UNIVERSITA' DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 23 ottobre 2000 

Modificazioni allo statuto.
(GU n.273 del 22-11-2000)

                             IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  di  autonomia  di  questo  Ateneo approvato con
decreto  rettorale  30  settembre  1996,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 7 ottobre 1996, n. 235;
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato
con  regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e successive modificazioni
e integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30  settembre 1938, n. 1652 e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista  la  legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1994;
  Visto il comma 95, art. 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Perugia;
  Considerato   che  nelle  more  della  emanazione  del  regolamento
didattico   di   ateneo  le  modifiche  di  statuto  riguardanti  gli
ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  parere  favorevole del Consiglio universitario nazionale
del 13 luglio 2000;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Perugia, approvato e
modificato  con  i  decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente
modificato come appresso:
                           Articolo unico
  Gli  articoli  dal 10 al 12, titolo II, facolta' di giurisprudenza,
corso  di laurea in giurisprudenza, vengono soppressi e sostituti dai
nuovi  articoli  dal  10  al  16  con  conseguente  scorrimento della
numerazione degli articoli successivi:
"Corso  di laurea in giurisprudenza   Art. 10. - 1. Nella facolta' di
giurisprudenza  e'  impartito  l'insegnamento  di  tutte  le  materie
previste  come  fondamentali  nel  presente  statuto  e  delle  altre
materie,   attivate   per  delibera  del  consiglio  di  facolta'  in
osservanza delle norme vigenti. L'elenco degli insegnamenti impartiti
nella  facolta'  viene  comunicato  di anno in anno agli studenti nel
notiziario.
  2. Puo'  essere impartito per delibera del consiglio di facolta', e
deve intendersi previsto nel presente statuto, l'insegnamento di ogni
altra   materia   compresa   nei   settori   scientifico-disciplinari
determinati  dai  decreti  ministeriali  del  12  aprile 1994 e del 6
maggio  1994,  pubblicati  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana,  supplemento  ordinario  n.  184 dell'8 agosto 1994 e nelle
rispettive  integrazioni  e  modificazioni; rideterminati dal decreto
ministeriale del 23 giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
supplemento  ordinario  n.  175  del  29  luglio 1997, in quanto solo
richiamati  nell'art.  5  del decreto del Ministro dell'universita' e
della  ricerca scientifica e tecnologica 11 febbraio 1994, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 148 del 27 giugno
1994,   integrato   e   sostituito   con   il  decreto  del  Ministro
dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica 31 maggio
1995,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale, n. 266 del 14 novembre
1995,  salva  ogni  successiva  modifica  od integrazione delle norme
suddette.
  Art.  11. - 1. Per venire ammessi all'esame di laurea, gli studenti
debbono  aver  seguito  il  corso  e  superato  l'esame  di tutti gli
insegnamenti  fondamentali e di tanti insegnamenti complementari, con
durata  annuale  o  semestrale,  da raggiungere il numero di ventisei
annualita'.
  2. La   scelta   delle  materie  complementari  spetta  a  ciascuno
studente,  con  il  solo  limite  costituito  dall'esserne  impartito
l'insegnamento  di  anno  in  anno  nella facolta' di giurisprudenza,
oppure   in   altra  facolta'  determinata  dal  consiglio;  e  viene
esercitata secondo gli orientamenti di cui all'art. 13.
  Art.  12.  -  1. Sono  fondamentali  gli  insegnamenti  di  diritto
amministrativo  per  il settore disciplinare N10X, Diritto civile per
il  settore  N01X,  Diritto  commerciale per il settore N04X, Diritto
costituzionale per il settore N08X, Diritto del lavoro per il settore
N07X,  Diritto internazionale per il settore N14X, Diritto penale per
il  settore  N17X,  Diritto  processuale  civile per il settore N15X,
Economia  politica  per il settore P01A, Filosofia del diritto per il
settore  N20X,  Istituzioni  di  diritto privato per il settore N01X,
Istituzioni  di  diritto romano per il settore N18X, Procedura penale
per  il settore NI6X, Storia del diritto italiano medievale e moderno
per il settore N19X.
  2. E' non di meno obbligatorio un insegnamento scelto fra quelli di
Diritto  costituzionale  comparato per il settore N11X, Diritto delle
comunita'  europee per il settore N14X, Diritto privato comparato per
il settore N02X.
  3. Sono  fondamentali per gli studenti che non esercitino l'opzione
prevista  nel  comma  precedente, oltre gli insegnamenti elencati nel
comma 1, quelli di Diritto ecclesiastico per il settore N12X, Scienza
delle  finanze  per il settore P01C, Storia del diritto romano per il
settore N18X.
  Art.  13. - 1. Nell'esercizio della funzione attribuitale dall'art.
13,  comma  2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e per il fine di
cui  all'art.  8,  comma  5,  della  tabella  allegata al decreto del
Ministro  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
11  febbraio 1994,  la  facolta' dispone quelle materie diverse dalle
fondamentali,  al  cui insegnamento provveda, in orientamenti che gli
studenti  seguono  anche per la scelta delle materie non comprese tra
quelle elencate nel comma 1 dell'art. 12.
  2. Il  regolamento  previsto  dall'art. 11, comma 2, della legge 19
novembre  1990,  n.  341,  determina  le  materie  che compongono gli
orientamenti.
  3. Ciascun  orientamento  ricomprende,  oltre  a quelli individuati
come   fondamentali   dall'art.  12,  i  sette  insegnamenti  che  lo
caratterizzano  come obbligatori, nonche' due che lo studente sceglie
tra  quelli  impartiti  nella  facolta'  di giurisprudenza o in altre
facolta' dell'ateneo, purche' siano ritenuti mutuabili dai consiglio.
  Art. 14. - 1. Nel regolamento previsto dall'art. 11, comma 2, della
legge  19  novembre  1990,  n.  341,  la  facolta',  conformandosi al
regolamento  didattico  di  ateneo  previsto dal comma 1 del medesimo
articolo,  determina la successione degli insegnamenti fondamentali e
dei complementari nei quattro anni del corso di laurea.
  2. Salvo  ed  osservato  quanto  sia specialmente disposto, possono
sostenere  l'esame  sulle materie del secondo, del terzo e del quarto
anno del corso di laurea gli studenti che abbiano superato l'esame su
almeno  quattro  fra  le  materie del primo anno, compresi il diritto
costituzionale e le istituzioni di diritto privato.
  3. Il  consiglio  di  facolta' puo' autorizzare lo studente, che ne
faccia motivata richiesta entro il mese di dicembre, ad anticipare la
prova  d'esame  su  non  piu'  di due materie appartenenti ad un anno
diverso  da  quello  cui il medesimo e' iscritto, sempre osservate le
precedenze stabilite nel comma 2 di questo articolo e nel regolamento
didattico della facolta'; e sentita la commissione di tutorato.
  Art. 15. - 1. Per la funzione attribuita alla facolta' dall'art. 13
della  legge 19 novembre 1990, n. 341, e' costituita nel consiglio di
facolta'  una  commissione  di tutorato, composta dai direttori degli
istituti  o  da  loro  delegati.  I  lavori  della  commissione  sono
coordinati dal preside.
  2. La  commissione  si riunisce ogni due mesi e puo' avvalersi, per
il  primo esame delle pratiche a lei sottoposte, di ciascuno dei suoi
membri.
  Art.  16.  -  Gli  studenti gia' in corso nella facolta' ed i fuori
corso  possono  completare  gli  studi  secondo l'ordinamento vigente
all'atto   della   loro  immatricolazione  od  optare  per  il  nuovo
ordinamento  entro  il  quarto anno dall'entrata in vigore di questo,
come  prevedono  i  commi 1  e 3 dell'art. 4 del decreto del Ministro
dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  11
febbraio 1994".
  Il  presente  decreto  viene  inviato  per  la  pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Perugia, 23 ottobre 2000
                                             Il pro-rettore: Taticchi