Cancellazione di alcune varieta' di specie agrarie dal relativo registro nazionale.(GU n.260 del 7-11-2000)
IL DIRETTORE GENERALE
delle politiche agricole
ed agroindustriali nazionali
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina
l'attivita' sementiera ed in particolare l'art. 24 che prevede
l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei
registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione
delle varieta' stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
Visti i registri predetti, nei quali sono stati iscritte, ai sensi
dell'art. 19 della legge n. 1096/1971 le varieta' di specie agricole,
le cui denominazioni e relativi decreti di iscrizione sono indicate
nel dispositivo;
Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare
della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n.
6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di
pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: "Nuove
disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro
nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie
di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Viste le richieste dei responsabili della conservazione in purezza
delle varieta' indicate nel dispositivo, volte ad ottenere la
cancellazione delle varieta' medesime dai registri nazionali;
Considerato che le varieta' delle quali e' stata chiesta la
cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;
Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della
legge n. 1096/1971, nella riunione del 4 ottobre 2000, ha espresso
parere favorevole alla cancellazione dai relativi registri delle
varieta' indicate nel dispositivo, come risulta dal verbale della
riunione stessa;
Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;
Decreta:
Art. 1.
A norma dell'art. 17 bis, quarto comma, lettera b), del decreto
del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, inserito dal
decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, le
sotto elencate varieta', iscritte nei registri nazionali delle
varieta' di specie di piante agrarie con i decreti a fianco di
ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi:
----> vedere tabella a pag. 21 della G.U. <----
Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo ed
entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 ottobre 2000
Il direttore generale: Ambrosio
Il decreto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di
legittimita' da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3
della legge 14 gennaio 1994, n. 20.