UNIVERSITA' DI VERONA

DECRETO 29 settembre 2000 

Modificazioni  allo  statuto  della  scuola  di  specializzazione  in
ginecologia ed ostetricia dell'Universita'.
(GU n.278 del 28-11-2000)

                             IL RETTORE
  Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, emanato
con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Vista  la  legge  2 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista la legge 18 novembre 1990, n. 341 - Riforma degli ordinamenti
didattici universitari;
  Vista  la  tabella  E  relativa  agli ordinamenti degli studi della
facolta'  di  medicina e chirurgia, allegata al regolamento didattico
d'Ateneo emanato con decreto rettorale n. 9922 del 15 ottobre 1998;
  Viste le modifiche all'ordinamento didattico formulate dagli organi
accademici di questo ateneo;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal Consiglio universitario
nazionale in data 28 giugno 2000;
                              Decreta:
  La  tabella  E  del regolamento didattico d'Ateneo dell'Universita'
degli studi di Verona e' modificata come di seguito specificato:
                           Articolo unico
  Dopo  l'art. 178 e con lo scorrimento degli articoli successivi, e'
modificato lo statuto della scuola di specializzazione in ginecologia
ed ostetricia.
              Statuto della scuola di specializzazione
                     in ginecologia e ostetricia
                              Art. 179.
  Nell'Universita'  degli  studi  di Verona e' istituita la scuola di
specializzazione  in  ginecologia ed ostetricia in due indirizzi come
specificato nel successivo art. 182.
  La  scuola ha lo scopo di formare medici specialisti in ginecologia
ed ostetricia, compresa la fisiopatologia della riproduzione umana.
  La  scuola  rilascia  il  titolo  di  specialista  in ginecologia e
ostetricia.
                              Art. 180.
  La durata del corso degli studi e' di cinque anni.
  Ciascun  anno  di  corso prevede di norma duecento ore di didattica
formale e seminariale ed attivita' di tirocinio guidate da effettuare
frequentando  le  strutture  sanitarie delle scuole universitarie e/o
ospedaliere   convenzionate,   sino   a  raggiungere  l'orario  annuo
complessivo  previsto  per il personale medico a tempo pieno operante
nel  Servizio  sanitario  nazionale.  L'ordinamento  specifico  della
scuola disciplina gli specifici obiettivi di formazione.
  Concorrono  al funzionamento della scuola la facolta' di medicina e
chirurgia,    nonche'    le   strutture   ospedaliere   eventualmente
convenzionate.
  Le  strutture convenzionabili debbono rispondere nel loro insieme a
tutti  i  requisiti  di  idoneita'  di  cui  all'art.  7  del decreto
legislativo n. 257/1991.
  La  formazione  deve  avvenire  nelle strutture universitarie ed in
quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali
tali  da  garantire,  oltre  ad una adeguata preparazione teorica, un
congruo  addestramento  professionale  pratico, compreso il tirocinio
nella misura stabilita dalla normativa comunitaria (legge n. 428/1990
e decreto legislativo n. 257/1991).
  Il   numero   effettivo   degli   iscritti   e'  determinato  dalla
programmazione  nazionale,  stabilita  di  concerto  tra il Ministero
della  sanita'  ed  il  Ministero  dell'universita'  e  della ricerca
scientifica  e  tecnologica e dalla successiva ripartizione dei posti
tra  le singole scuole. Il numero degli iscritti alla scuola non puo'
superare quello totale previsto nello statuto.
  Sono  ammessi  al concorso di ammissione alla scuola i laureati del
corso  di laurea in medicina e chirurgia che abbiano superato l'esame
di stato italiano.
  Sono  altresi'  ammessi al concorso coloro che siano in possesso di
titolo  di studio, conseguito presso universita' straniere e ritenuto
equipollente  dalle  competenti  autorita'  accademiche  italiane che
abbiano superato l'esame di stato italiano.
                              Art. 181.
  Il  consiglio  della scuola e' tenuto a determinare l'articolazione
del  corso  di  specializzazione ed il relativo piano degli studi nei
diversi anni e nelle strutture di cui al precedente art. 176.
  Il  consiglio  della  scuola, al fine di conseguire lo scopo di cui
all'art.  175  e  agli  obiettivi  previsti  nel  successivo  comma e
specificati  nelle  tabelle  A  e B relative agli standards formativi
specifici per ogni specializzazione, determina pertanto, nel rispetto
dei diritti dei malati:
    a) la   tipologia   delle  opportune  attivita'  didattiche,  ivi
comprese le attivita' di laboratorio pratiche e di tirocinio;
    b) la   suddivisione   nei   periodi  temporali  delle  attivita'
didattica teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di
tutorato.
  Il  piano  di studi e' determinato dal consiglio di ogni scuola nel
rispetto  degli  obiettivi  generali e di quelli da raggiungere nelle
diverse  aree,  degli  obiettivi  specifici  e  dei  relativi settori
scientifico-disciplinari  riportati per ogni singola specializzazione
nella specifica tabella A.
  L'organizzazione   del   processo  di  addestramento  ivi  compresa
l'attivita'  svolta  in  prima  persona, minima indispensabile per il
conseguimento del diploma, e' attuata nel rispetto di quanto previsto
per ogni singola specializzazione nella specifica tabella B.
  Il piano dettagliato delle attivita' formative di cui ai precedenti
commi  e'  deliberato  dal consiglio della scuola e reso pubblico nel
manifesto annuale degli studi.
                              Art. 182.
  All'inizio  di  ciascun  anno  di  corso  il consiglio della scuola
programma  le  attivita'  comuni  per  gli  specializzandi  e  quelle
specifiche relative al tirocinio.
  Per  tutta  la  durata della scuola gli specializzandi sono guidati
nel  loro  percorso  formativo  da  tutori  designati annualmente dal
consiglio della scuola.
  Il  tirocinio  e' svolto nelle strutture universitarie ed in quelle
ospedaliere   convenzionate.   Lo   svolgimento  delle  attivita'  di
tirocinio  e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti
ai quali sia affidata la responsabilita' didattica, in servizio nelle
strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.
  Il  consiglio della scuola puo' autorizzare un periodo di frequenza
all'estero  in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti
con  le  finalita'  della  scuola  per  periodi  complessivamente non
superiori  ad  un  anno.  A  conclusione  del  periodo  di  frequenza
all'estero,  il  consiglio della scuola puo' riconoscere utile, sulla
base  d'idonea  documentazione,  l'attivita'  svolta  nelle  suddette
strutture estere.
                              Art. 183.
  L'esame  finale  consta nella presentazione di un elaborato scritto
su   una  tematica,  coerente  con  i  fini  della  specializzazione,
assegnata  allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso
e realizzata sotto la guida di un docente della scuola.
  La   commissione  d'esame  per  il  conseguimento  del  diploma  di
specializzazione  e'  nominata  dal  rettore  dell'Ateneo, secondo la
vigente normativa.
  Lo  specializzando,  per essere ammesso all'esame finale, deve aver
frequentato  in  misura  corrispondente  al  monte ore previsto, aver
superato  gli esami annuali ed il tirocinio ed aver condotto in prima
persona,  con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti
medici   specialisti   certificati  secondo  lo  standards  nazionale
specifico riportato nelle tabelle B.
                              Art. 184.
  L'Universita', su proposta del consiglio della singola scuola e del
consiglio  della  facolta' di medicina e chirurgia quando trattasi di
piu'  scuole  per la stessa convenzione, puo' stabilire protocolli di
intesa  ai  sensi  del comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo n.
502/1992,  per  i  fini  di  cui  all'art.  16  del  medesimo decreto
legislativo.
  L'Universita',   su  proposta  del  consiglio  della  scuola,  puo'
altresi'  stabilire  convenzioni  con  enti  pubblici  o  privati con
finalita'   di  sovvenzionamento  per  lo  svolgimento  di  attivita'
coerenti con gli scopi della scuola.
                              Art. 185.
  Le  tabelle  A  e  B  sono  decretate  ed  aggiornate dal Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e tecnologica, con le
procedure  di  cui all'art. 9 della legge n. 341/1990. I criteri sono
applicati a tutti gli indirizzi previsti.
  La  tabella relativa ai requisiti minimi necessari per le strutture
convenzionabili  e'  decretata  ed aggiornata con le procedure di cui
all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.
                              Art. 186.
  La  scuola  di  specializzazione  in  ginecologia  ed ostetricia e'
articolata in due indirizzi:
    a) ginecologia e ostetricia;
    b) fisiopatologia della riproduzione umana.
                              Art. 187.
  Il  numero  massimo degli specializzandi che possono essere ammessi
e'  di  sei  per anno per un totale di trenta; entro questi limiti il
numero  e'  determinato  anno  per  anno  in funzione delle capacita'
formative delle strutture di cui all'art. 185.
                                                            Tabella A
                  PIANO DI STUDI E DI ADDESTRAMENTO
                         PROFESSIONALIZZANTE
Primo anno:
  Morfofisiologia   dell'apparato  genitale  e  fisiopatologia  della
fecondazione e dell'annidamento (ore 90):
    genetica medica, ore 10;
    istologia ed embriologia, ore 10;
    anatomia  macro  e  microscopia dell'apparato genitale e anatomia
topografica delle pelvi, ore 10;
    fisiopatologia della riproduzione umana, ore 20;
    ginecologia endocrinologica, ore 20;
    andrologia, ore 10;
    immunologia, ore 10.
  Ostetricia (gravidanza, parto e puerperio fisiologico) (ore 75):
    ostetricia, ore 35;
    endocrinologia ostetrica, ore 20;
    metodologia clinica, ore 20.
  Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione (ore 35):
    medicina preventiva, ore 15;
    psicologia e psicosomatica, ore 10;
    sessuologia, ore 10.
Secondo anno:
  Metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio, (ore 60):
    metodologia clinica (diagnostica ostetrica strumentale), ore 20;
    metodologia  clinica  (diagnostica ginecologica strumentale), ore
20;
    citopatologia, ore 10;
    patologia clinica, ore 10.
  Gravidanza e parto a rischio, (ore 60):
    tecniche operatorie in ostetricia, ore 20;
    anatomia e istologia patologica, ore 10;
    ostetricia, ore 30.
  Ginecologia, (ore 80):
    metodologia clinica (diagnostica ginecologica), ore 20;
    anatomia e istologia patologica, ore 10;
    ginecologia, ore 30;
    diagnostica senologica, ore 20.
Terzo anno:
  Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione (ore 30):
    pianificazione familiare, ore 10;
    organizzazione e programmazione sanitaria, ore 10;
    medicina legale e delle assicurazioni, ore 10.
  Gravidanza e parto a rischio (ore 60):
    tecniche operatorie in ostetricia, ore 30;
    diagnostica ostetrica per immagini, ore 10;
    ostetricia, ore 20.
  Medicina fetale (ore 50):
    ostetricia fetale (medica e chirurgica), ore 30;
    neonatologia, ore 20.
  Ginecologia (ore 60):
    ginecologia, ore 40;
    diagnostica per immagini, ore 20.
Quarto anno:
  Gravidanza e parto a rischio (ore 70):
    anestesia e rianimazione, ore 10;
    terapia del dolore, ore 10;
    ostetricia, ore 50.
  Ginecologia (ore 90):
    ginecologia, ore 35;
    ginecologia urologica, ore 15;
    ginecologia-ecografia   ginecologica   e   flussometria   doppler
dell'infanzia e dell'adolescenza, ore 10;
    tecniche  operatorie ginecologiche, addominali e vaginoperineali,
ore 30.
  Controllo   della   fertilita',   della   sterilita'  di  coppia  e
dell'educazione demografica (ore 30):
    immunopatologia della riproduzione umana, ore 10;
    diagnostica di laboratorio nella sterilita' di coppia, ore 10;
    diagnostica strumentale della sterilita' di coppia, ore 10.
  Terapia medica e chirurgica della sterilita' di coppia (ore 10):
    terapia medica della sterilita', ore 10.
Quinto anno (indirizzo in ginecologia ed ostetricia):
  Ginecologia (ore 120):
    chirurgia addominale, ore 20;
    tecniche  operatorie ginecologiche, addominale e vaginoperineali,
ore 50;
    endoscopia diagnostica ed operativa, ore 10;
    ginecologia, ore 40.
  Gravidanza e parto a rischio (ore 20):
    ecografia ostetrica e flussimetria doppler, ore 20.
  Ginecologia oncologica (ore 60):
    ginecologia oncologica, ore 30;
    chemioterapia antiblastica, ore 15;
    radiodiagnostica e radioterapia, ore 15.
Quinto    anno    (indirizzo   in   fisiopatologia   della
riproduzione umana):
  Andrologia (ore 20):
    endocrinologia andrologica, ore 10;
    fisiopatologia  dell'apparato genitale maschile in funzione della
riproduzione, ore 10.
  Diagnostica prenatale (ore 80):
    fisiopatologia embriofetale e placentare, ore 10;
    diagnostica di laboratorio strumentale prenatale, ore 15;
    monitoraggio ormonale biofisico e biochimico prenatale, ore 20;
    teratologia, ore 15;
    citogenetica, ore 10.
  Controllo   della   fertilita',   della   sterilita'  di  coppia  e
dell'educazione demografica (ore 40):
    contraccezione e pianificazione familiare, ore 20;
    principi di educazione demografica, ore 10;
    psicosomatica della riproduzione, ore 10.
  Terapia medica e chirurgica della sterilita' di coppia (ore 60):
    terapia medica della sterilita' maschile, ore 15;
    terapia medica della sterilita' di coppia, ore 15;
    operazioni ginecologiche di interesse riproduttivo, ore 10;
    operazioni andrologiche di interesse riproduttivo, ore 10;
    riproduzione assistita, ore 10.
                                                            Tabella B
                       CRITERIO COMPLESSIVO DI
                  ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE
  Per  essere  ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando
deve   dimostrare   d'aver   raggiunto   una   completa  preparazione
professionale    specifica,   basata   sulla   dimostrazione   d'aver
personalmente  eseguito  atti  medici  specialistici, come di seguito
specificato:
    6 mesi di chirurgia generale;
    attivita'  di diagnostica e prevenzione in oncologia ginecologica
per almeno 250 casi;
    attivita' di diagnostica e prevenzione di patologie gravidiche in
almeno 250 casi;
    almeno  50  interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 15%
condotti come primo operatore;
    almeno 120 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20%
condotti come primo operatore;
    almeno  250  interventi di piccola chirurgia, dei quali almeno il
40% condotti come primo operatore.
  Per l'indirizzo in fisiopatologia della riproduzione umana la parte
chirurgica  e' ridotta del 20% e lo specializzando deve aver eseguito
procedure  di fecondazione assistita in almeno 150 casi, dei quali il
25% condotte come responsabile delle procedure.
  Infine,  lo  specializzando  deve aver partecipato alla conduzione,
secondo   le   norme   di   buona  pratica  clinica,  di  almeno  tre
sperimentazioni cliniche controllate.
    Verona, 29 settembre 2000
                                                   Il rettore: Mosele