COMUNE DI RIPI

COMUNICATO

Determinazione  dell'aliquota  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000
(GU n.283 del 4-12-2000)

    Il  comune  di  Ripi  (provincia  di  Frosinone)  ha  adottato il
28 febbraio   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  dell'aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2000:
      (Omissis);
    I. (Omissis);
      2) aliquota  da  applicare  per  le  persone  fisiche  soggetti
passivi  per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi
possedute  in  aggiunta  all'abitazione  principale  e  locate  ad un
sogtetto che non le utilizza come abitazione principale: 5 per mille;
      3)  aliquota  da  applicare  a tutti i soggetti passivi per gli
alloggi posseduti e non locati: 5 per mille;
      4)  aliquota  da applicare ai soggetti passivi per gli immobili
diversi  dalle  abitazioni,  dagli stessi posseduti nel comune: 5 per
mille;
      (Omissis);
      7) aliquota  da  applicare  per  i  soggetti  passivi e per gli
immobili  che  non  rientrano  fra  quelli  previsti nelle precedenti
classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille;
    II. Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di
quanto  stabilito  dall'art.  5  del  decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito
dai  commi  48,  51  e  52,  lettera  a),  dell'art.  3  della  legge
23 dicembre 1996, n. 662;
    III. L'imposta e ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati
dichiarati  inagibili  od  inabitabili  e  di  fatto  non utilizzati,
limitatamente  al  periodo dell'anno durante il quale viene accertata
la  sussistenza  di  tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune,
con   perizia   a   carico   del   proprietario,  che  allega  idonea
documentazione  alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha
facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge
4  gennaio  1968,  n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la
data  d'inizio  delle  condizioni  che  rendono  inagibile e comunque
inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare
al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di
ricostruzione  o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale
l'immobile   e'   comunque  utilizzato.  Il  comune  puo'  effettuare
accertamenti  d'ufficio  per  verificare  la  veridicita'  di  quanto
dichiarato dal contribuente;
    IV.  L'aliquota  e' stabilita nella misura del quattro per mille,
per  un  periodo  non  superiore  a  .....  anni,  per  i fabbricati,
realizzati  per  la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per
oggetto  esclusivo  o  prevalente  dell'attivita'  la  costruzione  o
l'alienazione   di  beni.  Per  beneficiare  dell'aliquota  agevolata
l'impresa  deve  effettuare  immediata  dichiarazione al comune della
data  di  ultimazione  della costruzione, con avviso che la stessa e'
destinata   alla   vendita.  Entro  quindici  giorni  dalla  cessione
dell'immobile  l'impresa  deve  comunicare  al comune i dati relativi
agli  acquirenti  e  la  data del contratto. L'aliquota stabilita dal
presente   capo   e'   applicata  dalla  data  di  ultimazione  della
costruzione a quella del contratto di vendita;
    V.  Dall'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo  sono detratte, fino a
concorrenza  del  suo  ammontare,  L.  200.000  rapportate al periodo
dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita'
immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione  principale da piu' soggetti
passivi,  la  detrazione  spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla  quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la
determinazione   dell'imposta   dovuta   per   le   predette   unita'
immobiliari, e' inoltre stabilito che:
      (Omissis).
    Per   abitazione  principale  s'intende  quella  nella  quale  il
contribuente,  che  la  possiede a titolo di proprieta', usufrutto od
altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
    Le  disposizioni  di cui al presente capo si applicano anche alle
unita'   immobiliari   appartenenti   alle   cooperative  edilizie  a
proprieta'   indivisa  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari,   nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
Istituti autonomi per le case popolari;
      (Omissis).
    VII.   Viene   considerata  direttamente  adibita  ad  abitazione
principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  e  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero  o sanitari a seguito di ricovero permanente a
condizione che la stessa non risulti locata;
      (Omissis).
    X.  Di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del
decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n. 446, per l'applicazione
dell'art.  9  del  decreto  legislativo  n.  504/1992  relativo  alle
modalita'  di  applicazione  dell'imposta  ai  terreni  agricoli,  si
considerano  coltivatori  diretti  od  imprenditori agricoli a titolo
principale   le  persone  fisiche  iscritte  negli  appositi  elenchi
comunali  di  cui  all'art.  11  della  legge  n. 9/1963, soggette al
corrispondente  obbligo  assicurativo, la cui eventuale cancellazione
ha effetto a decorrere dal 10 gennaio dell'anno successivo.