DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 dicembre 2000 

Proroga   del   termine   che  autorizza  l'autocertificazione  della
rispondenza ai requisiti di sicurezza nelle regole tecniche di cui al
decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio
1999.
(GU n.300 del 27-12-2000)

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  l'art.  3  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 10
novembre 1997, n. 513;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 8
febbraio   1999   recante  regole  tecniche  per  la  formazione,  la
trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la
validazione,  anche  temporale,  dei  documenti  informatici ai sensi
dell'art.  3,  comma  1,  del  citato  decreto  del  Presidente della
Repubblica n. 513 del 1997 e, in particolare, l'art. 63;
  Ritenuta  l'opportunita' di differire il termine di cui all'art. 63
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999
in  considerazione  del  fatto  che  ancora  non  risulta definito il
sistema di certificazione per il livello di sicurezza ITSEC4;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art. 3, comma 2, del decreto del
Presidente  della  Repubblica n. 513 del 1997, entro il 28 marzo 2001
dovra'   provvedersi  al  primo  adeguamento  biennale  delle  regole
tecniche  contenute nel predetto decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  8 febbraio 1999 e che in tale occasione sara' altresi'
consentito   valutare   la   eventuale  necessita'  di  un  ulteriore
differimento del termine suddetto;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8
maggio  2000,  con  il  quale  e' stata attribuita al Ministro per la
funzione pubblica sen. prof. Franco Bassanini, tra l'altro, la delega
per  il  coordinamento delle attivita', anche di carattere normativo,
inerenti all'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, della legge
15 maggio 1997, n. 127, e della legge 16 giugno 1998, n. 191, nonche'
i  compiti  inerenti  la disciplina dei sistemi informatici presso le
pubbliche amministrazioni;
  Sentita    l'Autorita'    per    l'informatica    nella    pubblica
amministrazione;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1.  Il  periodo di diciotto mesi successivi alla data di entrata in
vigore  delle  regole tecniche, introdotte dal decreto del Presidente
del  Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, e' differito al 28 marzo
2001.
  Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 7 dicembre 2000

                                             p. Il Presidente
                                         del Consiglio dei Ministri
                                                 Bassanini