MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 17 ottobre 2000 

Ridestinazione    di    un   finanziamento   per   la   realizzazione
dell'intervento  denominato  "Presidio  ospedaliero  di Aosta - Viale
Ginevra - Riallocazione dei servizi di anatomia patologica e medicina
legale al piano seminterrato della palazzina infetti".
(GU n.261 del 8-11-2000)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                del Dipartimento della programmazione

  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni;
  Visto  l'art.  20,  della  legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive
modificazioni   e  integrazioni  che  autorizza  l'esecuzione  di  un
programma  pluriennale  di  interventi in materia di ristrutturazione
edilizia  e  di  ammodernamento  tecnologico del patrimonio sanitario
pubblico  e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per
anziani  e  soggetti non autosuflicienti per l'importo complessivo di
30.000 miliardi di lire.
  Vista  la  delibera  CIPE n. 53 del 21 marzo 1997, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1997 che stabilisce i criteri
per   l'avvio   della   seconda   fase  del  programma  nazionale  di
investimenti previsto dal citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;
  Vista  la  delibera  CIPE  del  23 giugno  1995,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  208  del  6 settembre 1995  che autorizza, a
valere  sulle  autorizzazioni di spesa di cui all'art. 20 della legge
11 marzo  1988,  n.  67, l'ammissione a finanziamento di alcune opere
comprese nel programma nazionale straordinario di edilizia sanitaria,
tra  cui l'intervento presentato dalla regione autonoma Valle d'Aosta
denominato  "Ricollocazione  gas medicali del presidio ospedaliero di
Aosta", per un importo di L. 792.000.000 a carico dello Stato;
  Visto  l'art.  1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997,
n.  430, come sostituito dall'art. 3 della legge n. 144 del 17 maggio
1999, che trasferisce ai Ministeri competenti le funzioni di gestione
tenica,   amministrativa   e   finanziaria   attribuite  al  comitato
interministeriale per la programmazione economica;
  Visto   l'art.   4,  lettera  b),  del  regolamento  approvato  con
deliberazione  CIPE  n.  141  del  6 agosto  1999,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 257 del 2 novembre 1999, che individua tra le
funzioni  da  trasferire  al  Ministero  della sanita' l'ammissione a
finanziamento   dei   progetti  in  materia  di  edilizia  sanitaria,
suscettibili  di immediata realizzazione, ai sensi del citato art. 20
della legge n. 67 del 1988;
  Considerata la comunicazione del Ministero del tesoro, del bilancio
e  della  programmazione  economica  n. 7/12312 del 10 dicembre 1998,
relativa  alla  proroga per la procedura di aggiudicazione dei lavori
per la realizzazione dell'intervento sopracitato;
  Vista  la  nota n. 24905 del 30 luglio 1999, con la quale la stessa
regione dichiara temporaneamente inattuabile l'intervento sopracitato
e  contestualmente  pone  l'istanza  per  l'utilizzo  della  relativa
assegnazione   per   la   realizzazione  dell'intervento,  denominato
"presidio  ospedaliero  di  Aosta - Viale Ginevra - Riallocazione dei
servizi   di   anatomia   patologica   e  medicina  legale  al  piano
seminterrato   della   palazzina  infetti",  per  un  importo  di  L.
792.000.000, pari a 409.033,86 euro;
  Vista  la  deliberazione della giunta regionale della Valle d'Aosta
n.  69  del  18 gennaio 1999, avente per oggetto "Modificazione della
deliberazione  della  giunta  regionale  n. 3320 in data 22 settembre
1997, in seguito alla rimodulazione del programma generale in materia
di  edilizia  sanitaria  ai  fini  dell'avvio  della seconda fase del
programma straordinario di investimenti ex art. 20 legge n. 67/1988 e
successive modificazioni", che individua gli interventi da realizzare
nel corso della seconda fase di attuazione del piano di investimenti;
  Tenuto  conto  che  l'intervento  per  cui la regione Valle d'Aosta
chiede  la  ridestinazione  del  finanziamento  gia' assegnato con la
citata   delibera   CIPE   del  23 giugno  1995,  e'  inserito  nella
deliberazione della giunta regionale n. 69/99:
  Considerato  l'impegno  dell'amministrazione regionale a realizzare
con fondi propri, di pari importo al finanziamento suddetto, tutte le
opere  inerenti  all'intervento  di  "Ricollocazione gas medicali del
presidio  ospedaliero  di  Aosta"  non  appena  la  cronologia  degli
interventi lo rendera' attuabile;
  Visto  in  particolare  l'art.  1,  comma  1,  della  citata  legge
17 maggio  1999,  n.  144,  che  prevede  l'istituzione di "Nuclei di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici";
  Considerato  che e' in corso l'attivazione del nucleo del Ministero
della   sanita'   e   che   la   verifica  degli  investimenti  sara'
disciplinata,  d'intesa  con  il Ministero del tesoro, del bilancio e
della    programmazione   economica,   nell'ambito   dell'   emanando
regolamento  inerente  agli  accordi  di  programma ex art. 5-bis del
decreto  legislativo  n.  502 del 1992, come modificato da ultimo dal
decreto legislativo n. 229 del 1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'   revocato,   per   le  motivazioni  indicate  in  premessa,  il
finanziamento  di  L.  792.000.000, pari a 409.033,86 euro, assegnato
con deliberazione CIPE del 23 giugno 1995 alla regione autonoma della
Valle d'Aosta per la realizzazione dell'intervento di "ricollocazione
gas medicali del presidio ospedaliero di Aosta".
  2.  Il  predetto finanziamento di L. 792.000.000, pari a 409.033,86
euro,  viene  ridestinato  alla  stessa  regione per la realizzazione
dell'intervento  denominato  "Presidio  ospedaliero  di Aosta - Viale
Ginevra - Riallocazione dei servizi di anatomia patologica e medicina
legale al piano seminterrato della palazzina infetti".
  3. Nelle more della definizione del regolamento citato in premessa,
nell'ambito   del   quale   sara'   anche  disciplinata  la  verifica
dell'investimento,  la  regione autonoma della Valle d'Aosta assicura
che l'aggiudicazione e la consegna dei lavori inerenti al sopracitato
progetto  avvenga  entro  i  termini  previsti  dalla  circolare  del
Ministero   del   bilancio  e  della  sanita'  del  10 febbraio 1994,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 52 del
4 marzo 1994.
  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 17 ottobre 2000
                                      Il direttore generale: De Giuli