmente.
    Per  gli  scopi  di  cui  ai  punti  a), b) e c) del comma 1, nei
confronti  delle  categorie di soggetti individuate si fa riferimento
alla situazione esistente al 1 gennaio 2000.
    Si subordinano le agevolazioni di cui sopra al riconoscimento dei
requisiti  da  parte  del  funzionario  responsabile, con le seguenti
modalita':
      entro   il   31 maggio  2000  e'  fissato  il  termine  per  la
presentazione  da  parte  degli interessati delle domande ai fini del
riconoscimento  del  diritto.  Le  domande dovranno essere presentate
direttamente all'ufficio protocollo comunale o a mezzo raccomandata e
dovranno essere corredate di documentazione probatoria;
      la  domanda  si  intende  accolta qualora non venga adottato un
provvedimento di diniego entro il termine del 20 giugno 2000 da parte
del funzionario responsabile.