AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE 26 ottobre 2000 

Rimborsi   spese   e   compensi   per  il  responsabile  dei  lavori.
(Determinazione n. 49/2000).
(GU n.273 del 22-11-2000)

          L'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
  A  questa  Autorita'  di  vigilanza sui lavori pubblici, sono state
segnalate  una  serie  di  questioni  concernenti il "rimborso spese"
della  Tariffa professionale degli ingegneri ed architetti nonche' il
compenso  da  riservare alla prestazione di "responsabile dei lavori"
di cui al decreto legislativo n. 494/1996.
  Il  consiglio  dell'Autorita',  ritenendo  le  questioni  sollevate
d'interesse, ha approvato la seguente determinazione.
  L'art.  4  della  legge n. 143 del 2 marzo 1949 - testo unico della
Tariffa  per  ingegneri  ed  architetti  -  individua  una  serie  di
prestazioni professionali nelle quali il tempo concorre come elemento
precipuo di valutazione, ed alle quali non si adatterebbero le usuali
tariffe "a percentuale", "a quantita'" o "a discrezione".
  I rilievi planoaltimetrici da porre a base della progettazione sono
compresi nel citato art. 4, lettera a).
  Conseguentemente  l'attivita' relativa ai rilievi e' da considerare
un'attivita'  accessoria  alla  progettazione  vera  e propria. Detto
carattere   accessorio   e'   poi   confermato  dall'art.  17,  comma
14-quinquies,  della  legge  n.  109/1994,  che  consente ad un certo
numero  d'attivita',  tra  cui  appunto i rilevi planoaltimetrici, di
essere  espletate  mediante  il  subappalto;  cio' in coerenza con il
principio  affermato  dalla giurisprudenza secondo cui il progettista
e'  sempre  tenuto ad eseguire personalmente l'incarico, sia pure con
l'ausilio degli operatori materiali (vds in proposito la CIRC. LL.PP.
del 7 ottobre 1996 n. 4488/UL).
  Dal  carattere  di  accessorieta'  discende  il diritto al rimborso
della spesa relativa, in conformita' all'art. 13 della stessa Tariffa
secondo  cui  al  progettista  "...  gli  sono  dovuti  a parte ed in
aggiunta  gli eventuali compensi a rimborso di cui agli articoli 4, 6
e 17.".
  Si  puo'  pertanto concludere che l'onere sostenuto dal progettista
per  l'effettuazione  dei  rilievi,  deve  essere compensato ai sensi
dell'art.  4  della Tariffa ed in aggiunta agli onorari a percentuale
della tabella A.
  Nondimeno,  si  pone  il  problema di chiarire piu' in generale con
quali   "modalita'"  deve  essere  esposta  la  spesa  da  parte  del
progettista,  ossia  se  la  stessa  deveessere  ragguagliata  ad una
percentuale  forfettaria  degli onorari di cui alla tabella A, oppure
analiticamente  indicate  e  comprovate;  modalita'  entrambe ammesse
dall'art. 13 della Tariffa.
  Il  regolamento  della  legge  quadro  approvato  con  decreto  del
Presidente  della Repubblica n. 554 del 21 dicembre 1999 ed in vigore
dal  28 luglio 2000 - all'art. 64, comma 1, lettera c), punto 1) a) -
nel   descrivere   le   modalita'   di  svolgimento  delle  gare  per
l'affidamento   degli   incarichi   di  progettazione,  fa  esplicito
riferimento  ad una percentuale, al netto del ribasso offerto, per il
rimborso delle spese che figura nella compilazione delle parcelle.
  Conclusivamente,  ed estendendo il piu' recente principio enunciato
dal  regolamento,  anche  alle  specifiche  professionali relative ad
incarichi  non  conferiti mediante procedura concorsuale, le parcelle
professionali  possono  esporre,  per  ogni  categoria di opere nelle
quali  e'  stato  disaggregato  l'importo  complessivo dei lavori, le
spese forfettariamente determinate.
  E'  stata  inoltre sollevata questione in ordine al rimborso per il
"plottaggio dei disegni".
  Si  osserva che questa e' un'attivita' materiale del professionista
- successiva alla elaborazione dei disegni - sorta evidentemente dopo
la  Tariffa  di cui alla legge n. 143/1949; certamente, la stessa non
puo'  considerarsi un'attivita' intellettuale del progettista e, come
tale, non puo' considerarsi inclusa nel compenso a percentuale di cui
alla tabella A. L'attivita' materiale di cui trattasi rientra percio'
nelle  spese  di cui all'art. 6 della Tariffa che prevede il rimborso
"...  di  qualsiasi  sussidio  od  opera necessaria all'esecuzione di
lavori fuori ufficio".
  Infine,  relativamente alla questione se sia dovuto il compenso per
l'attivita'   di   responsabile   dei  lavori,  nell'ipotesi  in  cui
l'Amministrazione  si  sia limitata a conferire, ai sensi del decreto
legislativo  n. 494/1996, il solo incarico di responsabile dei lavori
e   non  anche  di  coordinatore  per  la  sicurezza  nella  fase  di
progettazione, la risposta non puo' che essere negativa nel senso che
spetta  il  compenso  per l'incarico di coordinatore della sicurezza,
mentre,  non spetta per le funzioni del responsabile dei lavori, come
delineate  dal  citato  decreto  legislativo  n.  494/1996 per essere
queste esplicitamente demandate dall'art. 8, comma 2, del regolamento
n.  554  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica del
21 dicembre  1999,  al  responsabile  del  procedimento,  ai fini del
rispetto  delle  norme  sulla  sicurezza,  non puo' spettare comunque
alcuno.
    Roma, 26 ottobre 2000
                                                 Il presidente: Garri
Il segretario: Esposito