MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 11 dicembre 2000 

Fissazione    del    termine    iniziale   di   presentazione   delle
dichiarazioni-domanda  per  l'accesso  ai benefici fiscali a sostegno
dell'innovazione  nelle  imprese industriali relative alle iniziative
nelle  regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento
e Bolzano.
(GU n.301 del 28-12-2000)

                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

  Visto  il  decreto-legge  28  marzo  1997,  n.  79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 ed, in particolare,
l'art.  13  che  prevede  "Misure fiscali a sostegno dell'innovazione
nelle imprese industriali";
  Visto  l'art.  17  della  legge  7  agosto  1997,  n.  266,  che ha
modificato  il  predetto  art. 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n.
79,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 28 maggio 1997, n.
140;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato,  di concerto con il Ministro delle finanze 27 marzo
1998,  n. 235, recante il regolamento sulle modalita' e procedure per
l'attuazione  di  misure  fiscali  a  sostegno dell'innovazione nelle
imprese  industriali  ed,  in particolare, il comma 2 dell'art. 5 che
demanda al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
con   proprio   decreto,   la   definizione   delle   informazioni  e
documentazioni  ulteriori  da  allegare  alla dichiarazione-domanda e
l'individuazione  del  concessionario  responsabile  delle  attivita'
istruttorie;
  Vista  la  circolare  del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  in  data  10 luglio 1998, n. 900290, pubblicata nel
supplemento   ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana  n.  131  del  24  luglio  1998,  con  la  quale  sono state
anticipate le istruzioni operative per consentire l'attivazione delle
misure fiscali di cui alla richiamata legge n. 140/1997;
  Visto  il  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di
conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dallo Stato alle
regioni ed altri enti locali;
  Considerato   che   a   seguito  dell'emanazione  del  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 26 maggio 2000, con il quale
sono  state,  tra  l'altro,  individuate  le  risorse  finanziarie da
trasferire  alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di
incentivi  alle  imprese,  mentre  si e' provveduto a trasferire alle
regionia statuto ordinario gli importi stanziati per l'anno 2000, per
le  regioni  a  statuto  speciale  il  trasferimento potra' avvenire,
secondo quanto previsto dall'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo
1998,  n.  112,  solo dopo l'adozione delle norme di attuazione degli
statuti;
  Considerato  che  pertanto  nelle  more dell'emanazione delle norme
succitate  la  gestione degli interventi relativi agli incentivi alle
imprese  nelle  regioni  a  statuto  speciale resta di competenza del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Considerato che e' tuttora in corso di definizione il provvedimento
di riparto tra i vari interventi delle disponibilita' del Fondo unico
per  gli  interventi  agevolati alle imprese di cui all'art. 52 della
legge  23  dicembre 1998, n. 448, accantonate sotto la voce "somme da
trasferire alle regioni" e relative alla quota spettante alle regioni
a statuto speciale ed alle provincie autonome di Trento e Bolzano;
  Considerato  che  il  provvedimento  di riparto sopra citato potra'
essere  operante,  acquisito  il  parere delle competenti Commissioni
parlamentari,  soltanto  nell'imminenza  della  conclusione dell'anno
corrente;
  Ravvisata  la  necessita'  di procedere alla fissazione dei termini
iniziali di presentazione delle domande di cui alle regioni a statuto
speciale e delle provincie di Trento e Bolzano, subordinatamente alla
disponibilita'  del  riparto  delle  risorse  tra  i  vari interventi
agevolati, tra cui quelli di cui alla legge n. 140/1997;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   Le  dichiarazioni-domanda  per  la  concessione  dei  benefici
previsti  dall'art.  13  del  decreto-legge  28  marzo  1997,  n. 79,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 28 maggio 1997, n. 140,
successivamente modificato dall'art. 17 della legge 7 agosto 1997, n.
266,  per  le  iniziative  nelle  regioni  a statuto speciale e nelle
province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  inerenti  i costi di cui
all'esercizio chiuso nell'anno solare 1999, possono essere presentate
o spedite dalle imprese industriali a partire dal giorno successivo a
quello  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del decreto di
ripartizione  delle disponibilita' del Fondo unico per gli interventi
agevolati  alle  imprese,  di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre
1998,  n.  448,  accantonate  sotto la voce "somme da trasferire alle
regioni".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 11 dicembre 2000
                                                   Il Ministro: Letta