N. 85 ORDINANZA 22 - 28 marzo 2000

Ordinanza 22-28 marzo 2000
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Costituzione  e  intervento  in  giudizio  - Costituzione della parte
privata  - Termine di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza
di   rimessione   nella   Gazzetta   Ufficiale   -   Inosservanza   -
Inammissibilita' della costituzione.
- Legge  11  marzo  1953,  n.  87,  art.  25; norme integrative per i
  giudizi davanti alla Corte cost., art. 3.
Regione Lombardia - Impiego pubblico - Concorso per titoli a posti di
  qualifica dirigenziale nel ruolo della Giunta - Titoli valutabili -
  Esclusione della valutazione delle funzioni direttive svolte presso
  uffici  regionali (dal 15 dicembre 1973 al 31 luglio 1979) analoghe
  a   quelle   svolte  presso  altri  enti  pubblici  non  regionali,
  costituenti  titolo  valutabile - Asserita arbitraria disparita' di
  trattamento   tra  concorrenti  -  Erronea  e  immotivata  premessa
  interpretativa,  assunta  dal  rimettente  - Manifesta infondatezza
  della questione.
- Legge Regione Lombardia 10 gennaio 1995, n. 2, artt. 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3 e 97.
(GU n.15 del 5-4-2000 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare MIRABELLI;
  Giudici:  Francesco  GUIZZI,  Fernando  SANTOSUOSSO,  Massimo VARI,
Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA,
Carlo  MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della
legge   della  Regione  Lombardia  10 gennaio  1995,  n. 2  (Modifica
dell'art. 36  della  legge  regionale  29 novembre 1984, n. 60 "Norme
sullo  stato  giuridico  e  sul  trattamento  economico del personale
regionale"  e conseguenti adempimenti), promosso con Ordinanza emessa
l'8 maggio   1998   dal   Tribunale  amministrativo  regionale  della
Lombardia, sezione staccata di Brescia, sul ricorso proposto da Tosto
Nicolo'  contro la Regione Lombardia, iscritta al n. 649 del registro
ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1998.
    Visti  gli  atti di costituzione di Tosto Nicolo' e della Regione
Lombardia;
    Udito  nell'udienza pubblica del 7 marzo 2000 il giudice relatore
Cesare Ruperto;
    Udito  l'avv.to  Beniamino  Caravita  di  Toritto  per la Regione
Lombardia.
    Ritenuto   che  -  nel  corso  di  un  giudizio  promosso  da  un
concorrente  per  l'annullamento del provvedimento di reiezione della
domanda  di attribuzione d'un nuovo punteggio nel concorso per titoli
a  n. 152  posti  di  seconda  qualifica dirigenziale nel ruolo della
Giunta   della   Regione  Lombardia,  espletato  nel  1985  ai  sensi
dell'art. 36  della  legge  di quella Regione 29 novembre 1984, n. 60
(Norme   sullo  stato  giuridico  e  sul  trattamento  economico  del
personale  regionale),  come  interpretato  dalla  legge della stessa
Regione  27 marzo 1985, n. 22 (Interpretazione autentica dell'art. 36
della  legge  regionale  29 novembre  1984,  n. 60)  -  il  Tribunale
amministrativo   regionale   della  Lombardia,  sezione  staccata  di
Brescia, con Ordinanza emessa l'8 maggio 1998, ha sollevato questione
di  legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 legge della Regione
Lombardia  10 gennaio  1995,  n. 2 (Modifica dell'art. 36 della legge
regionale  29 novembre 1984, n. 60 "Norme sullo stato giuridico e sul
trattamento   economico   del   personale  regionale"  e  conseguenti
adempimenti),  nella parte in cui escludono dai titoli valutabili per
il  concorso  suddetto lo svolgimento presso la Regione, "nel periodo
dal  15 dicembre  1973  al  31 luglio  1979",  di funzioni analoghe a
quelle  svolte  nello  stesso  periodo  presso  altri enti pubblici e
costituenti, invece, titolo concorsuale valutabile;
        che,  infatti,  ad  avviso  del  giudice  a  quo il combinato
disposto  delle denunciate norme e dell'art. 36 della legge regionale
n. 60  del  1984, come interpretato dall'art. 1, terzo comma, lettera
c)   della   legge  regionale  n. 22  del  1985,  mentre  esclude  la
valutazione,  quale  titolo per il concorso, delle funzioni a livello
direttivo  svolte  presso  uffici  regionali  o  centri  regionali di
formazione professionale anteriormente alla data di entrata in vigore
della  legge  regionale  1 agosto  1979, n. 42 (con la quale - sempre
secondo  lo stesso giudice - vennero introdotti criteri non meramente
discrezionali  per  il conferimento di tali funzioni), ammette invece
la  valutazione,  agli  stessi  fini,  di analoghe funzioni direttive
svolte presso enti pubblici diversi dalla regione anche anteriormente
a  tale  data  (in particolare a partire dal 15 dicembre 1973), senza
che  rilevino  l'assetto  organizzativo degli enti o le modalita' del
conferimento delle funzioni;
        che,  pertanto, il rimettente lamenta la violazione, da parte
delle denunciate norme:
          a)  dell'art. 3  della  Costituzione,  per la disparita' di
trattamento  tra concorrenti che abbiano svolto, "prima della data di
entrata  in  vigore  della  legge regionale n. 42 del 1979", analoghe
funzioni direttive presso la Regione e presso altri enti pubblici;
          b)  dell'art. 97  della  Costituzione,  per  l'incongrua ed
arbitraria  discriminazione  nei  confronti  di  coloro  che  abbiano
maturato   la   propria  professionalita'  esercitando,  nel  periodo
predetto,  funzioni  direttive  nell'a'mbito  della  struttura  della
Regione Lombardia;
        che,  quanto  alla  rilevanza  della questione, il rimettente
osserva  come  l'eventuale  declaratoria di incostituzionalita' delle
norme   impugnate  determinerebbe  un  esito  della  lite  pienamente
favorevole  alla parte privata, consentendo il riconoscimento del suo
diritto  a vedersi valutate nel concorso le funzioni direttive svolte
presso  la  regione  anche  nel  periodo  "dal  15 dicembre  1973  al
31 luglio 1979";
        che,   con  memoria  depositata  il  1o giugno  1999,  si  e'
costituita  la  parte  privata  del  giudizio  a quo chiedendo che la
sollevata questione venga dichiarata fondata;
        che,  con  memoria  depositata  il  12 ottobre  1998,  si  e'
costituita in giudizio anche la Regione Lombardia, concludendo per la
declaratoria  di manifesta infondatezza della sollevata questione, se
intesa  ad ottenere una pronuncia vo'lta ad estendere la valutazione,
nella  procedura  concorsuale  di  cui  alla legge regionale n. 2 del
1995, delle funzioni direttive prestate nella regione dal 15 dicembre
1973  alla  data di entrata in vigore della legge regionale n. 42 del
1979; nonche' per la declaratoria di manifesta irrilevanza o comunque
di  infondatezza  della  stessa  questione,  se intesa ad ottenere la
caducazione  della  legge regionale n. 2 del 1995, nella parte in cui
prevede  la valutazione delle funzioni direttive prestate presso enti
pubblici diversi dalla regione nel medesimo periodo;
        che  la  Regione sottolinea la ragionevolezza dell'esclusione
della  valutazione  concorsuale  di  funzioni  svolte nella regione a
livello  direttivo  anteriormente  all'entrata  in vigore della legge
regionale  n. 42  del  1979,  quando cioe', come ammesso nella stessa
ordinanza  di rimessione, l'ordinamento regionale, in base alla legge
regionale  25 novembre  1973, n. 48, non prevedeva ancora ne' formali
strutture  direttive ne' la formalizzazione degli incarichi e quando,
in  base  all'art. 15  della  legge  regionale 16 giugno 1975, n. 94,
anche   gli   incarichi   di   direzione  dei  centri  di  formazione
professionale  erano  attribuiti  con  discrezionalita'  assoluta, in
assenza di criteri selettivi legislativamente predeterminati;
        che,  secondo  la  deducente,  anche  le  funzioni  a livello
direttivo  svolte  presso altri enti pubblici sono valutabili solo se
conferite  con  procedure  di incarico basate su requisiti oggettivi,
come definitivamente ribadito, con norma di interpretazione autentica
non  presa  in  considerazione  dal Collegio rimettente, dall'art. 4,
comma  14,  della  legge  regionale  27 gennaio  1998,  n. 1; per cui
sarebbe da escludere la denunciata disparita' di trattamento;
        che  -  osserva ancora la Regione - la sollevata questione di
legittimita'  costituzionale,  ove diretta a censurare l'attribuzione
di  punteggio  per  lo  svolgimento di funzioni direttive presso enti
pubblici  non  regionali  conferite  senza formalita' e senza criteri
predeterminati, sarebbe manifestamente irrilevante, perche' del tutto
estranea   alla  pretesa  sostanziale  avanzata  dal  ricorrente  nel
giudizio a quo.
    Considerato   che   la   costituzione   della  parte  privata  e'
inammissibile,  in  quanto  effettuata oltre il termine perentorio di
venti  giorni  dalla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione sulla
Gazzetta Ufficiale fissato dagli artt. 25, secondo comma, della legge
11 marzo  1953,  n. 87  e  3  delle  norme  integrative per i giudizi
davanti alla Corte;
        che  il rimettente lamenta - in riferimento agli artt. 3 e 97
della  Costituzione - che, ai fini dell'attribuzione di punteggio nel
concorso  per  titoli  di cui all'art. 36 della legge regionale n. 60
del  1984, come interpretato dalla legge regionale n. 22 del 1985, le
norme  denunciate,  mentre  escludono  la  rilevanza delle funzioni a
livello   direttivo  svolte  nell'a'mbito  regionale,  ove  conferite
anteriormente alla legge regionale n. 42 del 1979 (e, quindi, secondo
quanto  egli  stesso ammette, in base a scelte ancora discrezionali e
non  vincolate  a criteri obiettivi legislativamente predeterminati),
invece  attribuiscono  rilevanza ad analoghe funzioni comunque svolte
presso   altri   enti  pubblici,  a  partire  dal  15 dicembre  1973,
indipendentemente  dalle  modalita'  di  conferimento  e dall'assetto
organizzativo di tali enti;
        che,  dunque,  il  giudice  a quo nel chiedere la caducazione
delle  norme  impeditive  della  valutazione delle funzioni a livello
direttivo  svolte  nell'a'mbito  regionale anteriormente alla data di
entrata  in  vigore  della  legge  regionale  n. 42  del  1979, muove
dall'apodittica   premessa   interpretativa,  secondo  cui  sarebbero
valutabili  come  titolo  concorsuale le funzioni a livello direttivo
comunque   svolte  presso  enti  pubblici  non  regionali,  anche  se
conferite   informalmente   ed   in   base   a  scelte  assolutamente
discrezionali;
        che  tale  premessa,  non  solo  non  e' stata dimostrata dal
rimettente  - il quale non ha ottemperato all'obbligo di interpretare
le  norme denunciate in modo conforme a Costituzione e non ha neppure
indicato  alcuna  disposizione  che,  a partire dal 15 dicembre 1973,
consenta  un  siffatto conferimento di funzioni direttive presso enti
non  regionali -, ma appare in palese contrasto con i dati normativi,
segnatamente  con  la  legge  regionale  27 gennaio  1998,  n. 1 (non
menzionata  dal  giudice  a quo benche' pubblicata sin dal 30 gennaio
1998),  il  cui  art. 4,  comma 14, valorizza gli aspetti formali del
conferimento  di  funzioni e dell'assetto organizzativo dell'ente non
regionale,  interpretando  il  punto  C4  dell'art. 36, quarto comma,
della  legge  qui  in  esame,  nel  senso  di  considerare valutabili
soltanto:  "a) le funzioni dirigenziali espletate, anche in posizione
di   comando,   da  personale  inquadrato  in  qualifiche  o  livelli
dirigenziali  negli  enti  di provenienza; b) le funzioni formalmente
attribuite   di   direzione   o   di   responsabilita'  di  strutture
organizzative previste dagli ordinamenti degli enti di provenienza";
        che,   a   stregua  di  un'interpretazione  della  denunciata
normativa nei sensi appena indicati, appaiono prive di consistenza le
censure  di  irragionevole disparita' di trattamento e violazione del
principio  di  buon andamento della pubblica amministrazione, poiche'
la  limitazione  temporale  del  periodo  valutabile delle funzioni a
livello  direttivo  svolte  presso  la  regione  (cioe'  solo  quelle
conferite  in applicazione dei criteri formali introdotti dalla legge
regionale n. 42 del 1979), vale a rendere omogenee le funzioni stesse
con  quelle,  parimenti direttive, svolte (pur esse su basi formali e
secondo  criteri prefissati) presso enti non regionali anche prima di
quel periodo, a partire dal 15 dicembre 1973;
        che,  pertanto,  la  questione  va  dichiarata manifestamente
infondata.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  degli  artt. 1  e  2  della legge della
Regione  Lombardia 10 gennaio 1995, n. 2 (Modifica dell'art. 36 della
legge  regionale 29 novembre 1984, n. 60 "Norme sullo stato giuridico
e  sul  trattamento  economico del personale regionale" e conseguenti
adempimenti),  sollevata  -  in  riferimento  agli artt. 3 e 97 della
Costituzione   -   dal   Tribunale   amministrativo  regionale  della
Lombardia,  sezione  staccata di Brescia, con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
    Cosi' deciso nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 22 marzo 2000.
                      Il Presidente: Mirabelli
                        Il redattore: Ruperto
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 28 marzo 2000.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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