COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

COMUNICATO

Determinazione  dell'aliquota  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000
(GU n.283 del 4-12-2000)

    Il  comune  di  Santarcangelo di Romagna (provincia di Rimini) ha
adottato  il  20 dicembre  1999  e  il  25 febbraio 2000, le seguenti
deliberazioni in materia di determinazione dell'aliquote dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000:
    (Omissis).
    5,1 per mille per i seguenti casi:
      a) per l'abitazione nella quale il contribuente che la possiede
a  titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento
o  in qualita' di locatario finanziario, ed i suoi familiari dimorano
abitualmente e per un massimo di due pertinenze;
      b) per  l'abitazione  appartenente  a  cooperativa  edilizia  a
proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale dal socio assegnatario
e per un massimo di due pertinenze;
      c) per l'alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto autonomo
case popolari e per un massimo di due pertinenze;
      d) per  l'abitazione  posseduta da cittadino italiano residente
all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata
e per un massimo di due pertinenze;
      e) l'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da
soggetto  anziano  o disabile che acquisisce la residenza in istituto
di   ricovero  o  sanitario  a  seguito  di  ricovero  permanente,  a
condizione  che  la stessa non risulti locata e per un massimo di due
pertinenze;
      f) per  l'abitazione locata con contratto registrato a soggetto
che  la  utilizza  come abitazione principale e per un massimo di due
pertinenze;
      g) per l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea
retta  e  collaterale  fino  al  secondo  grado  nella quale dimorano
abitualmente e per un massimo di due pertinenze;
      h) per  due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso
abitazione  dal  contribuente  e dai suoi familiari, a condizione che
venga  comprovato  che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta
di  variazione  ai  fini  dell'unificazione  catastale  delle  unita'
medesime.  In  tal  caso,  l'equiparazione  all'abitazione principale
decorre  dalla  stessa data in cui risulta essere stata presentata la
richiesta di variazione e per un massimo di due pertinenze;
      i) per  l'abitazione  posseduta  da  un  soggetto  che la legge
obbliga  a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora
l'unita'  immobiliare  risulti occupata, quale abitazione principale,
dai familiari del possessore e per un massimo di due pertinenze;
      l) per gli immobili di proprieta' di enti senza scopo di lucro,
di cui al comma 53, art. 3, della legge n. 662/1996 e per le relative
pertinenze;
    7  per mille per le abitazioni non locate e per quelle utilizzate
dal proprietario non rientranti nelle altre aliquote (seconde case) e
per le relative pertinenze;
    6,2 per mille per i seguenti casi:
      per  gli  immobili  locati  o  ceduti in comodato ad enti senza
scopo di lucro;
      per tutti gli altri immobili;
      per le pertinenze delle stesse unita' immobiliari;
    Ritenuto  di  determinare nuove detrazioni I.C.I. per l'anno 2000
nel modo seguente:
      L.  200.000  per  tutti  i  soggetti proprietari di prima casa,
cosi' come individuata nel regolamento comunale dell'imposta;
      L.   500.000   per  categorie  di  soggetti  in  situazione  di
particolare disagio economico o sociale;
    Dato  atto  che  con  la  fissazione delle aliquote e delle nuove
detrazioni  sopra  descritte  la  previsione  di entrata al titolo I,
cat. l,  risorsa 32 "Imposta comunale immobiliare" del bilancio 2000,
si  determina in complessive L. 6.600.000.000, tenuto conto anche del
prevedibile  aumento  dei  contribuenti dovuto al completamento delle
nuove urbanizzazioni;
    1)  di  prendere atto che per l'anno 2000 la detrazione ordinaria
per   l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  del
soggetto  passivo  e'  fissata in L. 200.000, con la precisazione che
tale   detrazione   spetta   a   tutte   le  abitazioni  assoggettate
all'aliquota  del  5,1  per  mille  di  cui sopra, ad eccezione delle
tipologie  previste  alle  lettere  f),  g)  ed  l) e che la parte di
detrazione  che  non  ha  trovato  capienza  in  sede  di  tassazione
dell'abitazione  principale, puo' essere detratta dall'imposta dovuta
sulle pertinenze;
    2)  di  determinare  per  l'anno  2000  in L. 500.000 l'ulteriore
detrazione per l'abitazione principale (per i soli casi previsti alle
lettere  a),  b)  e  c) in premessa indicata per i proprietari ovvero
titolari del diritto di usufrutto uso e abitazione:
      che  siano  pensionati che alla data del 30 giugno 2000 abbiano
compiuto i 60 anni di eta';
    oppure
      il   cui   nucleo  familiare  comprenda  persone  totalmente  o
permanentemente inabili al lavoro o con una invalidita' non inferiore
al 67%, ma tale da precludere un utile inserimento lavorativo;
    e che si trovino nelle sottoriportate condizioni:
      possedere  un reddito annuo lordo non superiore a L. 14.500.000
per  nucleo  familiare composto da una sola persona, di L. 28.228.500
per  nucleo familiare composto da due persone (per ogni componente in
piu' il reddito si aumenta di L. 14.500.000);
      essere proprietari ovvero titolari del diritto di usufrutto uso
o  abitazione  di una sola unita' immobiliare direttamente adibita ad
abitazione  principale  e  con  eventuali  pertinenze (garage o posto
auto, cantina, ecc.);
    3)  di  precisare  che  la maggiore  detrazione  di  cui al punto
precedente  spetta  in  caso  di  comproprieta', proporzionalmente al
numero  dei  proprietari  dell'immobile  che rientrino nelle suddette
condizioni;  la  parte  di  detrazione che non ha trovato capienza in
sede  di  tassazione dell'abitazione principale, puo' essere detratta
dall'imposta dovuta sulle pertinenze;
    4)  di dare atto che ai fini di cui ai punti 3) e 4) si considera
il   reddito   relativo   all'anno   1999   escludendo   dal  calcolo
dell'imponibile:
      i redditi soggetti a tassazione separata;
      i redditi esenti IRPEF;
      il  reddito  dell'unita' immobiliare direttamente abitata e con
eventuali pertinenze;
      i  redditi  dominicali  e  agrari  fino  a  L. 100.000,  se non
titolari di partita IVA;
      la maggiorazione sociale, invalidita';
    5)  di  stabilire  che  i  soggetti  che vorranno usufruire della
detrazione  di  L.  500.000  dovranno inviare o consegnare l'apposita
dichiarazione,  resa sulla modulistica all'uopo predisposta, entro il
termine del 30 giugno 2000, data di scadenza della I rata I.C.I.;
    (Omissis).
    1)  di  stabilire  le  seguenti  condizioni  reddituali  ai  fini
dell'ottenimento della ulteriore detrazione I.C.I. anno 2000:
      reddito  annuo  lordo  non superiore a L. 14.804.500 per nucleo
familiare  composto  da una sola persona, di L. 28.821.300 per nucleo
familiare  composto  da  due  persone (per ogni componente in piu' il
reddito si aumenta di L. 14.804.500).