COMUNE DI PIOMBINO

COMUNICATO

Determinazione  dell'aliquota  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000
(GU n.283 del 4-12-2000)

    Il  comune  di  Piombino  (provincia  di  Livorno) ha adottato il
22 febbraio   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  dell'aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2000:
      (Omissis).
    1)  Di  stabilire  le aliquote I.C.I. valevoli per l'anno fiscale
2000, nelle seguenti misure:
      A)  5,9  per  mille:  unita'  immobiliari adibite ad abitazione
principale;
      B)  6,8  per mille: unita' immobiliari abitative non adibite ad
abitazione  principale  del  proprietario,  nei casi in cui non siano
assimilate  ad abitazioni principali ai sensi del vigente regolamento
comunale per l'applicazione dell'I.C.I., e siano locate con contratto
registrato;
      C)  7  per  mille:  unita'  immobiliari abitative non locate, e
comunque non comprese nelle tipologie di cui ai precedenti punti A) e
B);
      D)  6,4  per  mille:  altre  unita' immobiliari, non abitative,
diverse da quelle di cui ai punti A), B) e C);
    2)  di  stabilire la detrazione per l'abitazione principale nella
misura  di  L.  220.000,  elevata  a  L.  500.000  nei  casi e con le
modalita' indicate:
      A)   contribuenti  averti  tutte  la  seguenti  caratteristiche
soggettive:
        1.  i  componenti  della  famiglia  anagrafica  e  le persone
conviventi  non  abbiano  la  proprieta', l'usufrutto o altro diritto
reale  su  unita'  immobiliari della categoria catastale A diverse da
quella  in  cui risiedono e/o su unita' immobiliari appartenenti alle
categorie catastali C1, C3, C4 o C5;
        2.  il  reddito  familiare  complessivo lordo (comprensivo di
ogni  reddito  del  nucleo,  incluso  quello  dell'unita' immobiliare
soggetta   ad   I.C.I.   e   restando   inclusi  i  soli  assegni  di
accompagnamento)  riferito all'anno 1999, non sia superiore a lire 17
milioni  per famiglie composte da una sola persona, a lire 23 milioni
per  due  persone,  a  lire 25,5 milioni per tre persone, a lire 27,5
milioni per quattro persone, importi cui devono aggiungersi 6 milioni
per  ogni  componente  oltre  il  quarto  e  lire  1 milione per ogni
portatore di handicap;
        3.  sono  esclusi dal calcolo del reddito di cui al punto 2),
nel  limite  massimo  di 10 milioni, i redditi da pensione di persone
conviventi con il contribuente principale, purche' non proprietari di
altre  unita'  immobiliari.  Nel caso in cui il pensionato convivente
sia  contitolare  della  medesima  unita'  immobiliare  per  la quale
l'altro  proprietario  inoltra  istanza  di  maggiore  detrazione, si
proceda alla somma dei rispettivi redditi, detraendo dalla stessa una
sola   volta  il  suddetto  importo  di  10  milioni,  e  l'ulteriore
detrazione  viene  concessa  per  intero  ad uno dei due, o per quota
parte a ciascuno;
      B) contribuenti in particolari condizioni di disagio acononico,
su segnalazione e relazione dei servizi sociali;
    I  contribuenti che intendono usufruire dell'ulteriore detrazione
devono  presentare al comune una specifica istanza, corredata di ogni
atto  e  documento utile a comprovare il diritto alla stessa entro il
termine previsto dalla legge per la presentazione delle dichiarazioni
dei  redditi  e  delle  dichiarazioni per variazione I.C.I. dell'anno
1999.
    Il  comune si pronuncera' sulle istanze entro il termine previsto
per  il  pagamento  del  saldo I.C.I.; sempre entro tale termine, nei
casi  in  cui  l'esame  dell'istanza  non  sia  stato  completato, il
contribuente  ricevera'  comunicazione  nella  quale sara' invitato a
provvedere  al  pagamento  dal saldo come se la richiesta fosse stata
accolta.  In caso di successivo diniego, il contribuente sara' tenuto
a pagare soltanto la differenza dell'imposta.
    Il   pagamento  dell'acconto  dovra'  essere  fatto  per  intero;
tuttavia   i  contribuenti  che  abbiano  beneficiato  dell'ulteriore
detrazione  per  l'anno  1999,  pur  essendo  tenuti a presentare nei
suddetti termini la nuova istanza, possono allegare alla stessa copia
dei   relativi  provvedimenti  e  pagare  l'acconto  gia'  calcolando
l'ulteriore  detrazione;  inoltre,  coloro  che  abbiano  beneficiato
dell'ulteriore  detrazione per entrambi gli anni 1998 e 1999, possono
corredare  l'istanza  con  una  dichiarazione in carta semplice nella
quale  sia  specificato il permanere di tutte le condizioni richieste
per   beneficiare   ancora   dell'ulteriore   detrazione.  Il  comune
provvedera'   al   controllo   campionario   di   tali   richieste  e
dichiarazioni nel limite del 20%.
    L'istanza   di   ulteriore  detrazione  puo'  essere  validamente
inoltrata  anche  dopo  il  termine  stabilito, purche' entro la fine
dell'anno   solare  2000,  qualora  si  siano  verificate  situazioni
soggettive   personali   (quali,  ad  esempio,  licenziamento,  cassa
integrazione,  fallimento,  perdita documentata di una fonte certa di
reddito)  tali  da ridurre il reddito familiare complessivo lordo nei
limiti  sopra  indicati. In tal caso, l'istanza potra' essere accolta
solo  in  via  provvisoria,  diventando  definitiva  a  seguito della
presentazione  dei  documenti  comprovanti  ufficialmente  il reddito
familiare   complessivo  lordo  per  l'anno  2000.  Il  comune  dara'
comunicazione  della definitivita' o meno del provvedimento a seguito
della  presentazione dei suddetti documenti. Qualora il provvedimento
provvisorio  venisse revocato, il contribuente sara' tenuto alla sola
integrazione  d'imposta,  senza applicazione di sanzione pecuniaria e
interessi;
      3)  di  stabilire  che,  in  tutti  i casi nei quali una stessa
unita'  immobiliare, nel corso dell'anno fiscale cambi destinazione o
ne  vengano  modificate  le  modalita',  di utilizzo, l'aliquota e le
detrazioni   applicabili   vengano  calcolate  in  frazioni  mensili,
arrotondando  al  mese  intero  una  volta superati i primi 14 giorni
dello stesso;
      4)  di  stabilire  che, ai fini di quanto previsto dall'art. 8,
comma  1,  del  decreto  legislativo  n.  504/1992,  come  modificato
dall'art.  3, comma 55, della legge n. 662/1996, l'imposta e' ridotta
dal  50%  per  i  fabbricati  dichiarati inagibili o inabitabili e di
fatto  non  utilizzati,  limitatamente  al  periodo  durante il quale
sussistono  dette  condizioni.  L'inagibilita'  o  inabitabilita'  e'
accertata  dall'ufficio  tecnico  comunale  con  perizia a carico del
proprietario,   che   deve   allegare   idonea   documentazione.   In
alternativa,    il   contribuente   puo'   presentare   dichiarazione
sostitutiva  ai  sensi  della  legge  n.  15/1968  nella  quale siano
specificate  tali  condiziori.  La  riduzione dell'imposta si applica
dalla  data  di  presentazione  della  domanda  di  perizia  o  della
dichiarazione  sostitutiva di cui sopra. Sono considerati inagibili o
inabitabili    i   fabbricati   che   risultano   oggettivamente   ed
assolutamente  inidonei  all'uso  cui  sono  destinati per ragioni di
pericolo  all'integrita' fisica o alla saluta delle persone. Non sono
considerati  inagibili  o  inabitabili  gli  immobili  il cui mancato
utilizzo   sia   dovuto   a   lavori   di  manutenzione  ordinaria  o
straordinaria   di   qualsiasi   tipo   diretti  alla  conservazione,
all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici.
      (Omissis).