Concorso per ottomilacinquecento posti nei centri vacanze marini e montani in Italia e per quattordicimilacinquecento posti per i centri vacanze studio all'estero a favore di orfani e figli di iscritti all'I.N.P.D.A.P. stagione estiva 2001.(GU n.1 del 2-1-2001)
In favore degli orfani e figli di iscritti, per la stagione estiva del corrente anno 2001, l'I.N.P.D.A.P. mette a concorso: ottomilacinquecento posti nei centri vacanze in Italia di cui: tremila presso localita' marine; cinquemilacinquecento presso localita' montane; quattordicimilacinquecento posti per le vacanze studio all'estero di cui: centocinquanta in Austria per lo studio del tedesco; millecinquecento in Francia per lo studio del francese; dodicimilaottocentocinquanta in Gran Bretagna e Irlanda per lo studio dell'inglese. Il soggiorno sara' articolato in turni della durata di quindici giorni sia per i centri vacanze in Italia che per le vacanze studio all'estero. L'assegnazione dei turni e delle destinazioni e' disposta dall'Istituto il quale si riserva la facolta' di annullare o modificare l'organizzazione dei programmi previsti, ove motivi contingenti lo rendessero necessario. La domanda per l'ammissione dei minori ai centri vacanze in Italia e alle vacanze studio all'estero deve essere presentata, per gli orfani, dal genitore superstite o dal tutore, per i figli, dal genitore iscritto all'I.N.P.D.A.P., presso gli uffici provinciali I.N.P.D.A.P. competenti per territorio in relazione al luogo di residenza anagrafica dei minori medesimi. La domanda deve essere redatta sull'apposito modello, da ritirare presso i predetti uffici e/o rappresentato sul sito I.N.P.D.A.P. all'indirizzo www.inpdap.it Le domande, corredate della documentazione di seguito specificata per i singoli soggiorni, devono essere presentate o spedite, a pena di decadenza, entro e non oltre il 2 marzo 2001. Non saranno prese in considerazione, ancorche' trasmesse nei termini, le istanze pervenute, per qualsiasi ragione, dopo la formazione delle graduatorie. Requisiti per l'ammissione Possono partecipare al concorso: 1) gli orfani di iscritti all'I.N.P.D.A.P., dipendenti dello Stato ed altre categorie di personale iscritti al Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1032/1973 e gli iscritti alle casse pensioni amministrate dall'I.N.P.D.A.P. medesimo, iscritti al predetto fondo ai sensi dell'art. 1, commi 243 e 245, della legge n. 662/1996. Sono equiparati agli orfani, ai soli fini dell'inserimento in graduatoria, i figli degli iscritti dispensati dal servizio per infermita' che comporti assoluta e permanente inabilita' a proficuo lavoro; 2) i figli di iscritti all'I.N.P.D.A.P. (come sopra specificato), in attivita' di servizio alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda; sono equiparati ai figli legittimi, i legittimati, gli adottivi, gli affiliati, i figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati e gli esposti regolarmente affidati. Sono esclusi dal beneficio gli orfani e i figli dei dipendenti I.N.P.D.A.P. Per i centri vacanze in Italia, sono ammessi gli aspiranti, riconosciuti bisognevoli di cure climatiche, nati nel periodo dal 1o gennaio 1989 al 31 dicembre 1993. Per le vacanze studio all'estero, gli aspiranti devono aver conseguito la promozione alla classe superiore nella sessione estiva dell'anno scolastico 1999/2000, ed essere nati nel periodo dal 1o gennaio 1986 al 31 dicembre 1988. Saranno esclusi dall'ammissione coloro che risulteranno affetti da malattie infettive diffusive o da patologie incompatibili con la vita di comunita' o che richiedano assistenza specializzata individuale; gli ammessi potranno fruire del beneficio soltanto per un turno. Le date iniziali e finali dei turni saranno comunicate all'atto dell'ammissione. Documentazione La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti esenti da bollo: 1) dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risulti: a) lo stato di famiglia (art. 3, comma 10, legge n. 127/1997); b) la posizione giuridica dell'iscritto o dell'ex iscritto e la data di decorrenza dell'assunzione; c) la promozione del minore alla classe superiore, nella sessione estiva dell'anno scolastico precedente la data di scadenza prevista per la presentazione della domanda di partecipazione e la lingua o le lingue studiate; 2) dichiarazione di idoneita' alla vita comunitaria da cui risulti che il minore e' esente da patologie incompatibili con la vita di comunita' o che richiedano assistenza specializzata individuale. Le schede sanitarie, devono essere compilate in tutte le parti ai sensi della circolare ministeriale n. 6 del 24 aprile 2000 dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta o dal medico A.S.L. di residenza nei cinque giorni precedenti la partenza del minore; di esse una copia va inviata all'ufficio provinciale I.N.P.D.A.P. competente per territorio e l'altra va consegnata dal minore al medico del centro vacanze. Per l'ammissione alle vacanze studio all'estero, oltre alla documentazione di cui ai punti 1) e 2), la domanda deve essere corredata della dichiarazione congiunta rilasciata dai genitori o, in caso di orfano, dal genitore esercente la patria potesta' ovvero dal tutore, con firme autenticate ai sensi delle vigenti disposizioni, che autorizzi l'Istituto ad avviare all'estero il minore. L'Istituto si riserva la facolta' di chiedere ulteriore documentazione per l'eventuale ammissione presso i centri vacanze in Italia e le vacanze studio all'estero. Ammissione L'ammissione ai centri vacanze in Italia e' effettuata sulla base di graduatorie nazionali suddivise tra localita' marine e montane, mentre l'ammissione alle vacanze studio all'estero e' effettuata sulla base di graduatorie nazionali suddivise per lingue straniere; per ogni minore puo' essere presentata una sola domanda. Fatta salva la riserva assoluta di posti in favore degli orfani degli iscritti, tutte le graduatorie sono redatte secondo il criterio della maggiore anzianita' dei minori. Per le graduatorie delle vacanze studio all'estero, coloro che hanno gia' usufruito di tale prestazione negli anni precedenti, ad eccezione degli orfani di iscritti, vanno graduati dopo i minori che non hanno mai goduto del beneficio in questione. Per i centri vacanze in Italia e per le vacanze studio all'estero e' prevista una riserva di posti, nel limite massimo del cinque per cento della disponibilita' totale, per situazioni particolari, secondo il seguente ordine di priorita': figlio di iscritto all'I.N.P.D.A.P. orfano dell'altro genitore, minore appartenente a nucleo familiare con un genitore o fratello affetto da invalidita' superiore al settanta per cento, minore appartenente a famiglia con almeno quattro figli a carico, figlio di genitori divorziati o separati e figlio di madre nubile o padre celibe. Tali situazioni devono essere rappresentate nella domanda di ammissione e idoneamente documentate. L'esito del concorso sara' comunicato a tutti i partecipanti dopo l'approvazione delle relative graduatorie. Eventuali ricorsi dovranno essere presentati, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, all'I.N.P.D.A.P. - direzione centrale credito e attivita' sociali - ufficio VI - Viale A. Ballarin n. 42 - 00142 Roma. Partecipazione alle spese L'erogazione del beneficio relativo ai centri vacanze in Italia e' subordinata al versamento, a titolo di partecipazione alle spese generali e di trasporto, di una somma pari a L. 250.000 (129,11 euro). La predetta somma deve essere versata, entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione di concessione del beneficio, esclusivamente su conto corrente postale n. 92555002 intestato a I.N.P.D.A.P. - direzione centrale credito e attivita' sociali - ufficio VI - Viale A. Ballarin n. 42 - 00142 Roma "vacanze in Italia". L'erogazione del beneficio relativo alle vacanze studio all'estero e' subordinata al versamento, a titolo di partecipazione alle spese generali e di trasporto, di una somma pari a L. 1.000.000 (516,45 euro). La quota di partecipazione deve essere versata, entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione di concessione del beneficio, esclusivamente su conto corrente postale n. 76521004, intestato a I.N.P.D.A.P. - direzione centrale credito e attivita' sociali - ufficio VI - Viale A. Ballarin n. 42 - 00142 Roma "vacanze studio". Tali somme verranno restituite soltanto in presenza di comprovati gravi motivi che abbiano impedito la partenza per il luogo di destinazione e la fruizione del beneficio; l'impossibilita' della partenza deve essere tempestivamente comunicata. Le istanze di rimborso, adeguatamente documentate, devono essere presentate alla direzione centrale credito e attivita' sociali - ufficio VI - Viale A. Ballarin n. 42 - 00142 Roma, a pena di decadenza, entro il 31 agosto 2001. Fara' fede il timbro postale. Gli orfani degli iscritti sono esenti dalla partecipazione alle spese sia per i centri vacanze in Italia che per le vacanze studio all'estero. Accettazione Gli interessati, entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione, devono dare conferma di accettazione del beneficio concesso: a) per i minori orfani di iscritti destinati ai centri vacanze in Italia, la dichiarazione di accettazione deve essere inviata o consegnata presso gli uffici provinciali I.N.P.D.A.P. ove e' stata presentata la domanda; b) per i minori figli di iscritti destinati ai centri vacanze in Italia, la dichiarazione di accettazione deve essere inviata o consegnata presso gli uffici provinciali I.N.P.D.A.P. ove e' stata presentata la domanda, congiuntamente ad una copia del versamento in c/c postale; c) per i minori orfani di iscritti destinati alle vacanze studio all'estero, la dichiarazione di accettazione deve essere inviata, per posta ordinaria, alla direzione generale I.N.P.D.A.P. - Roma, casella postale n. 4225; d) per i minori figli di iscritti destinati alle vacanze studio all'estero, la dichiarazione di accettazione, congiuntamente ad una copia del versamento in c/c postale, deve essere inviata, per posta ordinaria, alla direzione generale I.N.P.D.A.P. - Roma, casella postale n. 4225. La mancata spedizione o consegna entro il predetto termine della dichiarazione di accettazione e/o della copia della ricevuta di versamento comporta la perdita del beneficio con conseguente assegnazione di quest'ultimo a favore di altro minore. Per i centri vacanze in Italia, le sostituzioni dei rinunciatari sono effettuate secondo l'ordine di graduatoria con idonei residenti nella provincia in cui si e' verificata la rinuncia o, in mancanza, con idonei residenti nelle province viciniori, tenuto conto delle strutture di destinazione. Per i centri vacanze all'estero, le sostituzioni dei rinunciatari sono effettuate secondo l'ordine di graduatoria tenendo conto della programmazione logistica dei trasporti aerei su scala nazionale e dei luoghi di destinazione. Invio presso le strutture I minori ammessi devono essere accompagnati dai genitori ai centri di riunione dei quali verra' data tempestiva comunicazione; a cura dell'Istituto, i minori sono poi avviati alle localita' di destinazione e alla fine di ciascun turno saranno riaccompagnati ai rispettivi centri di riunione per essere riconsegnati alle famiglie. Per i centri vacanze in Italia, i minori devono essere provvisti della scheda sanitaria compilata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta o dal medico A.S.L. di residenza nei cinque giorni precedenti la partenza. La vaccinazione antitifoparatifo deve essere eseguita da tutti i minori che provengono da regioni o che sono inviati in centri vacanze ubicati in regioni la cui normativa preveda come obbligatoria anche questa vaccinazione. Per le vacanze studio all'estero, i minori devono essere provvisti: 1) di un idoneo documento di identita' personale valido per l'espatrio, in relazione agli accordi di Schengen, ovvero di: a) passaporto individuale; b) carta d'identita' valida per l'espatrio per coloro che al momento della partenza abbiano gia' compiuto i quindici anni; c) lasciapassare rilasciato dalla questura competente per territorio ai sensi della legge n. 1185/1967 (art. 14, comma 1). Non sono valide tessere ministeriali o ferroviarie rilasciate dall'amministrazione statale per gli ammessi ai centri vacanze in Gran Bretagna e Irlanda; 2) della scheda sanitaria compilata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta o dal medico A.S.L. di residenza nei cinque giorni precedenti la partenza; 3) del modello E111 di estensione dell'assistenza sanitaria all'estero per gli ammessi in Irlanda, Francia e Austria. Durante il periodo di soggiorno e durante i viaggi di trasferimento, nonche' in occasione di eventuali gite, i minori sono assicurati contro i rischi di eventi accidentali. Per i minori che, a giudizio insindacabile dell'Istituto, dimostreranno con il loro comportamento, di non essere adatti alla vita di comunita', sara' disposto, con provvedimento motivato della direzione generale, il rientro in famiglia. Roma, 20 dicembre 2000 Il presidente: Familiari