N. 531 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 novembre 1999

Ordinanza  emessa  il  5  novembre  1999 dal tribunale amministrativo
regionale,   per   la  Sicilia  sul  ricorso  proposto  da  Imperiale
Melchiorre contro comune di Marsala

Edilizia e urbanistica - Istanza di concessione in sanatoria di opere
edilizie  abusive  -  Domanda  di  riesame del diniego di concessione
richiesta  con  precedente  istanza - Termine per la presentazione di
sessanta   giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge
censurata, anche in caso di notifica del diniego successiva alla data
stessa  Disparita'  di  trattamento di situazioni identiche in base a
mero elemento temporale correlato alla celerita' dell'amministrazione
- Incidenza sul principio di buon andamento della p.a.
- Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 38.
- Costituzione, artt. 3 e 97.
(GU n.40 del 27-9-2000 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza sul ricorso n. 2880/1999,
  sezione  II,  proposto  da  Imperiale  Melchiorre,  rappresentato e
  difeso    dall'avv.to   Salvatore   Giacalone,   ed   elettivamente
  domiciliato  presso  lo  studio  dell'avv.to  Giovanni Immordino in
  Palermo, via Liberta' n. 171;
    Contro  il Comune di Marsala, in persona del sindaco pro-tempore,
  non  costituito  in  giudizio,  per  l'annullamento della ordinanza
  n. 237  del  5  ottobre  1999  di  demolizione  delle  opere edili,
  asseritamente abusive, ivi indicate;
    Visto il ricorso introduttivo del giudizio;
    Uditi  il  relatore  Cons.  Salvatore  Veneziano,  e  l'avv.to S.
  Giacalone per il ricorrente;
    Vista la documentazione tutta in atti;
    Vista  l'ordinanza  n. 1729/1999 con la quale e' stato sospeso ex
  art. 21  della  legge  6  dicembre  1971,  n. 1034 il provvedimento
  impugnato;
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

                              F a t t o

    Con   ricorso  notificato  l'8  ottobre  1999,  e  depositato  il
  successivo 22 ottobre, il ricorrente espone:
        a) di avere presentato al comune di Marsala in data 15 giugno
  1987  istanza  di  concessione in sanatoria ex legge n. 47/1985, in
  riferimento   ad   un   corpo  di  fabbrica  adibito  ad  attivita'
  artigianale  e  realizzato  in  assenza  di concessione edile, e di
  avere  successivamente  impugnato  con  ricorso  a questo tribunale
  (R.G.  n. 1467/1998,  pendente presso la sezione) la determinazione
  sindacale  con  la quale - sebbene fosse stata integralmente pagata
  l'oblazione  dovuta  - era stata respinta l'istanza sul presupposto
  dell'assunta  realizzazione  dell'opera  in  epoca successiva al 1o
  ottobre 1983;
        b)  di  avere  presentato  in  data 30 maggio 1998 - entro il
  termine  di  60  giorni dalla notifica del provvedimento di diniego
  sopraindicato  -  istanza  di  riesame  ai  sensi  del comma 10-bis
  dell'art. 39  della  legge  23 dicembre 1994 n. 724, comma aggiunto
  dall'art. 2,  comma  37,  legge 23 dicembre 1996 n. 662, e di avere
  successivamente  impugnato  con  ricorso  a  questo tribunale (R.G.
  n. 3319/1998,   pendente   presso  la  sezione)  la  determinazione
  sindacale con la quale era stata respinta l'istanza sul presupposto
  della tardivita' della stessa;
        c)   di  impugnare,  con  il  presente  ricorso,  l'ordinanza
  sindacale  con  la  quale  -  sul  presupposto  dei due dinieghi di
  rilascio  della  concessione  in  sanatoria  -  viene  ingiunta  la
  demolizione delle opere ritenute abusive.
    Deduce   il   ricorrente,   tra   le   altre  censure,  anche  la
  illegittimita'  costituzionale del comma 38 dell'art. 2 della legge
  23  dicembre  1996 n. 662, nella parte nella quale prescrive che la
  domanda  di  cui  al  comma  10-bis dell'art. 39 della citata legge
  n. 724  del 1994 debba essere presentata entro 60 giorni dalla data
  di  entrata  in  vigore  della legge, anche qualora la notifica del
  provvedimento  di  diniego  intervenga successivamente alla data di
  entrata in vigore della legge stessa.
    Alla  camera  di  consiglio del 5 novembre 1999 e' stata adottata
  l'ordinanza  n. 2073/1998  con la quale e' stato sospeso ex art. 21
  della  legge  6  dicembre  1971, n. 1034 il provvedimento impugnata
  nelle   more  della  decisione  della  Corte  costituzionale  sulla
  questione che viene sollevata con la presente ordinanza.

                            D i r i t t o

    A. - Osserva il collegio che la problematica di costituzionalita'
  dedotta  sia  con il ricorso all'esame che con il precedente - gia'
  proposto  avverso il diniego di rideterminazione ai sensi del comma
  10-bis  dell'art. 39  della  legge  23  dicembre 1994 n. 724, comma
  aggiunto  dall'art. 2,  comma  37, legge 23 dicembre 1996 n. 662, -
  attiene  alla  previsione  del  comma 38 dell'art. 2 della legge 23
  dicembre  1996 n. 662, secondo il quale "la domanda di cui al comma
  10-bis  dell'art. 39  della  citata  legge  n. 724 deI 1994 ...deve
  essere  presentata  entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
  della presente legge".
    Il  ricorrente  deduce l'incostituzionalita' di tale prescrizione
  con  riferimento  all'ipotesi  -  espressamente  prevista - che "la
  notifica  del  provvedimento  di diniego intervenga successivamente
  alla data di entrata in vigore della presente legge".
    B.  -  In  via  preliminare  il  collegio  ritiene sussistente il
  requisito   della   rilevanza   della   questione,  ai  fini  della
  definizione  della  istanza  cautelare sottoposta al suo esame - ed
  allo  stato  solo  temporaneamente decisa con separata ordinanza, -
  giacche'   la   norma   sopraindicata  appare  essere  stata  posta
  dall'amm.ne  comunale  di  Marsala  a  fondamento  del  diniego  di
  rideterminazione ai sensi del comma 10-bis dell'art. 39 della legge
  23 dicembre 1994 n. 724.
    C.  -  II  collegio ritiene, altresi', che sussistano consistenti
  dubbi  di costituzionalita' in ordine al comma 38 dell'art. 2 della
  legge  23  dicembre  1996 n. 662, nella parte nella quale prescrive
  che  la  domanda  di  cui al comma l0-bis dell'art. 39 della citata
  legge n. 724 del 1994 debba essere presentata entro 60 giorni dalla
  data  di  entrata  in  vigore  della  detta legge, anche qualora la
  notifica  del  provvedimento  di diniego intervenga successivamente
  alla data di entrata in vigore della legge stessa.
    Ed  invero  la  prescrizione  di  legge  impone  la presentazione
  dell'istanza  ai  sensi  del comma 10-bis dell'art. 39 della citata
  legge  n. 724 del 1994 nel medesimo termine di 60 giorni decorrenti
  dalla entrata in vigore della legge n. 662 del 1996 sia ai soggetti
  ai  quali  fosse stato in precedenza notificato il provvedimento di
  diniego  del  rilascio della concessione in sanatoria, sia a quelli
  per  i  quali la detta istanza fosse a quella data ancora all'esame
  del-" l'amm.ne comunale competente.
    Detta prescrizione appare al collegio contrastante:
        con  l'art. 3  Cost.,  che  impone  al  legislatore  -  quale
  risvolto   del   principio   di   uguaglianza   sostanziale   -  di
  differenziare  il  trattamento  di  situazioni sostanziali tra loro
  diverse;
        con  l'art. 97 Cost., che impone al legislatore di improntare
  la  disciplina  amministrativa  al conseguimento del buon andamento
  della stessa.
    Sotto  il  primo  profilo,  la  prescrizione  censurata onera del
  medesimo     adempimento     (presentazione     dell'istanza     di
  rideterminazione)   sia   il  soggetto  al  quale  sia  gia'  stato
  notificato il diniego di concessione edile in sanatoria, il quale i
  quindi   ben  consapevole  della  abusivita'  delle  opere  oggetto
  dell'istanza  stessa,  sia  il  soggetto  per il quale l'istanza di
  concessione  edile  in  sanatoria  sia ancora pendente alla data di
  scadenza  del  termine per il compimento dell'adempimento, il quale
  ha  invece  ancora  una  legittima aspettativa al conseguimento del
  provvedimento  favorevole  richiesto.  E  cio'  in  relazione  alla
  maggiore, o minore, celerita' dell'amm.ne nell'esaminare le istanze
  ex   legge   n. 47/1985,   indipendentemente   dalla   condotta   e
  dall'operato del soggetto privato.
    Sotto  il  secondo  profilo,  la  prescrizione  censurata  appare
  contraria    al    principio   del   buon   andamento   dell'azione
  amministrativa  -  del quale costituiscono sicuramente applicazione
  le  iniziative  per  la  semplificazione  amministrativa di recente
  realizzate  dal  legislatore  e  dal Governo - per avere imposto un
  adempimento   del   quale  non  consti  la  necessita',  attesa  la
  perdurante  possibilita' di accoglimento dell'originaria istanza ex
  legge n. 47/1985.
                              P. Q. M.
    Dichiara  rilevante  per  la  definizione  del  presente giudizio
  cautelare  e  non  manifestamente  infondata, nei termini di cui in
  motivazione,   la  questione  di  costituzionalita'  del  comma  38
  dell'art. 2  della legge 23 dicembre 1996 n. 662, nella parte nella
  quale  prescrive che la domanda di cui al comma 10-bis dell'art. 39
  della citata legge n. 724 del 1994 debba essere presentata entro 60
  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore della detta legge, anche
  qualora   la  notifica  del  provvedimento  di  diniego  intervenga
  successivamente  alla data di entrata in vigore della legge stessa,
  per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione;
    Sospende il giudizio in corso e ordina la trasmissione degli atti
  alla Corte costituzionale;
    Ordina  alla  segreteria  di  provvedere alla notificazione della
  presente  ordinanza  alle  parti  in  causa  ed  al  Presidente del
  Consiglio  dei  Ministri  ed  alla  comunicazione  della  stessa ai
  Presidenti delle due Camere del Parlamento.

    Cosi' deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 5 novembre
  1999.
                        Il Presidente:  Adamo
                       L'estensore: Veneziano
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