MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 27 dicembre 2000, n. 9005 

Iniziativa   comunitaria  P.M.I.  -  Sottoprogramma  III  "Interventi
multiregionali  FESR  -  obiettivi  1, 2 e 5b". Nuove disposizioni su
spese  ammissibili  (tempi  di  realizzazione  dei  progetti), misura
dell'agevolazione  (fatture  attive),  erogazione  delle agevolazioni
(richiesta di saldo).
(GU n.4 del 5-1-2001)
 
 Vigente al: 5-1-2001  
 

                                  Alle   piccole   e   medie  imprese
                                  interessate
                                  Alla Confindustria
                                  Alla Confapi
                                  Alla Confartigianato
                                  Alla    Confederazione    nazionale
                                  artigianato
                                  Alla    Confederazione    artigiana
                                  sindacati autonomi
                                  Alla      Confederazione     libere
                                  associazioni artigiane italiane
  Con  la  circolare  27  novembre  1997,  n. 267 sono stati definiti
criteri  e  modalita'  per  l'ottenimento delle agevolazioni previste
dalle  misure III.1 - sottomisura C, III.2 - sottomisure A e C, III.3
- sottomisure A e B, misura III.4, dell'iniziativa comunitaria P.M.I.
- Sottoprogramma III "Interventi multiregionali FESR - obiettivi 1, 2
e 5b".
  Si  forniscono  con la presente circolare ulteriori indicazioni per
la   presentazione   della   rendicontazione  finale  che  riguardano
esclusivamente   i   progetti  con  durata  triennale  (Misura  III.2
sottomisure A e C, misura III.3 sottomisure A e B, misura III.4).
  Nelle  circolari 27 novembre 1997, n. 267, 8 marzo 1999 n. 962070 e
4  agosto  2000,  n.  963591,  e' previsto che le spese per risultare
ammissibili  debbano essere effettuate entro il 31 dicembre 2000 e la
richiesta di erogazione del saldo, assieme alla documentazione finale
della spesa debba pervenire al Ministero entro il 30 giugno 2001.
  Al   30   novembre   2000  i  programmi  presentati  dalle  imprese
localizzate  in  aree  dell'obiettivo  1  al  di  fuori  dell'Abruzzo
risulterebbero in uno stato avanzato di realizzazione, ma tali da non
poter essere completati entro il 31 dicembre 2000.
  La   decisione   comunitaria  C  (96)  1333  del  24  giugno  1996,
nell'approvare il programma operativo P.M.I., ha stabilito, peraltro,
che  le  risorse  finanziarie  debbano  essere  erogate  entro  il 31
dicembre 2001.
  Si  ritiene,  pertanto,  di poter dispone un differimento temporale
della  data  termine  di  ammissibilita'  delle  spese sostenute e di
rendicontazione  delle stesse al fine di non pregiudicare i programmi
attuati  dalle  imprese  ed  il  pieno  utilizzo  dei fondi FESR resi
disponibili per la realizzazione dei predetti programmi.
  Il  termine  di  ammissibilita'  delle  spese  e'  conseguentemente
modificato  dal  31  dicembre 2000 al 30 aprile 2001; entro tale data
dovra'  avvenire la consegna dei beni, l'acquisizione delle fatture e
la   contabilizzazione   delle   spese   per   il  personale  nonche'
l'effettuazione dei versamenti previdenziali ed assistenziali.
  La  rendicontazione  finale  e la richiesta di erogazione del saldo
del  contributo dovra' pervenire al Ministero entro e non oltre il 30
giugno  2001, utilizzando, pena la revoca del contributo, il supporto
informatico  elaborato  e posto a disposizione delle imprese sul sito
Internet del Ministero.
  Per  le  imprese  localizzate nella regione Abruzzo, la Commissione
europea  -  Direzione  generale  politica  regionale  -  con  nota n.
00104818  del  14  dicembre  2000  non  ha  concesso  una deroga alla
decisione  C (97) 836 dell'11 aprile 1997, anche se le stesse imprese
partecipano   a   progetti  multiregionali;  conseguentemente  rimane
confermata  al  31  dicembre  2000  la data termine di ammissibilita'
delle spese.
    Roma, 27 dicembre 2000
                                                   Il Ministro: Letta