COMUNE DI SAN VENANZO

COMUNICATO

Determinazione  dell'aliquota  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000
(GU n.283 del 4-12-2000)

    Il  comune  di  San  Venanzo  (provincia di Terni) ha adottato il
29 febbraio   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  dell'aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2000:
    (Omissis).
    1)  di  fissare,  per l'anno 2000, nella misura del 5,6 per mille
l'aliquota  I.C.I.  sulle abitazioni principali e relative pertinenze
cosi' come definite dal regolamento comunale vigente in materia;
    2)  di  fissare,  per l'anno 2000, nella misura del 6,8 per mille
l'aliquota   I.C.I.   su  tutte  le  tipologie  di  immobili  diversi
dall'abitazione principale e relative pertinenze;
    3)  di  dare  atto  che  la detrazione sull'abitazione principale
viene elevata a L. 300.000 limitatamente ai seguenti soggetti:
      1.a)  coloro  che  occupano  da  soli  l'abitazione (condizione
questa  che  dovra'  essere  provata dai beneficiari della riduzione,
oltre  che dalle risultanze anagrafiche attraverso autocertificazione
da redigersi ai sensi della legge n. 15/1968);
      1.b)  siano  proprietari  di un'unica abitazione e risiedano in
essa;
      1.c)   abbiano  un  reddito  annuo  imponibile  ai  fini  IRPEF
derivante unicamente da pensione INPS non superiore a L. 9.500.000;
      2.a)  coniugi  che  occupino  da  soli l'abitazione (condizione
questa  che  dovra'  essere  provata dai beneficiari della riduzione,
oltre che dalle risultanze anagrafiche, attraverso autocertificazione
da redigersi ai sensi della a legge n. 15/1968);
      2.b)  siano  proprietari  di un'unica abitazione e risiedano in
essa (il proprietario potra' essere uno dei due coniugi o entrambi in
percentuali uguali o diverse);
      2.c)   abbiano  un  reddito  annuo  imponibile  ai  fini  IRPEF
complessivo,  derivante  unicamente  da pensione INPS non superiore a
L. 13.000.000;
    4)  L'elevazione  della  detrazione da L. 200.000 a L. 300.000 di
cui  ai  punti  1)  e  2)  verra'  concessa  soltanto  a  coloro  che
presenteranno richiesta documentata corredata dei seguenti documenti:
      a) autocertificazione   dalla   quale   risultino  le  seguenti
dichiarazioni:
        che  i/il  richiedenti/e  non  sono/e' proprietari/o di altre
abitazioni oltre a quella per la quale chiedono/e la elevazione della
detrazione;
        che  i/il  richiedenti/e  sono/e'  effettivamente gli unici/o
occupanti/e dell'abitazione oggetto dell'agevolazione;
        il/i  richiedente/i  non  percepisce/ono  altri redditi oltre
alla  pensione  INPS  e  che  lo  stesso  non  superi l'importo annuo
imponibile  ai  fini  IRPEF  di  L.  9.500.000  nel  caso di un unico
soggetto e di L. 13.000.000 nel caso di coniugi;
      b) copia  dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata o in
mancanza il mod. 201;
    5)  di  fissare  al  30  giugno 2000 la data per la presentazione
della   richiesta,   corredata   dai  documenti  di  cui  sopra,  per
l'ottenimento dell'agevolazione.
    6)  di  dare atto che ad eccezione della fattispecie di cui sopra
la detrazione sull'abitazione principale resta fissata in L. 200.000.