REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2000 

Stralcio  di  un'area  ubicata  nel  comune di Grosotto, foglio n. 3,
mapp.   n.   157,   e  strada  vicinale  Vedeggio-Piana,  dall'ambito
territoriale   n.  2,  individuato  con  deliberazione  della  giunta
regionale  n.  IV/3859  del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di
reti  di collettamento acque reflue in localita' Dovere Alte da parte
del sig. Osmetti Elia. (Deliberazione n. VII/1390).
(GU n.3 del 4-1-2001 - Suppl. Straordinario)

                         LA GIUNTA REGIONALE

   VISTO  il Decreto Legislativo 29 ottobre n. 490 "Testo Unico delle
disposizioni  legislative in materia di beni culturali e ambientali a
norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352";
   VISTO  l'art.  82  del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono
state   delegate   alle  Regioni  a  statuto  ordinario  le  funzioni
amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;
   VISTO l'art. 1 ter della legge 8 agosto 1985, n. 431;
   VISTO  l'art.  3  della  l.r.  27  maggio  1985, n. 57, cosi' come
modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;
   VISTA  la  deliberazione  di  Giunta  Regionale  n. IV/3859 del 10
dicembre  1985  avente  per  oggetto  "Individuazione  delle  aree di
particolare  interesse  ambientale a norma della legge 8 agosto 1985,
n. 431;
   CONSIDERATO  che,  attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859
del  10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel
quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui
all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le
aree,  assoggettate  a  vincolo  paesaggistico, in base a specifico e
motivato  provvedimento  ex  lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope
legis"  in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma legge 8
agosto  1985,  n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo
di  inedificabilita'  ed  immodificabilita'  dello  stato  dei luoghi
previsto   dall'art.  1  ter  legge  8  agosto  1985,  n.  431,  fino
all'approvazione dei piani paesistici;
   VISTA  la  deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26
aprile 1988, avente per, oggetto "Criteri e procedure per il rilascio
dell'autorizzazione  ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la
realizzazione  di  opere  insistenti su aree di particolare interesse
ambientale  individuate  dalla  Regione  a norma della legge 8 agosto
1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";
   VISTA  la  deliberazione  della  Giunta  Regionale n. 22971 del 27
maggio  1992,  con  la  quale  si  ravvisa  l'esigenza di estendere i
criteri  e  le  procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7
della  legge  29  giugno  1939,  n.  1497, fissati con la sopracitata
deliberazione  della  Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di
riconosciuta rilevanza economico-sociale;
   RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del
18  luglio  1999,  ha  approvato definitivamente il progetto di piano
territoriale  paesistico  regionale ai sensi dell' art. 3 della legge
regionale  27  maggio  1985 n. 57, cosi' come modificato dall'art. 18
della  legge  regionale  27  maggio 1985 n. 57, cosi' come modificato
dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;
   RILEVATO  che,  in  base  alla  citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo
temporaneo  di  immodificabilita'  di  cui all'art. 1 ter della legge
431/85  opera  sino  all'entrata  in  vigore  del  Piano Territoriale
Paesistico  Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo
stesso opera ancora;
   CONSIDERATO,  comunque,  che  l'approvazione da parte della Giunta
Regionale  del  P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui
all'art.  1  ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare
la compatibilita' dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo
stralcio,  come  indicato  nella  D.G.R.L.  31898/88, costituisce una
sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;
   ATTESO,   dunque,   che   la  Giunta  regionale,  in  presenza  di
un'improrogabile   necessita'  di  realizzare  opere  di  particolare
rilevanza  pubblica,  ovvero economico-sociale, in aree per le quali,
seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste
un'esigenza   assoluta  di  immodificabilita',  puo'  predisporre  un
provvedimento  di  stralcio  delle  aree  interessate  dal  perimetro
individuato  dalla  delibera  n. 3859/85, nel quale siano considerati
tutti  quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed
economico-sociale,  tali da assicurare una valutazione del patrimonio
paesistico-ambientale   conforme   all'adottato   piano  territoriale
paesistico;
   PRESO  ATTO  che il dirigente dell'Unita' Organizzativa proponente
riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:
- che  in  data  17.07.2000  e'  pervenuta  l'istanza  del  Comune di
  Grosotto  (SO),  di  richiesta  di  stralcio  delle  aree  ai sensi
  dell'art.  1  ter  legge  431/85 da parte del Sig. Osmetti Elia per
  reti di collettamento acque reflue loc. Dovere Alte;
- che   dalle  risultanze  dell'istruttoria  svolta  dal  funzionario
  competente,  cosi'  come  risulta  dalla  relazione  agli  atti del
  Servizio,  si  evince  che  non  sussistono  esigenze  assolute  di
  immodificabilita' tali da giustificare la permanenza del vincolo di
  cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;
   PRESO  ATTO  inoltre  che  il  dirigente dell'Unita' Organizzativa
proponente  ritiene che vada riconosciuta la necessita' di realizzare
l'opera   di   cui   trattasi,  in  considerazione  dell'esigenza  di
soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i
quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale
non  puo'  esimersi  dal  prenderli in esame, in ragione dei problemi
gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area
in questione risulta assogettata;
   DATO  ATTO  che  la  presente  deliberazione  non  e'  soggetta  a
controllo  ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15
maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

                              DELIBERA:

1) di  stralciare,  per  le  motivazioni  di  cui in premessa, l'area
   ubicata  in  Comune  di  Grosotto  (SO)  fg.  3 mapp. 157 e strada
   vicinale   Vedeggio-Piana  per  la  sola  parte  interessata  alla
   realizzazione  delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n.
   2 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del
   10 dicembre 1985, per la realizzazione di reti collettamento acque
   reflue in loc. Dovere Alte;
2) di   ridefinire,   in   conseguenza  dello  stralcio  disposto  al
   precedente  punto  n.  1), l'ambito territoriale n. 2, individuato
   con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
3) di  pubblicare  la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale
   della  Repubblica,  ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno
   1940,  n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia,
   come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985,
   n.  57,  cosi'  come modificato dalla legge regionale 12 settembre
   1986, n. 54.

Milano, 29 settembre 2000

                                  Il segretario: SALA