COMUNE DI PERUGIA

COMUNICATO

Determinazione  dell'aliquota  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000
(GU n.283 del 4-12-2000)

    Il comune di Perugia ha adottato il 22 febbraio 2000, la seguente
deliberazione in materia di determinazione dell'aliquote dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000:
      (Omissis).
    di  determinare  le  aliquote e le detrazioni dell'imposta I.C.I.
che  saranno  applicate  per  l'anno  2000,  ai  sensi  dell'art. 6 e
dell'art.  8  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella
seguente misura:
Aliquote:
    1)  aliquota  per  i  fabbricati  adibiti dal soggetto passivo ad
abitazione principale: 5,75 per mille;
    2)   aliquota   per  i  fabbricati  destinati  ed  effettivamente
utilizzati per lo svolgimento di attivita' commerciali ed artigianali
censiti catastalmente alle cat. C/1 - C/2 - C/3: 6 per mille;
    3)  aliquota  per  i fabbricati concessi in locazione a titolo di
abitazione  principale  alle condizioni definite dagli accordi di cui
all'art.  2,  comma  3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431: 5,75 per
mille;
    4) aliquota per i fabbricati non locati per i quali non risultino
essere  stati  registrati contratti di locazione da almeno 2 anni, ai
sensi  dell'art.  2,  comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431: 8
per mille;
    5)  aliquota  per  i  fabbricati  inagibili o inabitabili qualora
vengano  recuperati  a  fini  abitativi  e  risultino  effettivamente
utilizzati come abitazione: 4 per mille;
    6)  aliquota  per  i fabbricati oggetto di interventi di recupero
edilizio esterno: 4 per mille;
    7)  aliquota per gli altri immobili diversi dai fabbricati di cui
ai precedenti punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6), 7 per mille.
Detrazioni:
    elevazione  della detrazione d'imposta per abitazione principale,
da  L. 200.000 a L. 450.000 (art. 8, comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre  1992,  n. 504), ricorrendo per i contribuenti i seguenti
presupposti:
      la  maggior detrazione di L. 450.000 dell'imposta I.C.I. dovuta
per  l'anno  2000,  e'  accordata  per  le unita' immobiliari adibite
esclusivamente ad "abitazione principale" del proprietario ricorrendo
ambedue le seguenti condizioni:
        1) unita' immobiliari destinate esclusivamente ad "Abitazione
principale" del proprietario aventi valore imponibile ai fini I.C.I.,
graduato  in  rapporto  al  numero  dei  componenti  l'intero  nucleo
familiare di convivenza, non superiore ai seguenti limiti:
          L. 150.000.000 per nuclei fino a 4 componenti;
          L. 170.000.000 per nuclei di cinque componenti;
          L. 190.000.000 per nuclei di sei componenti;
          L. 220.000.000 per nuclei di sette componenti;
          L. 260.000.000 per nuclei di otto componenti ed oltre;
        2)  unita'  immobiliari  possedute da soggetti il cui reddito
imponibile  fiscale  lordo  complessivo,  riferito  all'intero nucleo
familiare  di  convivenza,  per l'anno 1999, non risulti superiore ai
seguenti limiti:
          per nuclei familiari composti da:
            una persona : L. 25.000.000;
            due persone : L. 30.000.000;
            tre persone : L. 35.000.000;
            quattro persone : L. 40.000.000;
            cinque persone : L. 45.000.000;
            oltre cinque persone: L. 50.000.000.
      (Omissis).